forum

Com’è tutelato il p...
 
Notifiche
Cancella tutti

Com’è tutelato il possesso di una cosa?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
58 Visualizzazioni
(@angelo-forte)
Post: 318
Prominent Member Registered
Topic starter
 

Quali sono le azioni che la legge mette a disposizione per tutelare la situazione di possesso

Chiunque possiede una cosa. Nessun lettore quindi sarà escluso dall’interesse per l’articolo che ci apprestiamo a scrivere. Pertanto la domanda su come sia tutelato il possesso di una cosa non può lasciare indifferente nessuno. Anche le persone più sfortunate, costrette a vivere per strada, possiedono qualche oggetto e perciò possono trovare interessante sapere come la legge tutela il possesso delle cose che hanno. Occorre innanzitutto dire che secondo la legge [1] il possesso è una relazione che intercorre tra una persona e una cosa. La legge protegge questa relazione (cioè il possesso) indipendentemente dalla circostanza che il possessore sia anche il proprietario del bene. Perciò anche chi possiede illegalmente una cosa (ad esempio un ladro) è considerato possessore. La tutela che la legge appresta per questa relazione che chiamiamo possesso si concretizza nelle cosiddette azioni possessorie. E’ utile dire in premessa che il possesso si compone, per così dire, di due elementi: uno oggettivo, che consiste nel potere di fatto che il possessore esercita sulla cosa, ed uno soggettivo identificabile nella volontà del possessore di esercitare il potere sulla cosa. Detto questo, addentriamoci nella disamina delle azioni possessorie che costituiscono i rimedi che la normativa vigente in Italia fornisce a chiunque possieda un bene.

In cosa consiste l’azione di spoglio?

In generale la tutela del possesso ha lo scopo di tutelare la situazione di fatto in cui il possesso consiste prima ancora di accertare se il possessore abbia il diritto di tenere con sé la cosa in quanto proprietario di essa (o titolare di altro diritto reale, come l’usufruttuario).

Il primo strumento di tutela del possesso è l’azione di spoglio o di reintegrazione [2].

Essa consente al possessore che sia stato spogliato del possesso della cosa di domandare all’autorità giudiziaria, entro il termine massimo di un anno dal momento dello spoglio, di essere rimesso (reintegrato) nel possesso della stessa.

Lo scopo dell’azione è perciò quello:

  • di far recuperare al soggetto spogliato il possesso della cosa nei confronti di chi l’ha sottratta,

Pertanto, i presupposti per poter agire con l’azione di spoglio sono:

  • aver subito la privazione del possesso di una cosa a seguito di un’azione consapevole, violenta oppure clandestina, posta in essere da un soggetto ed anche nel caso in cui quest’ultimo ritenesse di essere nel giusto (perché si ritenga, ad esempio, l’effettivo proprietario del bene).

Lo spoglio viene considerato violento se produce una modifica della situazione di fatto in cui si trova il possessore e questa modifica si realizzi in contrasto con la sua volontà anche soltanto presunta.

Lo spoglio si definisce clandestino quando chi lo subisce non se ne può rendere conto (è clandestino perciò anche lo spoglio commesso alla luce del sole se il possessore, trovandosi lontano, non se ne può accorgere).

A poter proporre in giudizio l’azione di spoglio è legittimato:

  • il possessore
  • e pure il detentore qualificato (chi conduca in affitto una casa)

mentre il soggetto che può subirla può essere:

  • l’autore materiale dello spoglio,
  • l’eventuale autore morale dello stesso.

L’azione di spoglio può essere intrapresa sia contro chi si è effettivamente impossessato in modo violento o clandestino della cosa, sia nei confronti del mandante del gesto

L’azione di spoglio si può iniziare entro e non oltre il termine di un anno decorrente dal giorno dello spoglio (se commesso in modo che il possessore se ne sia accorto subito), oppure dal giorno in cui il possessore lo ha scoperto (se realizzato clandestinamente).

L’azione di spoglio può essere avviata anche contro il mandante

In cosa consiste l’azione di manutenzione?

La legge [3] consente al possessore di tutelarsi anche con la cosiddetta azione di manutenzione.

Essa permette di difendersi da:

  • molestie di fatto o di diritto arrecate al possesso
  • ed anche dallo spoglio non violento, né clandestino.

Per molestie si devono intendere gli atti che limitano oppure impediscono l’esercizio del possesso.

Si tratta di molestia di fatto l’invasione di un fondo agricolo altrui mentre invece è una molestia di diritto esprimere la decisa volontà di mettere in pericolo il possesso altrui

Attraverso l’azione di manutenzione il possessore può ottenere tutela per bene immobile (una casa) oppure per una universalità di mobili (cioè un insieme di beni mobili appartenenti ad un soggetto e che abbiano una univoca destinazione: ad esempio una biblioteca).

Con l’azione di manutenzione si può tutelare solamente il possesso che duri da almeno un anno senza alcuna interruzione e che non sia stato acquistato usando violenza o clandestinamente.

Infine l’azione di manutenzione può essere proposta nei confronti sia dell’autore materiale che dell’autore morale (il mandante) della molestia oppure dello spoglio che non sia violento o clandestino ed entro il termine massimo di un anno dal momento in cui la molestia o lo spoglio si siano verificati.

L’azione di manutenzione tutela il possessore di immobili

 
Pubblicato : 6 Gennaio 2024 13:45