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Come si perfeziona la notifica per compiuta giacenza?

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(@mariano-acquaviva)
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Giacenza e compiuta giacenza di raccomandate e atti giudiziari: in quali casi la notificazione è correttamente eseguita?

La notificazione è il procedimento che consente di portare a conoscenza di un soggetto, a tutti gli effetti di legge, una determinata comunicazione. Essa può compiersi attraverso diversi strumenti: tramite consegna a mani curata dagli ufficiali giudiziari; mediante spedizione postale oppure anche a mezzo posta elettronica certificata. Con questo articolo ci occuperemo di una specifica questione: vedremo cioè come si perfeziona la notifica per compiuta giacenza.

Come diremo, la giacenza si verifica allorquando il destinatario non può ricevere la comunicazione a lui destinata perché assente. A partire da quel momento, il plico resta presso l’ufficio postale in attesa di essere ritirato. Per evitare la paralisi della notificazione, però, è stato assegnato un preciso termine al destinatario, superato il quale la notifica deve intendersi comunque correttamente eseguita. È in tal caso che si parla di compiuta giacenza. Ma procediamo con ordine.

Come si notifica un atto?

Come anticipato, per notificare una comunicazione formale (come un atto giudiziario oppure una raccomandata) ci si può avvalere di diversi strumenti: è possibile affidarsi agli ufficiali giudiziari, incaricati per legge alla notificazione degli atti; si può trasmettere il plico mediante servizio postale (con raccomandata a/r); è infine possibile una comunicazione tramite pec, che è in tutto equivalente alla raccomandata.

Per ciò che concerne la notifica degli atti giudiziari, questa può avvenire solamente a mezzo ufficiali giudiziari (i quali a loro volta curano la consegna a mani oppure affidandosi al servizio postale), tramite raccomandata a/r curata da un avvocato abilitato a tale tipo di notifica e infine, a mezzo pec.

Un semplice cittadino non può quindi pensare di notificare un atto giudiziario in proprio.

Cos’è la giacenza?

La giacenza è il periodo di tempo durante il quale l’atto resta presso l’ufficio postale in attesa di essere ritirato dal destinatario.

La giacenza è la conseguenza dell’impossibilità di recapitare l’atto per assenza del destinatario al momento della consegna.

È il classico caso del portalettere che non può recapitare la raccomandata perché non c’è nessun soggetto abilitato alla ricezione (destinatario, familiari conviventi, portiere dello stabile, ecc.).

Tentata inutilmente la consegna, il postino deve lasciare nella cassetta delle lettere un avviso (detto “di giacenza”) con cui comunica al destinatario che il plico si trova presso l’ufficio postale in attesa di essere ritirato.

Quanto dura la giacenza?

Il periodo di giacenza è differente a seconda del tipo di plico da consegnare:

  • la raccomandata ordinaria resta in giacenza per trenta giorni;
  • la “raccomandata 1” (cioè la raccomandata che viene consegnata in un solo giorno) resta in giacenza per quindici giorni;
  • gli atti giudiziari rimangono in giacenza per sei mesi.

Durante questo periodo di tempo, il destinatario può recarsi presso l’ufficio postale e ritirare l’atto che non è stato possibile consegnargli perché assente.

Cos’è la compiuta giacenza?

La compiuta giacenza è il meccanismo per cui un atto, seppur non consegnato al destinatario, si intende comunque da lui conosciuto in quanto il mancato ritiro del plico che si trovava presso l’ufficio postale è dipeso da una sua colpa.

Constatato quindi che il destinatario non si è recato in ufficio per il ritiro, l’atto viene restituito al mittente.

La compiuta giacenza ha due effetti principali:

  • per il mittente, la notifica dell’atto si intende compiuta. Ciò significa che, legalmente, il mittente può ritenere adempiuto il proprio onere;
  • per il destinatario non è invece più possibile recuperare l’atto, in quanto è stato integralmente reso al mittente.

La compiuta giacenza realizza quindi una vera e propria “presunzione di conoscenza” volta a impedire che il destinatario possa “scansare” le comunicazioni a sé sfavorevoli.

La compiuta giacenza applica l’articolo di legge [1] secondo il quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Dopo quanto tempo si perfezione la compiuta giacenza?

Per le raccomandate, la compiuta giacenza scatta immediatamente dopo la giacenza: decorsi trenta giorni (quindici per la “raccomandata 1”), il plico viene restituito al mittente, realizzando così la compiuta giacenza, cioè il perfezionamento della notifica.

Secondo la Corte di Cassazione [2], in casi del genere, per dimostrare l’invio della raccomandata, il mittente deve produrre l’attestazione di avviso di giacenza. In tal caso, la raccomandata produce gli effetti di una regolare notifica.

Il discorso è invece diverso per gli atti giudiziari, cioè per gli atti notificati a mezzo ufficiale giudiziario (il quale a propria volta si affida al servizio postale): in questo caso, a fronte di una “giacenza lunga” di sei mesi, durante il quale l’atto resta presso le poste, la compiuta giacenza si perfeziona dopo soli dieci giorni.

In pratica, la mancata consegna di un atto giudiziario funziona così:

  • l’atto resta in giacenza presso le poste per sei mesi;
  • dopo dieci giorni, la notifica per il mittente si intende perfezionata, con la conseguenza che si verifica la cosiddetta “compiuta giacenza”.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Quando si perfeziona la notifica per compiuta giacenza raccomandata.

Atti giudiziari: come si perfeziona la notifica per compiuta giacenza?

Nel caso della compiuta giacenza degli atti giudiziari, il mittente viene informato della mancata consegna e della giacenza del plico mediante la ricevuta di ritorno della raccomandata che il portalettere invia al destinatario per comunicargli il deposito dell’atto giudiziario presso l’ufficio postale.

Nello specifico il postino, una volta lasciato in giacenza l’atto, invia al destinatario una raccomandata a/r (denominata CAD – Comunicazione avviso di deposito) per informarlo del tentativo di consegna.

L’avviso di ricevimento della CAD viene invece spedito al mittente, unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto giudiziario, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD (che coincide con il giorno di deposito del piego presso l’ufficio postale).

Insomma, nel caso di giacenza di un atto giudiziario, al mittente torneranno indietro due avvisi di ricevimento: quello della raccomandata contenente l’atto e quello della CAD.

LA CAD è importantissima per provare il buon fine della notifica. Secondo la Corte di Cassazione [3], se l’atto giudiziario da notificare non viene consegnato al destinatario (per rifiuto, per temporanea assenza, ecc.), la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, cioè della CAD.

 
Pubblicato : 4 Settembre 2023 06:00