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Come si può fare una donazione senza notaio?

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(@paolo-remer)
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I modi per compiere validamente l’atto di disposizione dei propri beni, mobili o immobili, senza l’atto pubblico notarile: requisiti, condizioni, accorgimenti.

A molte persone il notaio mette più paura del dentista: forse per le parcelle elevate, o la solennità del professionista, o la gravità degli adempimenti che è chiamato a svolgere, come i rogiti di compravendita immobiliare, l’apertura dei testamenti e la costituzione di società.

Se a questi motivi di preoccupazione aggiungiamo che è la donazione è un atto impegnativo proprio perché è gratuito, e affinché sia valida, efficace e inoppugnabile richiede determinate formalità da rispettare – sia quando riguarda beni immobili sia quando concerne grosse somme di denaro – sorge una importante domanda pratica: come si può fare una donazione senza notaio?

Donazione: quando e perché serve il notaio

Alcuni vorrebbero “andare per le spicce” e compiere l’atto di donazione da soli, quindi senza l’intervento di questo professionista altamente qualificato e specializzato, pensando di poter fare tranquillamente a meno del notaio. È una scelta avventata e scriteriata, perché il notaio è in grado di fornire gli opportuni consigli e strategie, anche per evitare i vari rischi della donazione, che ci sono ma non appaiono evidenti a chi non è specializzato.

Perciò, specialmente quando si tratta di donazioni di elevato importo, che coinvolgono grossi patrimoni, vale sempre la pena di rivolgersi al notaio: il suo intervento consentirà di realizzare un atto sicuro e blindato dalle varie pretese che potrebbero avanzare creditori, acquirenti ed eredi sui beni donati, il costo della sua parcella sarà ampiamente ripagato. Inoltre, quando si tratta di donazione di beni immobili, il notaio prima dell’atto effettuerà le verifiche necessarie, come le visure ipotecarie e catastali ed i controlli di conformità del bene alle normative urbanistiche e edilizie. E dopo la stipula dell’atto, il notaio provvederà alla sua trascrizione e registrazione, in modo da garantire la pubblicità immobiliare.

Ma al di là dell’opportunità e della convenienza, c’è anche un motivo giuridico che rende necessaria la presenza del notaio: ti diciamo subito che, in base a quanto sancisce l’articolo 782 del Codice civile, «la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità»; dunque l’intervento del notaio è indispensabile, ma non sempre, perché dopo questa drastica enunciazione la norma pone alcune significative eccezioni, che ammorbidiscono, ma non troppo, il principio.

Donazione senza notaio: è possibile?

La forma solenne con atto pubblico notarile, assistito dalla presenza di due testimoni, è prevista in quanto la legge vuole che il donante ponga la massima attenzione nel compiere un atto di liberalità gratuita, che comporta un impoverimento del suo patrimonio. Perciò se questa condizione non si verifica la donazione può essere compiuta anche in altre forme meno solenni, come la consegna materiale del bene donato.

La donazione senza notaio è possibile innanzitutto quando si tratta di beni mobili di «modico valore». La legge [1] non precisa questo criterio, e dunque non pone un importo limite o una soglia massima di valore, ma precisa che «la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante».

Pertanto, non sarà modica una donazione che, avuto riguardo al suo reddito e patrimonio complessivo, lo impoverisce eccessivamente. La stessa somma di denaro, o lo stesso oggetto di valore (un mobile antico, un quadro d’autore, gioielli e argenteria), che può essere modica per un donante facoltoso, non lo sarà per chi privandosi di quelle cose depaupera significativamente le sue sostanze.

Come donare somme di denaro senza notaio

Tra i beni mobili rientra anche il denaro, perciò è possibile compiere una donazione di modico valore mediante bonifico bancario, o ricarica di una carta prepagata, ed anche con la consegna in contanti della somma, in questo caso avendo cura di non superare i limiti massimi di uso dei contanti, attualmente pari a 4.999,99 euro: pertanto, per le donazioni da 5mila euro in su, per quanto di modico valore, occorrerà sempre utilizzare uno strumento di trasferimento tracciabile (bonifici bancari, vaglia postali, assegni circolari, ecc.).

Donazione di immobili senza notaio: 2 modi

Quanto abbiamo detto vale soltanto per i beni mobili, denaro compreso; per il trasferimento della proprietà (o di altri diritti reali, come l’usufrutto) riguardanti i beni immobili, invece, è sempre necessaria la forma dell’atto pubblico, e dunque di norma occorre il rogito notarile.

L’intervento del notaio, però, può essere escluso, o per meglio dire bypassato, se si effettua una donazione indiretta, vale a dire se si fornisce all’acquirente la provvista economica necessaria per acquistare un determinato immobile. Funziona così: il donante regala al donatario i soldi per comprare da sé il bene dal venditore, intestandolo direttamente a proprio nome (ed evitando, così, i costi e gli oneri di un doppio passaggio di proprietà).

È una soluzione molto utilizzata tra genitori e figli: ad esempio, il padre fa un bonifico o un assegno circolare al figlio già adulto, ma non ancora del tutto economicamente indipendente, elargendogli la somma di denaro necessaria per acquistare la casa in cui andrà a vivere. Un’alternativa è quello di bonificare l’importo direttamente al venditore, con l’intesa che l’immobile sarà intestato ad un altro soggetto, cioè al figlio, e non al padre che ha pagato. In questi casi il notaio interviene nella stipula del rogito di compravendita, in cui l’acquirente dichiarerà la provenienza del denaro dal suo genitore.

Un altro modo per realizzare una donazione di immobili senza notaio è quello di fargli conseguire l’usucapione: il soggetto così favorito, trascorsi i 20 anni necessari di possesso senza opposizione, potrà conseguire la proprietà dei beni con una sentenza del tribunale che dichiarerà l’usucapione intervenuta in suo favore, e, prima ancora, potrà ottenerla con un procedimento di mediazione, in cui il proprietario non si opporrà alla pretesa.

In entrambi i casi, il provvedimento dichiarativo dell’usucapione (sentenza del giudice o verbale dell’accordo in mediazione) potrà essere trascritto nei pubblici registri immobiliari, in modo da formalizzare il nuovo intestatario del bene. Attenzione, però: quando si raggiunge l’accordo in mediazione, le firme delle parti devono essere autenticate dal notaio.

 
Pubblicato : 24 Aprile 2023 06:00