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Come ottenere la tenuità del fatto per reati tributari?

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(@angelo-greco)
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Assoluzione per illeciti tributari ed evasione fiscale: come ottenere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

L’ambito dei reati tributari in Italia ha recentemente subito significative modifiche con l’introduzione e l’estensione dell’istituto della “particolare tenuità del fatto“, previsto dall’articolo 131-bis del Codice penale. Questa disposizione permette di escludere la punibilità di determinate violazioni penali tributarie considerate non gravi, con conseguente archiviazione del processo penale e non applicazione della stessa pena. Ma ciò a condizione che il debito tributario sia stato saldato. Cerchiamo allora di comprendere come ottenere la particolare tenuità del fatto per i reati tributari. Le novità introdotte dalla riforma Cartabia (Decreto Legislativo 150/2022) e dal successivo decreto di riforma delle sanzioni (atto del Governo n. 144) hanno ampliato l’applicazione di tale disposizione, incidendo profondamente sulla gestione dei reati tributari.

Come funziona la particolare tenuità del fatto

L’istituto della “particolare tenuità” prevede che non si proceda alla punizione di un reato quando l’azione commessa, per le sue modalità e l’esiguità del danno o del pericolo causato, risulta essere di minore gravità. La valutazione spetta al giudice, che deve analizzare ogni caso individualmente, basandosi sui criteri definiti dall’articolo 133 del Codice penale:

  • l’intensità del dolo;
  • il grado di colpa;
  • la gravità del danno;
  • altri fattori rilevanti.

Con l’intervento normativo del Dlgs 150/2022, l’applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ampliata a tutti i reati per i quali la pena detentiva minima non supera i due anni, indipendentemente dalla pena massima prevista.

Inoltre, la riforma impone di prendere in considerazione anche la condotta successiva al reato per valutare la “particolare tenuità” dell’offesa.

Vantaggi della particolare tenuità del fatto in materia penale

Abbiamo visto che il più importante vantaggio della particolare tenuità del fatto è l’archiviazione delle indagini preliminari se l’accertamento viene fatto già in sede di raccolta delle prove oppure, se si va a processo, l’estinzione del giudizio penale senza applicazione della pena.

Questo non significa che il reo resta “incensurato”: la fedina penale rimane “macchiata”, pur non subendo tuttavia alcuna sanzione.

Restano ferme comunque le conseguenze sul piano tributario: quindi permane l’obbligo di versare allo Stato l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Anzi, come vedremo a breve, è proprio questo il comportamento che, considerato come una sorta di “buona condotta”, può determinare l’applicazione della tenuità del fatto.

A quali reati non si applica la tenuità del fatto in materia tributaria?

Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale:

  • dichiarazione fraudolenta mediante false fatture (imponibili oltre 100mila euro);
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • emissione di false fatture per imponibili annui superiori a 100mila euro.

Inoltre, la particolare tenuità non si applica quando l’autore del reato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto è di particolare tenuità o si tratta di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Estensione dell’applicabilità e importanza del saldo del debito tributario

L’istituto della “particolare tenuità del fatto” si estende ora a una gamma più ampia di reati tributari, tra cui, ad esempio, casi di falsa fatturazione per imponibili non superiori a 100.000 euro, o l’indebita compensazione di crediti inesistenti con importi leggermente superiori ai 50.000 euro.

Un aspetto determinante per l’applicazione dell’istituto è il pagamento del debito tributario da parte del reo, che viene considerato un elemento significativo nella valutazione della condotta successiva al reato.

A quali condizioni viene concessa la particolare tenuità del fatto?

Un’ulteriore innovazione significativa, introdotta con la riforma Cartabia, considera rilevante per la valutazione della “particolare tenuità” anche il comportamento dell’imputato dopo la commissione del reato, rappresentato dal pagamento del debito con il fisco.

Inoltre, il decreto di riforma delle sanzioni introduce, per la prima volta, specifici indici pensati appositamente per i reati tributari, che il giudice deve prendere in considerazione in modo prevalente per determinare la non punibilità per particolare tenuità. Ciò facilita l’applicazione dell’istituto in questione agli illeciti conseguenti all’evasione fiscale, garantendo un trattamento più specifico e accurato delle peculiarità di questi illeciti.

Gli indici di valutazione specifica sono:

  • scostamento dell’imposta evasa dalla soglia di punibilità penale: questo indice considera l’entità dell’evasione fiscale in relazione ai limiti previsti per far scattare il reato. Situazioni come l’utilizzo o l’emissione di fatture false per importi minori, le dichiarazioni infedeli con imposte evase leggermente superiori a 100.000 euro, o le indebite compensazioni per cifre poco oltre i 50.000 euro, rientrano in questo ambito di valutazione;
  • adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateazione: il pagamento completo del debito tributario, come stabilito in un accordo di dilazione con l’amministrazione finanziaria, costituisce un ulteriore indice. È importante notare che tale adempimento deve essere considerato solo quando non costituisce di per sé una causa autonoma di non punibilità;
  • entità del debito tributario residuo in fase di estinzione mediante rateizzazione: la valutazione dell’importo rimanente del debito tributario durante un processo di rateizzazione offre un altro punto di riferimento per la valutazione della tenuità;
  • situazione di crisi aziendale: la condizione di difficoltà finanziaria o crisi aziendale con conseguenti problemi economici, definita secondo i criteri del Dlgs 14/2019 (articolo 2, comma 1, lettera a), è un fattore che può influenzare la valutazione della tenuità del fatto.

Retroattività e stato di crisi nei reati tributari  

Un’ulteriore novità è l’applicazione retroattiva di questi nuovi indici, una scelta dettata dalla necessità di rispettare il principio del “favor rei”, ovvero l’obbligo costituzionale di favorire l’imputato in caso di modifica normativa più favorevole al colpevole. Di conseguenza, gli indici specificamente previsti per i reati tributari troveranno applicazione non solo nei procedimenti in corso ma anche per i fatti commessi in precedenza che non sono ancora stati accertati.

Lo stato di crisi e la sua applicazione

L’introduzione dello stato di crisi, definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 14/2019, rappresenta un ulteriore indice che il giudice potrà valutare in presenza di reati tributari. Tale indice potrà essere preso in considerazione, da solo o insieme ad altri, anche in assenza del pagamento del debito tributario, ma con una specifica limitazione: sarà rilevante solo per i delitti di omesso versamento e di indebite compensazioni, e non per altri illeciti come l’utilizzo o l’emissione di fatture false.

La motivazione di questa scelta risiede nella difficoltà di giustificare l’attenuazione della responsabilità per reati che non siano strettamente collegati a difficoltà finanziarie acute, come quelle descritte dallo stato di crisi. Inoltre, dato che il pagamento del debito tributario, se effettuato entro determinati termini, può già escludere la punibilità per questi specifici reati, lo stato di crisi assumerà probabilmente un ruolo centrale nelle situazioni in cui i pagamenti non siano stati eseguiti.

 
Pubblicato : 20 Marzo 2024 19:00