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Comodato: che succede se muore una delle parti?

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(@paolo-remer)
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Quando il contratto prosegue con gli eredi e quando invece termina: le diverse soluzioni del caso a seconda che il decesso riguardi il comodante o il comodatario.

Il comodato d’uso gratuito è basato essenzialmente sulla fiducia: non si dà una cosa mobile, e tantomeno un bene immobile, in consegna a qualcuno che non ci sembra affidabile. Per questo ci si chiede cosa succede al comodato se muore una delle parti.

A seconda dei casi, può venire meno il comodante, cioè colui che ha dato il bene, oppure il comodatario, che lo aveva ricevuto dal primo. Il problema sorge soprattutto nel caso del comodato di beni immobili, che è il più diffuso: nella prospettiva del comodante, o dei suoi eredi, si tratta di recuperare la casa, mentre il comodatario, o chi gli è succeduto, vorrebbe continuare ad occuparla.

Esaminiamo distintamente queste due ipotesi, perché gli effetti del cambiamento di una delle parti del contratto originario non sono gli stessi. Inoltre se il comodato era avvenuto tra parenti – il caso più frequente è quello del genitore che concede una casa al figlio ormai adulto, ma non ancora autosufficiente dal punto di vista economico – il comodatario è anche erede del comodante, e questo potrebbe complicare le cose.

Contratto di comodato: caratteristiche

Il comodato è il contratto con cui una parte – detta comodante – consegna all’altra – il comodatario – un bene mobile o immobile, affinché se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato: così prevede l’art. 1803 del Codice civile. La medesima norma fissando anche il principio secondo cui «il comodato è essenzialmente gratuito»: è proprio questo elemento a caratterizzare il contratto di comodato rispetto ad altre figure affini.

La gratuità è l’elemento fondamentale del comodato, altrimenti si avrebbe, a seconda dei casi, un prestito per i beni mobili e una locazione o un affitto per gli immobili. Inoltre il comodatario ha la facoltà di servirsi del bene per l’uso convenuto nel contratto (ad esempio, per abitare nella casa insieme alla sua famiglia), e in questo si distingue dal deposito [1]. Il comodato richiede, al termine, la restituzione della medesima cosa ricevuta (ad esempio, la riconsegna dell’appartamento), e perciò, anche quando riguarda cose mobili, ha ad oggetto beni non fungibili o consumabili, come le derrate alimentari o altri prodotti; quindi non coincide affatto con il prestito, in base al quale è possibile restituire cose simili e dello stesso genere [2].

Obblighi del comodatario

L’art. 1804 del Codice civile stabilisce che «il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia», quindi con una particolare accortezza e non in modo trascurato. Inoltre, «egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa», e «non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante».

Questi precisi doveri mettono in primo piano il requisito della fiducia personale, o, come spesso dice la giurisprudenza usando la terminologia latina, l’intuitus personae: la scelta della persona con le qualità giuste per ricevere i beni e detenerli per un periodo di tempo più o meno lungo è un fattore indispensabile, e costituisce uno dei motivi per i quali viene stipulato il contratto (anche quando ciò non avviene in forma scritta: il comodato verbale è ammesso ed è valido, anche se, ovviamente, in mancanza di un documento la prova della sua esistenza sarà più difficile da fornire).

Morte del comodante o del comodatario: il contratto finisce?

Siccome il comodato si basa sulla fiducia, il complesso di diritti, doveri e facoltà derivanti dal contratto non è cedibile a meno che il comodante lo consenta. Ma se è proprio lui a morire, ci si chiede se il contratto debba cessare o possa proseguire con i suoi eredi. Per la giurisprudenza, la soluzione giusta è la prima: il mutamento di una delle parti fa venire meno il rapporto di fiducia sussistente tra i contraenti originali e questo rapporto «non risulta replicabile soggettivamente oltre il momento di genesi soggettiva», come ha affermato una recente sentenza [3]: ciò significa che in caso di morte del comodante il contratto non si trasferisce ai suoi eredi.

Risoluzione del contratto di comodato per morte di una delle parti

Questa è la soluzione più conforme al dettato normativo: secondo l’articolo 1811 del Codice civile, «in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l’immediata restituzione della cosa»: ad esempio, chi ha dato in comodato un immobile ad un amico che è deceduto potrà chiedere ai figli di costui di rilasciarlo al più presto.

Pertanto – spiega la sentenza – in via analogica può ritenersi che anche «la morte del comodante determina la risoluzione del contratto di comodato e l’attribuzione ai suoi eredi del diritto di pretendere la restituzione della cosa, in quanto non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall’elemento della fiducia».

Cessazione del comodato per morte del comodante o del comodatario

I giudici rinvengono una «reciprocità giuridica», una simmetria di effetti per l’ipotesi di morte del comodante o del comodatario, poiché in entrambi i casi il contratto si basa sul rapporto fiduciario esistente tra le parti originarie, e non può presumersi o desumersi che esso debba continuare a sussistere verso i rispettivi eredi della parte che è deceduta. Spetta soltanto alle parti – quella delle due rimasta superstite e l’altra subentrata come erede – decidere se far proseguire oppure cessare quel rapporto di comodato preesistente: la legge gli consente di esercitare entrambe queste facoltà, e, se una parte opta per la seconda soluzione, la controparte non potrà impedirglielo pretendendo, ad esempio, di voler continuare a detenere il bene immobile che l’altra gli chiede di rilasciare.

La Corte di Cassazione [4] afferma che «in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori».

Comodato precario e morte di una delle parti: effetti

Abbiamo visto che dipende sempre dalla volontà della parte superstite, e degli eredi di quella che è deceduta, decidere se proseguire il contratto precedente oppure farlo cessare, e in tal caso ciò potrà avvenire anche con effetto immediato, se la richiesta di restituzione promana dal comodante ed è rivolta agli eredi del comodatario defunto.

Le conclusioni che abbiamo raggiunto valgono anche quando il contratto di comodato era stato stipulato senza un termine di durata e di correlativa scadenza – è il cosiddetto «comodato precario»- , in quanto per tali ipotesi opera la previsione dell’articolo 1810 del Codice civile, secondo cui: «Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede».

Eredi del comodante o del comodatario: azione di rilascio

I principi esposti subiscono un contemperamento nel caso in cui gli eredi del comodante o del comodatario siano parenti fra loro, come nell’esempio, che abbiamo accennato nell’introduzione, del genitore che dà in comodato un immobile ad un figlio, poi muore e da quel momento il figlio – che è comodatario – diventa erede di quel bene insieme agli altri fratelli e sorelle: l’immobile ricade nella massa ereditaria ed entra a far parte, in comunione per quote indivise, del patrimonio di tutti.

In questi casi risulta più difficile agli eredi del comodante richiedere ad un loro coerede la restituzione di un bene che, sia pure in parte, appartiene anche a lui; ma teoricamente l’azione di rilascio non è preclusa, anche se non si potrà parlare di occupazione illegittima dell’immobile. Comunque, per evitare situazioni di stallo e paralisi di questo tipo, che potrebbero perdurare sino al momento della divisione dei beni tra gli eredi, in via amichevole o giudiziale, è consigliabile apporre un termine anche ai contratti di comodato stipulati tra familiari stretti.

 
Pubblicato : 1 Agosto 2023 14:15