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Come proteggere i minori durante il divorzio

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(@elda-panniello)
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Quando i genitori divorziano ai figli minori va assicurata un’adeguata tutela giuridica e psicologica.

Il divorzio è l’istituto giuridico che consente lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso nei casi in cui venga meno la comunione spirituale e materiale di vita tra marito e moglie. Rappresenta quindi un momento delicato per i coniugi, anche quali genitori, e per i figli. In particolare se questi ultimi sono minori è importante cercare una soluzione equilibrata al fine di garantire il loro benessere. Come proteggere i minori durante il divorzio?

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela giuridica dei minori nel divorzio è regolata da due leggi specifiche: la n. 54/2006, cosiddetta legge sull’affido condiviso, e la n. 898/70, che disciplina il divorzio, le quali stabiliscono che l’affidamento della prole deve essere attuato con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

Se l’affido condiviso non dovesse rappresentare la scelta migliore per i minori, sarà il giudice ad individuare il genitore affidatario. In tali ipotesi potrà farsi aiutare da un esperto, generalmente uno psicologo, in grado di valutare la maggiore idoneità genitoriale del padre o della madre così che la decisione finale possa essere la più obiettiva possibile. Anche il ricorso alla mediazione familiare può essere utile per proteggere i minori durante il divorzio.

Come proteggere i minori durante il divorzio?

Nei divorzi la tutela giuridica dei minori si può realizzare mediante l’adozione da parte del giudice dell’affido condiviso. Inoltre, posto che ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, affinché sia assicurato il benessere economico della prole, il giudice deve stabilire, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico. Nel fare ciò deve valutare accuratamente le necessità e le risorse economiche di ciascun genitore per garantire un mantenimento equo e sostenibile.

Affido condiviso

L’affido condiviso è l’istituto giuridico attraverso cui viene garantito l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Pertanto, questi assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole come ad esempio quelle relative alla salute o alle scelte religiose. In caso di disaccordo i coniugi si devono rivolgere al giudice. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente [1].

L’affido condiviso rappresenta la regola mentre l’affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore costituisce l’eccezione, da adottare solo nei casi in cui il padre o la madre non siano in grado di ricoprire il proprio ruolo genitoriale in maniera adeguata. Più precisamente l’affidamento esclusivo viene disposto dal giudice quando l’affido condiviso è contrario all’interesse dei minori potendo dallo stesso derivare un grave pregiudizio per i figli, oppure uno dei genitori è inidoneo o incapace di prendersi cura dei minori o quando i minori di rifiutano di rapportarsi con uno dei genitori.

Nelle altre ipotesi invece il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi (cosiddetto diritto alla bigenitorialità) [2].

Il giudice inoltre quando dispone l’affido condiviso deve anche individuare il genitore presso il quale i minori devono fissare la loro residenza abituale (cosiddetto collocamento) e determinare i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Mantenimento

Il mantenimento è un altro aspetto fondamentale nel divorzio ai fini della tutela dei figli. Come già detto in precedenza allo stesso devono provvedere ciascuno dei genitori in misura proporzionale al proprio reddito. Se necessario, il giudice dispone che il genitore non collocatario versi un assegno all’altro mensilmente per le spese legate alla gestione quotidiana della prole. L’importo di detto assegno va determinato considerando le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore [3].

Il genitore non collocatario deve partecipare – di solito al 50% – anche alle spese straordinarie che si dovessero di volta in volta presentare (ad esempio le spese per le gite scolastiche).

Tutela dei minori nel divorzio: cos’è la mediazione familiare?

Un aspetto da non sottovalutare nel divorzio ai fini della protezione dei minori è quello psicologico. Il divorzio infatti può influire negativamente sul benessere emotivo dei figli e i genitori devono tenere in considerazione le eventuali ripercussioni negative che lo stesso può determinare sui minori.

Pertanto, nella fase del divorzio ed in quella successiva sia il padre sia la madre devono cercare di:

  1. mettere da parte le eventuali conflittualità tra loro esistenti;
  2. evitare litigi e discussioni in presenza dei minori;
  3. non screditare l’altro genitore agli occhi dei figli;
  4. comunicare in maniera aperta e onesta con i figli, spiegando le motivazioni della fine dell’unione matrimoniale e rassicurandoli sul fatto che il loro amore rimarrà inalterato.

I genitori non devono utilizzare i figli come strumenti di manipolazione ma innanzitutto devono pensare a realizzarne gli interessi.

In tale ottica il ricorso alla mediazione familiare intesa come mezzo complementare ed integrativo della risoluzione delle controversie tra i coniugi, può essere di fondamentale importanza al fine di proteggere i minori in sede di divorzio. Infatti attraverso la mediazione familiare i figli possono ricevere un adeguato sostegno per affrontare i cambiamenti nella loro vita familiare.

In sede di divorzio il giudice può in ogni momento informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco tenuto presso ogni tribunale, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione di quei provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti e dei figli [4], per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli [5].

 
Pubblicato : 2 Maggio 2023 18:41