Come presentare domanda assegno unico?
A chi bisogna inoltrare la richiesta per avere il contributo mensile dell’Inps per i figli a carico? Requisiti, aventi diritto e importi.
L’assegno unico universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito alle famiglie per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni (dopo i 18 anni solo a determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo varia a seconda dell’Isee del nucleo familiare al momento della richiesta, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Come presentare domanda assegno unico?
La domanda può essere presentata:
- accedendo dal sito Inps (inps.it) al servizio «Assegno unico e universale per i figli a carico» con Spid almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi;
- contattando il numero verde164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i loro servizi telematici offerti gratuitamente.
Deve presentare domanda entro il mese di marzo di ogni anno:
- chi non ha mai percepito l’assegno;
- chi l‘ha percepito ma ha avuto delle modifiche nei requisiti necessari per l’erogazione del beneficio;
- chi ha avuto una richiesta respinta o decaduta e ora è in possesso dei requisiti.
Per quanto riguarda la variazione dei requisiti rispetto all’ultima domanda presentata, si intende casi come:
- nascita di figli;
- nuova condizione di disabilità del figlio;
- frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età).
In queste ipotesi, il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo, se necessario, anche alla presentazione di un Isee aggiornato.
La domanda può essere presentata anche dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Raggiunta la maggiore età, i figli possono:
- presentare la domanda autonomamente (anche in sostituzione di quella eventualmente fatta dai genitori);
- richiedere l’erogazione diretta a loro favore della quota spettante di assegno.
L’Inps eroga l’assegno di ufficio, cioè senza bisogno di presentare domanda, a chi nel periodo che intercorre tra gennaio dell’anno precedente e febbraio dell’anno in corso ha fatto richiesta di assegno unico e la stessa non è stata respinta, revocata, decaduta o oggetto di rinuncia da parte dell’interessato. Per esempio, la domanda per l’assegno 2024 deve essere presentata entro il 1° marzo 2024 da chi tra gennaio 2023 e febbraio 2024 ha fatto la richiesta con i vincoli appena citati.
A chi spetta l’assegno unico?
L’assegno unico universale spetta ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni;
- per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni non disabili, l’assegno viene erogato a condizione che il figlio:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale.
Per poter ottenere l’assegno unico bisogna:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità.
L’importo dell’assegno unico
È prevista una quota variabile dell’assegno unico modulata in modo progressivo da un massimo di 189,20 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 16.215 euro a un minimo di 54,10 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 43.240 euro. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
- nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
- figli fino a un anno d’età;
- figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i nuclei familiari con almeno tre figli;
- madri di età inferiore a 21 anni;
- nuclei con quattro o più figli;
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- figli affetti da disabilità.
C’è, poi, una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare e delle detrazioni fiscali medie che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma. In sostanza, tra il vecchio e il nuovo sostegno il nucleo familiare non ci deve perdere.
Nello specifico, l’Inps eroga agli aventi diritto:
- 175 euro per figli minorenni, con un Isee fino a 15.000. In caso di Isee maggiore, l’assegno si riduce progressivamente fino a 50 euro;
- 85 euro per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, con un Isee fino a 15.000 euro. In caso di Isee più elevato, l’importo si riduce fino a 25 euro.
L’assegno unico e universale è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
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