Come sospendere l’assicurazione auto obbligatoria e non pagare
Rc-auto: l’obbligo di assicurare il veicolo anche quando fermo in aree private può essere oggetto di sospensione per 10 mesi. Ecco come fare la comunicazione all’assicurazione.
Le nuove regole sull’assicurazione obbligatoria, introdotte dal Dlgs 184/2023 e in vigore dal 23 dicembre 2023, pur imponendo la copertura rc-auto anche quando il veicolo si trova parcheggiato in aree private transennate (il classico esempio è il cortile condominiale non aperto al pubblico), consentono di sospendere temporaneamente la polizza. Ciò che cambia, rispetto al passato, sono le condizioni con cui tale diritto può essere esercitato. Qui di seguito vedremo dunque come sospendere l’assicurazione auto obbligatoria e non pagare. Scopriremo che, a tal fine, è necessaria una comunicazione alla compagnia e che esistono dei limiti massimi temporali da rispettare. Ma procediamo con ordine.
Come funziona la sospensione della polizza assicurativa rc auto?
Il nuovo articolo 122-bis, comma 2, del Codice delle assicurazioni prevede la possibilità di una sospensione volontaria delle polizze Rc auto a semplice richiesta del responsabile del veicolo. Questa richiesta non necessita di una motivazione specifica e rappresenta un diritto per il proprietario o l’usufruttuario del veicolo.
Rimane da chiarire se sarà possibile rinunciare a questo diritto in cambio di vantaggi economici, come uno sconto sulla polizza.
Quali sono le condizioni e i limiti della sospensione dell’assicurazione?
Durante il periodo di sospensione, non si può utilizzare il veicolo. Chi mette in moto il veicolo è soggetto a gravi sanzioni ti carattere amministrativo (sanzioni aumentate del 50% rispetto a quelle che l’articolo 193 del Codice della strada prevede per circolazione senza assicurazione).
Prima della riforma, i veicoli non assicurati non potevano sostare su aree pubbliche (strade, piazze, ecc.) o aree private ad esse equiparate perché aperte al pubblico (parcheggi di centri commerciali, piazzole di aree di servizio, ecc.). Bisognerà ora chiarire quindi dove i veicoli con l’assicurazione sospesa potranno essere parcheggiati, stante l’equiparazione tra aree pubbliche e private.
La richiesta di sospensione richiede una formale comunicazione alla compagnia assicurativa resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
La sospensione dell’assicurazione è effettiva solo dopo la registrazione nella banca dati delle polizze Rc auto. La compagnia è tenuta a comunicare all’assicurato l’espletamento di tale formalità, a partire dal quale la copertura non opera.
Durante la sospensione, eventuali sinistri sono coperti dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Per quanto tempo si può sospendere l’assicurazione auto?
La sospensione non può superare i 10 mesi nell’arco dello stesso anno, che possono tuttavia essere goduti anche in modo non continuativo e frammentato.
Se richiesta per un periodo più breve, la sospensione dunque può essere prorogata fino a esaurire la durata massima. L’istanza deve comunque essere presentata non oltre 10 giorni prima della scadenza della polizza.
La ripresa della copertura assicurativa avviene automaticamente al termine del periodo di sospensione, prevenendo così che il premio copra un rischio superiore all’orizzonte temporale inizialmente calcolato.
Finita la sospensione, la copertura riprende a decorrere.
Quando non si deve assicurare l’auto?
L’obbligo di assicurazione rc-auto vale solo per i veicoli che, al momento dell’incidente, erano utilizzati conformemente alla loro funzione di «mezzi di trasporto». Pertanto sono esclusi dall’assicurazione i danni procurati a seguito di una corsa automobilistica non autorizzata. Sono esclusi anche i veicoli utilizzati in funzione diversa da quella di trasporto come ad esempio i veicoli, fermi in aree pubbliche, destinati alla vendita di alimentari, gli autocarri con gru e bracci meccanici per operazioni di carico.
La nuova legge prevede che l’obbligo di copertura assicurativa non opera quando il veicolo è formalmente ritirato dalla circolazione (in vista di demolizione o radiazione, previa riconsegna targhe) e quello il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, dall’autorità competente. Pertanto non bisogna assicurare l’auto soggetta al fermo amministrativo, alla confisca o al sequestro.
Infine non devono essere assicurati i veicoli «non idonei all’uso». Sicuramente il riferimento è al rottame. Ma, al di là di questo caso limite, sorge un dubbio: come rendere il veicolo del tutto inidoneo per non doverlo assicurare? Basta togliere la batteria dall’auto o smontare le ruote o prevedere ilblocco motore?
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