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Come risolvere i contrasti tra eredi?

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(@adele-margherita-falcetta)
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Cosa fare quando coloro che ereditano da un defunto non riescono a mettersi d’accordo sulla divisione dei beni ereditari.

Immaginiamo una tipica famiglia italiana che, dopo la scomparsa di un genitore, si trova di fronte alla difficile situazione di gestire l’eredità. Tra ricordi emotivi e valori materiali, i dissapori tra gli eredi possono emergere rapidamente, complicando un momento già di per sé delicato. Come risolvere i contrasti tra eredi? Questo articolo si propone di esplorare le vie legali e le strategie migliori per affrontare e risolvere queste situazioni, cercando di preservare i rapporti familiari e assicurando che l’eredità sia gestita in modo equo e conforme alle volontà del defunto.

Cos’è la successione ereditaria?

La successione ereditaria a seguito di un decesso, detta successione mortis causa, è un istituto che permette a uno o più individui di ereditare beni o diritti patrimoniali del defunto. Questo meccanismo è regolato dal codice civile, specificamente nell’art. 565 e seguenti, che delineano come i diritti di credito, ad eccezione di quelli strettamente personali del defunto, alcuni diritti reali (come, ad esempio, il diritto di proprietà), e la maggior parte dei contratti in atto, siano trasferiti agli eredi.

Gli individui designati come eredi dalla legge o da un testamento diventano comproprietari dei beni ereditati. La parte dell’eredità di cui ciascun erede diventa proprietario corrisponde alla quota spettantegli (ad esempio metà, un terzo, un quarto eccetera).

È possibile dividere l’eredità comune. I coeredi hanno la possibilità di attribuirsi singolarmente un bene appartenuto al defunto, compensando gli altri eredi per il valore della loro quota. Per dividere i beni ereditari, si può optare per un accordo tramite notaio o procedere legalmente. Il coinvolgimento del Tribunale diventa necessario quando i coeredi non raggiungono un accordo sul valore delle quote o sulla divisione dei beni.

Cosa fare in caso di disaccordo sul valore delle quote ereditarie?

Può succedere che i coeredi concordino sulla misura delle quote ereditarie ma dissentano sul loro valore. Ad esempio, quattro coeredi sono d’accordo sul fatto che ognuno di loro ha diritto a un quarto del patrimonio ereditario; non riescono, tuttavia, ad effettuarne la divisione perché sono in disaccordo sul valore dei beni ereditari.

In questo caso soccorre il ricorso alla procedura prevista dall’art. 791 bis cod. civ.. In luogo di avviare un procedimento giudiziario ordinario, che generalmente si protrae per non meno di tre anni, si richiede l’intervento del giudice per la nomina di un notaio o un avvocato che rediga un piano per la ripartizione dei beni. Se nessun erede contesta questa proposta, il giudice procede con la divisione.

Il beneficio di questa procedura sta nella sua economicità e rapidità. Essendo un procedimento di “volontaria giurisdizione“, comporta un contributo unificato molto più basso rispetto a un processo ordinario. Non solo è meno costoso, ma anche più rapido, poiché si concentra immediatamente sulle operazioni tecniche. Tuttavia, è fondamentale che tutte le parti coinvolte firmino congiuntamente la richiesta per avviare il procedimento.

Se le parti, assistite dai loro legali, raggiungono un accordo, questo assume la validità di un titolo esecutivo. In caso contrario, il professionista incaricato redige un verbale che illustra le ragioni del disaccordo e che sarà poi valutato dal giudice.

Cosa fare se gli eredi hanno diversi motivi di disaccordo?

Nel caso in cui gli eredi si trovino in disaccordo su vari aspetti legati alla spartizione dell’eredità (come l’attribuzione dei beni, il loro valore, o il valore delle quote), possono rivolgersi al proprio legale per avviare un processo di mediazione (decreto legislativo n. 28/2010) o di  negoziazione assistita (D.L. n.132/2014).

In questa situazione, si richiede all’avvocato o al mediatore di lavorare verso un’intesa amichevole tra le parti in conflitto. Un accordo raggiunto tramite la mediazione degli avvocati o del mediatore stesso presenta il vantaggio di rispettare le esigenze delle parti, evitando di limitarsi unicamente al valore economico del patrimonio. Durante le procedure di mediazione, è possibile considerare il valore sentimentale dei beni, stabilire pagamenti rateali per gli equilibri, o effettuare permute.

Lo scopo è dunque quello di raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte, anche attraverso approcci meno tecnici. Inoltre, le divisioni ereditarie concluse con accordi di mediazione possono godere di vantaggi fiscali.

L’intesa ottenuta in mediazione deve comunque essere autenticata da un notaio, che si occuperà della trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Durante il periodo di comunione ereditaria, se un coerede utilizza un bene in maniera esclusiva, gli altri coeredi hanno diritto a un’indennità per la mancata fruizione del bene e per eventuali rendite dello stesso, proporzionalmente alle loro quote.

Cosa fare se non si riesce a risolvere il contrasto tra gli eredi?

Come risolvere i contrasti tra eredi, se i tentativi di accordo bonario falliscono?

In tal caso, ciascun erede può rivolgersi al Tribunale situato nel luogo in cui è stata aperta la successione (ovvero l’ultimo domicilio del defunto), con l’obiettivo di richiedere la divisione dell’eredità attraverso un processo giudiziario, coinvolgendo tutti gli eredi nel procedimento (come stabilito dall’art. 713 cod. civ.).

La richiesta di divisione giudiziaria dell’eredità non è soggetta a limiti di tempo, ma, per evitare l’inammissibilità della domanda, è necessario che sia preceduta da un tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 decreto legislativo n. 28/2010).

In assenza di un precedente tentativo di mediazione, il giudice è tenuto a interrompere il processo, concedendo alle parti un periodo massimo di tre mesi per cercare una soluzione conciliativa.

L’erede che desidera iniziare il processo giudiziario deve prima invitare gli altri coeredi a risolvere la disputa extragiudizialmente, presentando una richiesta di mediazione presso un ente di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia, situato nel luogo di apertura della successione. L’ente in questione organizzerà un incontro tra le parti per raggiungere un accordo transattivo.

L’erede che inizia il procedimento deve notificare agli altri coeredi l’invito alla mediazione, includendo i dettagli della proposta di mediazione. È importante precisare che un rifiuto ingiustificato di partecipare alla mediazione potrebbe essere preso in considerazione dal giudice ai fini della decisione finale sul caso.

Se le parti raggiungono un accordo, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo. Diversamente, verrà redatti un verbale negativo e il procedimento continuerà davanti al giudice, che dirimerà le questioni legali tra gli eredi e nominerà un perito per la valutazione del patrimonio ereditario e la divisione dello stesso tra gli eredi. Il procedimento si concluderà con una sentenza.

 
Pubblicato : 10 Gennaio 2024 17:00