Come si fa a sapere se una sentenza è passata in giudicato?
Cosa significa e come si dimostra il passaggio in giudicato di una sentenza.
Si dice che una sentenza è passata in giudicato quando non è più impugnabile ed è quindi divenuta definitiva. In particolare, la sentenza non è più impugnabile quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione (appello e ricorso per Cassazione) o quando sono spirati i relativi termini senza che sia stata intrapresa la relativa azione. Ma come si fa a sapere se una sentenza è passata in giudicato? Come si fa a capire che una sentenza è definitiva ed efficace? Cerchiamo di chiarire alcuni importanti aspetti.
Quando la sentenza diventa efficace
Si dice che la “sentenza è esecutiva” quando diventa obbligatoria e, in difetto di spontanea esecuzione da parte della parte obbligata, consente all’avversario di rivolgersi all’ufficiale giudiziario per la sua esecuzione forzata. Ebbene, la sentenza è esecutiva non appena viene pubblicata, ossia depositata in cancelleria. Difatti, anche le sentenze di primo grado sono già esecutive, benché pendano i termini per fare appello.
Quindi in sintesi:
- non appena la sentenza viene emessa, le parti devono rispettarla e adempiere al comando del giudice;
- in assenza di adempimento spontaneo, la parte vincitrice può avviare l’esecuzione forzata in quanto la sentenza è già esecutiva dalla sua pubblicazione;
- quando invece la sentenza passa in giudicato, non è più possibile contestarla, sicché la statuizione diventa definitiva.
Da ciò si evince che la sentenza di primo grado è solo provvisoriamente esecutiva poiché la decisione del giudice può essere rimessa in discussione con l’appello.
La provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado può essere sospesa dal giudice d’appello (così come quella della sentenza di secondo grado può essere sospesa dalla Cassazione) si ricorrono gravi e fondati motivi di pericolo.
Facciamo un esempio pratico.
Marco ottiene una sentenza di condanna nei confronti di Antonio al pagamento 10mila euro. Non appena la sentenza viene depositata in cancelleria, Antonio – che sarà informato di ciò dal suo avvocato, il quale a sua volta riceve dalla cancelleria la PEC con la sentenza – deve versare i soldi a Marco. Difatti la sentenza di primo grado è già provvisoriamente esecutiva e consente al creditore di effettuare un pignoramento nei confronti del debitore inadempiente. Nel frattempo Antonio decide di fare appello e, prima di corrispondere la somma a Marco, chiede alla Corte di sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte concede la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado. Pertanto Antonio non è più tenuto a pagare l’importo a Marco finché non viene emessa la nuova sentenza. Al termine del secondo grado, il giudice conferma le ragioni di Marco. Antonio fa decorrere i termini per il ricorso in Cassazione (60 giorni), ritenendo non più conveniente andare avanti. La sentenza diventa così definitiva – ossia passa in giudicato – e non può più essere contestata. A questo punto Antonio non avrà altre scuse per pagare l’importo a Marco.
Quando la sentenza passa in giudicato?
Da ciò che abbiamo detto si intuisce chiaramente che, per far passare in giudicato la sentenza, è necessario che questa diventi definitiva e che quindi non sia più impugnabile.
Difatti, la sentenza passa in giudicato quando contro di essa non è più proponibile alcun mezzo di impugnazione.
Dunque la sentenza passa in giudicato quando:
- decorrono i termini per fare appello (se si tratta di sentenza di primo grado) o ricorso in Cassazione (se si tratta di sentenza di secondo grado);
- oppure quando è stato esperito sia l’appello, sia il ricorso in Cassazione e quindi non vi è più possibilità di impugnarla.
Di solito, la Cassazione rinvia al giudice del primo o del secondo grado per l’annullamento del vizio. In tali casi, la sentenza diventa definitiva quando decorrono i termini per la relativa impugnazione.
Conoscere i termini per impugnare la sentenza è essenziale per comprendere quando questa diventa definitiva e quindi passa in giudicato. Eccoli:
- per la sentenza di primo grado: 30 giorni dalla sua notifica all’avvocato della parte soccombente;
- per la sentenza di secondo grado: 60 giorni dalla sua notifica all’avvocato della parte soccombente;
Se la sentenza non viene notificata, il termine è di 6 mesi dal deposito della sentenza in cancelleria.
Il conteggio di tali termini viene sospeso dal 1° al 31 agosto, per poi tornare a decorrere da dove si era interrotto a partire dal 1° settembre.
Come fare a sapere se la sentenza è passata in giudicato?
Il modo più facile per sapere se la sentenza è passata in giudicato è verificare se sono decorsi i termini per le impugnazioni o se le impugnazioni sono state tutte eseguite. Tuttavia il creditore può chiedere alla cancelleria l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza. Tale “timbro” – ormai emesso in formato telematico – costituisce la piena prova di tale effetto.
La certificazione di passaggio in giudicato può essere richiesta:
- dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
- da altro legale munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce);
- dalla parte personalmente o da persona dalla stessa delegata.
Quando può essere richiesta l’attestazione di passaggio in giudicato?
L’attestazione del passaggio in giudicato, per le sentenze di primo grado, può essere richiesta:
- se non notificata alla parte soccombente, una volta che sono decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre, per gli anni precedenti il 2015);
- se notificata, decorsi 30 giorni dalla suddetta notifica della sentenza a tutte le parti in causa.
L’attestazione del passaggio in giudicato, per le sentenze di secondo grado, può essere richiesta:
- se non notificata, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre, per gli anni precedenti il 2015);
- se notificata, dopo 60 giorni dalla suddetta notifica della sentenza a tutte le parti in causa.
Come si dimostra il passaggio in giudicato di una sentenza?
Secondo la Cassazione (or. n. 26852/17), l’unico modo per dimostrare in modo certo il passaggio in giudicato della sentenza è l’attestazione della cancelleria di cui abbiamo appena parlato.
Quali sono gli effetti della sentenza passata in giudicato?
Il passaggio in giudicato implica una serie di importanti effetti:
- la sentenza non può più essere oggetto di impugnazione;
- quanto deciso nella sentenza passata in giudicato non può essere riproposto in un giudizio diverso (in applicazione del principio ne bis in idem);
- la sentenza fa stato (ossia è vincolante) per le parti, i loro eredi e gli aventi causa (acquirenti o donatari del relativo diritto);
- quanto stabilito nella sentenza ha effetti limitati al processo in cui è pronunciata;
- la forza vincolante della sentenza si estende anche a questioni tacitamente risolte in quanto indissolubilmente legate alle questioni decise (principio secondo cui il giudicato copre “il dedotto e il deducibile”).
In generale passano in giudicato le sentenze:
- di primo grado, definitive e non definitive;
- di secondo grado, sia quando confermano sia quando riformano la sentenza di primo grado;
- di Cassazione, se contengono una decisione nel merito. Per le altre sentenze i casi sono due: a) se il ricorso viene accolto con rinvio: il giudicato si forma sulla sentenza del giudice di rinvio; b) se il ricorso viene rigettato: passa in giudicato direttamente la sentenza impugnata.
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