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Come registrare un divorzio fatto all’estero

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(@elda-panniello)
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Il cittadino che divorzia all’estero per rendere valida la sentenza in Italia, deve chiederne la trascrizione nei registri dello stato civile.

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia delle sentenze straniere che rispettano determinati requisiti di compatibilità con l’ordinamento italiano. Tuttavia, affinché i provvedimenti stranieri acquistino una concreta validità nel nostro Paese è necessario un preciso adempimento: la trascrizione. Perciò, se sei interessato a sapere come registrare un divorzio fatto all’estero, allora prenditi un po’ di tempo per leggere quest’articolo. Qui infatti spiegheremo nel dettaglio la procedura per effettuare in Italia la trascrizione del provvedimento emesso dall’autorità straniera. Tieni presente che l’iter è identico sia se il matrimonio è stato celebrato nel nostro Paese sia se è stato celebrato in uno Stato diverso.

La trascrizione della sentenza straniera di divorzio va fatta presso l’ufficio dello stato civile del Comune dove risulta registrato l’atto di matrimonio ai fini della prescritta annotazione a margine dell’atto stesso.

Per registrare un divorzio fatto all’estero la sentenza deve essere definitiva, cioè passata in giudicato. Più semplicemente non può più essere impugnata secondo quanto previsto dalla legge vigente nello Stato di emissione.

Come si richiede la trascrizione delle sentenze straniere di divorzio?

Le sentenze straniere di divorzio che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritte nei registri dello stato civile del Comune italiano di iscrizione del matrimonio, se celebrato in Italia, o di trascrizione, se celebrato all’estero.

A tal fine i cittadini interessati possono presentare un’istanza per la riconoscibilità e la trascrizione del provvedimento, personalmente, oppure tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Cosa presentare insieme all’istanza di trascrizione?

Nel caso di sentenze emesse in Paesi extracomunitari nonché di sentenze emesse prima del 1° marzo 2001 e fino al 1° agosto 2022 nei Paesi della Unione europea, la documentazione da allegare all’istanza di trascrizione è la seguente:

  • la sentenza di divorzio, in originale o in copia conforme all’originale, rilasciata dall’autorità giudiziaria straniera;
  • la certificazione che la sentenza è passata in giudicato a norma della legge vigente nello Stato di emissione [1].

La sentenza e l’attestazione di passaggio in giudicato, se fatta con atto separato, devono inoltre essere:

  1. legalizzate dall’autorità diplomatica italiana all’estero o con l’apposizione dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia, qualora lo Stato in questione abbia aderito a tale Convenzione;
  2. tradotte dall’autorità diplomatica italiana all’estero o da un traduttore giurato con firma legalizzata.

Se la traduzione è stata effettuata in Italia da un traduttore occorre che sia giurata dinanzi al cancelliere del Tribunale.

Serve anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa personalmente dall’interessato con cui si dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 64 della L. n. 218/1995 e che la sentenza non contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti.

Se la sentenza straniera di divorzio è stata pronunciata in un Paese appartenente all’Unione europea dopo il 1° marzo 2001, la documentazione da allegare all’istanza di trascrizione comprende:

  • il certificato di cui all’articolo 39 del Regolamento CE 2201/2001 esente da legalizzazione, in originale;
  • se necessaria, la copia autentica della decisione emessa dall’autorità straniera, esente da legalizzazione.

Se occorre la traduzione, deve essere effettuata dall’autorità diplomatica all’estero, dal traduttore giurato all’estero con firma legalizzata dall’autorità diplomatica italiana all’estero o con apposizione dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aia, in Italia dal traduttore (traduzione giurata dinanzi al cancelliere del Tribunale).

Iter e tempi per la trascrizione del divorzio fatto all’estero: quali sono?

L’ufficiale di stato civile del Comune italiano di iscrizione del matrimonio, se celebrato in Italia, o di trascrizione, se celebrato all’estero, una volta ricevuta l’istanza di trascrizione provvede all’adempimento annotando la sentenza di divorzio a margine dell’atto di matrimonio. Quindi, ne dà comunicazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza degli interessati per il cambiamento di stato civile da coniugato a libero stato e al Comune di nascita per l’annotazione nell’atto di nascita.

Di solito il procedimento per la trascrizione delle sentenze straniere di divorzio si conclude in poco più di 2 anni e mezzo (in media 1.000 giorni).

Sentenze di divorzio emesse in Italia: cos’è l’annotazione e a che serve?

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio conseguenti alla pronuncia di una sentenza italiana di divorzio hanno efficacia nel nostro ordinamento giuridico solo dal giorno dell’annotazione della sentenza stessa nei registri dello stato civile.

A tal fine dopo la pronuncia del provvedimento di divorzio la cancelleria del Tribunale che l’ha emessa, invia copia autentica della sentenza all’ufficio dello stato civile del Comune nel quale è stato registrato il matrimonio per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e a margine dell’atto di nascita degli interessati. L’ufficiale di stato civile altresì trasmette la comunicazione di divorzio all’ufficio di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto, se al momento del matrimonio i coniugi avevano la residenza in due Comuni diversi, nonché all’ufficio anagrafe del Comune di residenza relativo.

L’ufficiale d’anagrafe registra la comunicazione di divorzio.

È importante sapere che la sentenza di divorzio viene inviata all’ufficio dello stato civile solo se è passata in giudicato ovvero se sono decorsi i termini prescritti dalla legge per l’impugnazione senza che nessuna delle parti abbia proposto opposizione (6 mesi dalla pubblicazione/deposito della sentenza presso la cancelleria del Tribunale oppure 30 giorni dalla notifica) o se sono terminati i gradi dei giudizi di impugnazione.

Se i coniugi sono interessati ad ottenere in tempi brevi l’annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile possono sottoscrivere una dichiarazione di acquiescenza e di rinuncia all’impugnazione, recandosi in Tribunale. In tal modo il provvedimento passa immediatamente in giudicato.

Successivamente la cancelleria trasmette la copia dell’atto con la dichiarazione di acquiescenza al pubblico ministero e di seguito effettua le comunicazioni di rito all’ufficiale dello stato civile.

 
Pubblicato : 28 Maggio 2023 18:30