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Come tutelare la proprietà intellettuale?

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(@mariano-acquaviva)
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Diritto d’autore e proprietà industriale: cosa sono e come proteggono le rispettive idee creative? Opere dell’ingegno e invenzioni: qual è la differenza?

La legge tutela la proprietà in ogni sua forma. Questo vuol dire che è possibile invocare la protezione dell’ordinamento giuridico per mettersi al sicuro da illeciti come il plagio o il furto di idee. Come vedremo, infatti, anche le mere creazioni intellettuali possono essere tutelate. Proprio di questo parleremo con il presente articolo: vedremo cioè come tutelare la proprietà intellettuale.

Sin da subito possiamo dire che la protezione delle idee è diversa a seconda della loro tipologia: in alcuni casi, per ottenere tutela occorre attivarsi per ottenere un formale riconoscimento; in altri, al contrario, non occorre fare nulla, in quanto l’autore è già tutelato senza che proceda ad adempiere ad alcuna formalità. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prenditi cinque minuti di tempo per proseguire nella lettura: vedremo insieme come tutelare la proprietà intellettuale.

Cos’è la proprietà intellettuale?

Per “proprietà intellettuale” si intendono le creazioni intellettuali dell’uomo. In altre parole, nella nozione di “proprietà intellettuale” rientrano tutte le idee creative che possono essere attribuite all’ingegno di una persona.

Proprietà intellettuale: quanti tipi?

Nella proprietà intellettuale rientrano due tipologie diverse di creazioni intellettuali:

  • le opere dell’ingegno, che consistono nelle idee creative in campo culturale e scientifico, protette dal diritto d’autore. Si pensi alle composizioni letterarie e musicali, alle sculture, alle opere della cinematografia, ecc.
  • le invenzioni industriali, cioè le idee creative nel campo della tecnica, tutelate dalle norme della “proprietà industriale”, insieme ai marchi e agli altri segni distintivi, ai disegni e ai modelli.

Vediamo allora come la legge tutela la proprietà intellettuale, a seconda che si tratti di opere dell’ingegno oppure di invenzioni industriali.

Cos’è il diritto d’autore?

Nella nozione di “diritto d’autore” rientrano tutte le norme che tutelano le idee creative nel campo artistico o, per meglio dire, culturale.

Secondo la legge [1], formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Rientrano quindi nel diritto d’autore opere come i romanzi, le poesie, i film, le canzoni, le sculture, ecc.

Il carattere creativo dell’opera va valutato in relazione all’originalità, come manifestazione di un talento espressivo: non importa, quindi, che la stessa possa essere definita a tutti gli effetti un’opera d’arte.

Ad esempio, anche un romanzo scritto male può rientrare nella tutela del diritto d’autore, se è espressione originale e genuina dell’intelletto del suo autore.

Diritto d’autore: come tutela la proprietà intellettuale?

La protezione che il diritto d’autore offre alle opere dell’ingegno di carattere creativo sorge automaticamente, senza che l’autore debba fare alcunché. In altre parole, la protezione legale si costituisce nel momento in cui l’opera può dirsi perfezionata (o comunque avente un senso compiuto).

È la legge stessa a dire che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” [2].

Il diritto d’autore protegge la proprietà intellettuale (cioè, le opere dell’ingegno di carattere creativo) in due modi:

  • riconoscendo all’autore il diritto di rivendicare in ogni momento la paternità dell’opera contro chi se n’è ingiustamente appropriato (cosiddetto “diritto morale d’autore”);
  • attribuendo all’autore il diritto esclusivo di servirsi economicamente dell’opera, traendo guadagno dalla stessa, con la possibilità di cedere questo diritto ad altre persone (ad esempio, agli editori) e di poter citare in giudizio tutti coloro che illegittimamente traggono guadagno senza autorizzazione, ad esempio mediante plagio (“diritto patrimoniale d’autore”).

Insomma: il diritto d’autore protegge la proprietà intellettuale sin dal momento esatto in cui è nata, senza che l’autore debba attivarsi per ottenere qualche formale riconoscimento (ad esempio, iscrivendosi alla Siae). Ciò significa che anche il romanzo chiuso in un cassetto, mai pubblicato, è protetto dal copyright (cioè, dal diritto d’autore).

Contro chi si impossessa illegittimamente dell’opera, l’autore può agire in giudizio per rivendicarne la paternità, ottenere il risarcimento dei danni, il ritiro dal mercato delle opere illecitamente riprodotte e inibire tale condotta per il futuro.

Cos’è la proprietà industriale?

Nella nozione di “proprietà industriale” rientrano tutte le norme che tutelano le idee creative nel campo della tecnica e, più in generale, tutte quelle che possono avere un’applicazione “industriale”, cioè che possono essere fabbricate o utilizzate in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Per essere più precisi, la proprietà industriale tutela, tra le altre cose, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e i modelli, le invenzioni e i modelli di utilità [3].

Le norme sulla proprietà industriale, ad esempio, tutelano i segni distintivi delle aziende (come i marchi apposti sui prodotti per renderli riconoscibili) oppure le invenzioni industriali, cioè le soluzioni nuove e originali di un problema tecnico, atte ad essere realizzate e applicate in campo industriale.

Ad esempio, è tutelata dalla proprietà industriale l’invenzione che consente alle auto di alimentarsi ad acqua, oppure quella che permette alle imprese di spedire un prodotto in minor tempo grazie a una nuova procedura di imballaggio, ecc.

Proprietà industriale: come funziona la tutela?

A differenza del diritto d’autore, la proprietà industriale tutela le opere creative solamente a seguito di un formale riconoscimento, che prende il nome di “registrazione” o di “brevettazione” a seconda del tipo di bene da tutelare.

La legge [4] dice infatti che “I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale”.

Per la precisione, le invenzioni sono oggetto di brevettazione, mentre i marchi e gli altri segni distintivi di registrazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, operato dall’Ufficio brevetti e marchi del Ministero, si potrà accedere alla tutela fornita dalla cosiddetta proprietà industriale.

Tale tutela è del tutto simile a quella del diritto d’autore, consistendo nella possibilità di:

  • agire contro chi si è illegittimamente impossessato dall’invenzione o del marchio per vedersene attribuita la paternità (diritto morale);
  • inibire l’utilizzo a chi non è autorizzato, chiedendo il risarcimento dei danni (diritto patrimoniale).

Il principale effetto della brevettazione e della registrazione, infatti, è quello di attribuire un vero e proprio monopolio sull’utilizzo commerciale dell’invenzione o del marchio.

Per quanto riguarda il diritto d’inventore, tale monopolio dura venti anni e non è rinnovabile; la registrazione del marchio è invece sempre rinnovabile.

Diritto d’autore e proprietà industriale: differenze

Sono quindi chiare le differenze tra diritto d’autore e proprietà industriale in merito alla protezione delle rispettive opere creative:

  • il diritto d’autore sorge automaticamente, senza bisogno di registrazioni o iscrizioni. Il diritto d’autore, inoltre, dura tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte;
  • la proprietà industriale sorge solo a seguito di formale riconoscimento (registrazione o brevettazione). La sua durata può essere limitata nel tempo (ad esempio, per le invenzioni industriali il brevetto dura 20 anni).

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Pubblicato : 28 Dicembre 2022 07:45