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Come vengono pagate le ferie non godute

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(@massimiliano-scorza)
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Cosa accade in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro ai giorni di ferie residui? Posso ancora monetizzare le ferie?

Stai per interrompere un rapporto di lavoro e ti stai chiedendo come vengono pagate le ferie non goduterimaste nel contatore?

Ogni datore di lavoro dovrebbe monitorare lo stato dei contatori ferie dei propri dipendenti, ma può accadere, soprattutto in caso di interruzioni del rapporto improvvise, che non sia stato possibile il godimento di tutte le giornate a disposizione del lavoratore.

Non temere, in caso di interruzione del rapporto non vige il divieto di monetizzazione e le giornate di ferie rimaste inutilizzate ti verranno liquidate con la relativa indennità sostitutiva.

Ma vediamo brevemente anche quante sono le ferie a disposizione nell’anno e come andrebbero godute per mantenere sotto controllo i saldi residui.

Quante ferie maturano in un anno?

La legge [1] fissa la misura minima di ferie spettanti nell’anno in 4 settimane, cioè 26 giornate (non considerando le domeniche): tutte le 26 giornate (o il numero superiore previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).

Il contratto collettivo può prevedere il riconoscimento di un maggior numero di giornate, ad esempio 30 o 32 giorni, anche a seconda dell’anzianità.

In caso di contratto part-time orizzontale (con orario ridotto per tutte le giornate lavorative della settimana) i giorni di ferie spettanti saranno gli stessi.

Le giornate di ferie devono, invece, essere riproporzionate in caso di part-time verticale o misto (con orario lavorativo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana), o in caso di settimana lavorativa c.d. breve (lunedì-venerdì). In questi casi il dipendente non presta servizio in tutte le giornate lavorative, se la maturazione di ferie non fosse riproporzionata ne uscirebbe avvantaggiato (più giorni di ferie e meno giornate lavorative da coprire).

Le ore di ferie annue corrisponderanno al numero convenzionale di ore lavorabili in un mese, ossia 173 ore.

Fruizione delle ferie e divieto di monetizzazione

Occorre ricordare che, secondo la nostra Costituzione [2], le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore

Il periodo minimo annuale di ferie retribuite va goduto:

  • almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione. Tali settimane, qualora il lavoratore ne faccia richiesta, devono essere obbligatoriamente fruite in modo consecutivo;
  • le restanti 2 settimane (o il periodo residuo inferiore), entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Le ferie non godute entro i termini di legge devono in generale essere differite, in applicazione del c.d. divieto di monetizzazione.

Ferie non godute e cessazione del rapporto

Si può derogare al divieto di monetizzazione delle ferie solo in specifiche circostanze, tra queste vi rientra la cessazione [3] del rapporto di lavoro.

Al lavoratore che abbia delle ferie residue al momento della cessazione verrà corrisposta un’indennità sostitutiva da calcolarsi in base alla retribuzione in atto alla cessazione del rapporto. L’importo corrisposto sarà soggetto a normale contribuzione previdenziale.

Esempio: retribuzione mensile 1.400 euro, ferie residue 7 giorni.

Una volta ricavata la retribuzione giornaliera (1.400/26) dovrà essere moltiplicato il valore risultante per i giorni di ferie residui. Quindi, nel nostro esempio, l’importo da corrispondere a titolo di indennità sostitutiva sarà pari a 376,92 euro (1.400/26*7).

In caso di ferie orarie sarà sufficiente moltiplicare la retribuzione oraria per le ore di ferie residue.

Ricordiamo che il divieto alla monetizzazione può continuare a sussistere, anche in caso di cessazione, qualora il datore di lavoro dimostri che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di fruire delle ferie negli anni passati.

Il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute non si estingue in caso di morte del lavoratore, ma si trasmette in via ereditaria.

Altri casi in cui è possibile monetizzare le ferie

In aggiunta alla casistica esaminata, la monetizzazione delle ferie e la corresponsione della relativa indennità sostitutiva sono previste anche:

  • in caso di lavoro a termine con durata inferiore all’anno. Il pagamento dell’indennità deve avvenire solo al termine del rapporto, dovendo escludersi un accordo di monetizzazione a priori che vada a comprimere integralmente il diritto alle ferie;
  • in caso di ferie che eccedano il periodo minimo legale di 4 settimane. Per queste giornate il lavoratore potrà scegliere liberamente tra la monetizzazione (anche prima della cessazione del rapporto) e la loro fruizione.

Prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva

Il diritto all’indennità sostitutiva soggiace a prescrizione. Sulle tempistiche ci sono orientamenti contrastanti a seconda della diversa natura attribuita all’indennità:

  • natura retributiva [4]: con termine prescrizionale quinquennale
  • natura risarcitoria [5]: con termine prescrizionale decennale
  • natura mista [6] (risarcitoria e retributiva): in tal caso si avrebbe una prevalenza della natura risarcitoria ed il diritto si prescriverebbe nel termine ordinario decennale.
 
Pubblicato : 27 Giugno 2023 15:30