Come si notifica un atto all’italiano residente all’estero?
Sono un cittadino italiano residente all’estero (regolarmente iscritto all’Aire). Posso chiedere al portiere dell’edificio che costituiva la mia vecchia residenza italiana di non ritirare la posta raccomandata a me destinata? Cosa rischio?
Il cittadino italiano che risieda stabilmente all’estero è tenuto a cancellarsi dall’anagrafe del comune italiano dove era fissata la sua ultima residenza italiana e ad iscriversi all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero).
Una volta che sia stata eseguita questa formalità, il cittadino italiano risulterà ad ogni effetto di legge residente nella località estera registrata all’Aire.
Ai fini delle notifiche via posta dei più importanti e rilevanti atti, rileviamo che:
- per le notifiche di atti tributari (ad esempio avvisi di accertamento o cartelle di pagamento), gli articoli 60, e bis), e 60, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973, stabiliscono che la notifica di essi al cittadino residente all’estero vada effettuata all’indirizzo risultante dall’Aire;
- per le notifiche di atti giudiziari civili (ad esempio atti di citazione in giudizio) l’articolo 142 del Codice di procedura civile impone la notifica all’indirizzo estero con l’ulteriore formalità della consegna di copia dell’atto al pubblico ministero;
- per le notifiche di multe stradali (sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada) l’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che la notifica del verbale vada effettuata all’indirizzo estero entro 360 giorni dalla data dell’accertamento.
In tutti questi casi, quindi, sarebbe invalida la notifica tentata all’indirizzo in Italia del cittadino iscritto all’Aire e, pertanto, si consiglia, ove vi sia un portiere addetto alla ricezione degli atti, di istruirlo in modo che rifiuti la consegna dichiarando che il destinatario (cioè Lei) risiede stabilmente all’estero ed è iscritto all’Aire.
Occorre, invece, attivarsi nel caso di contratti di mutuo in essere con istituti di credito o di prestiti in corso con società finanziarie.
In questi casi, infatti, nei contratti di mutuo o di finanziamento sono assai spesso presenti clausole con le quali il consumatore elegge domicilio in un dato luogo.
L’elezione di domicilio significa che il consumatore, per tutte le comunicazioni relative ai contratti (ad esempio invio di estratti conto o comunicazioni di diffide e messe in mora) autorizza la controparte (cioè la banca o la finanziaria) a notificarle all’indirizzo indicato in contratto.
E se durante la vigenza del contratto l’indirizzo del consumatore cambia, la banca o la finanziaria potrà sempre inviarle, in modo valido, all’indirizzo indicato in contratto.
A meno che non sia il consumatore ad attivarsi ed a comunicare (con pec o raccomandata a.r.) alla banca o alla finanziaria di aver cambiato indirizzo (trasferendosi anche all’estero) e di voler dal momento della comunicazione in poi, ricevere al nuovo indirizzo comunicato tutta la corrispondenza relativa al rapporto in corso.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa