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Come non pagare il canone Rai per la seconda casa?

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(@angelo-greco)
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Come evitare il canone Rai per case non usate? Immobile in affitto: bisogna pagare?

Un nostro lettore ci chiede testualmente: «Il canone Rai obbligatorio è legale? Perché non ho la possibilità di scegliere se abbonarmi o meno? Ho un appartamento che non uso, privo di TV: come faccio a non pagare l’imposta?». Il quesito pone diverse questioni al pettine. Cerchiamo innanzitutto di comprendere come funziona il canone Rai, chi deve versarlo, cosa succede a chi detiene più televisioni nella stessa abitazione. Ma soprattutto risponderemo alla seguente domanda: come non pagare il canone Rai per la seconda casa. Procediamo dunque con ordine.

Il canone Rai è obbligatorio?

Nonostante le numerose fake news circolanti in rete secondo cui il canone Rai sarebbe stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale e dalla Comunità Europea, ad oggi non esiste alcuna norma o sentenza che affermi ciò. L’imposta dunque continua ad essere obbligatoria e viene riscossa attraverso una maggiorazione di 70 euro sulla bolletta della luce secondo un piano di 10 rate da 7 euro ciascuna.

L’addebito varia in funzione della frequenza di fatturazione della bolletta di energia elettrica: 7 euro sulle bollette mensili; 14 euro sulle bollette bimestrali.

Vero è però che l’Unione Europea ha imposto all’Italia di recuperare il canone Rai in modo più trasparente rispetto a quello attuale, eliminandolo dalla bolletta della luce e ritornando al vecchio sistema, quello cioè dell’autodichiarazione. Ciò però non legittima il contribuente italiano a non versare l’imposta. Diversamente scatterebbe un accertamento con recupero coattivo tramite cartella esattoriale e successivo pignoramento dei beni (e/o fermo amministrativo dell’auto).

Posso scegliere se abbonarmi o meno alla Rai?

La scelta di chiamare l’imposta sulla televisione “canone Rai” ha generato non pochi equivoci, come quello di ritenere che si tratti di un abbonamento alla Rai e che pertanto possa essere evitato da parte di chi non si collega con i canali della televisione di Stato.

In realtà, il canone non è altro che una comunissima imposta diretta collegata alla detenzione di un apparecchio televisivo in grado di captare il segnale video o audio (al pari di com’è l’Imu in rapporto agli immobili di proprietà). Da ciò discende che:

  • deve essere versato da chi ha una televisione, a prescindere dal fatto che la usi o meno o dal tipo di trasmissioni a cui si assiste;
  • non deve essere versato da chi non ha una televisione o un semplice monitor che non è in grado di collegarsi con la tradizionale antenna o con il digitale terrestre.

Come non pagare il canone Rai sulla seconda casa?

Il canone Rai è dovuto una sola volta per nucleo familiare, a prescindere dal numero di televisioni detenute nello stesso o in altri immobili. Ad esempio, paga una sola volta l’imposta chi:

  • nella stessa casa ha due o più tv;
  • ha più immobili e, in ciascuno di essi, ha una o più tv.

Il canone Rai viene addebitato sulla bolletta della luce della casa di residenza e viene di fatto pagato dall’intestatario dell’utenza della luce.

Pertanto, nel momento in cui un soggetto attiva un’utenza elettrica sulla seconda casa deve dichiarare, attraverso autocertificazione, di versare già il canone sulla prima casa (ossia di subire il prelievo sulle relative fatture): solo così non dovrà corrispondere due volte l’imposta.

Non si è tenuti a pagare il canone Rai sulla seconda casa sia che questa venga abitata sia che invece non lo sia.

L’imposta non è dovuta neanche se l’abitazione è intestata a un altro membro dello stesso nucleo familiare. Questo perché il canone viene riscosso una sola volta per famiglia. Fa eccezione l’ipotesi di coniugi con residenze diverse: in tale caso, ciascuno dei due, in quanto intestatario di un’autonoma utenza della luce e di un proprio immobile, dovrà versare il canone.

Ipotizziamo ora il caso di marito e moglie con la residenza nello stesso luogo ma proprietari di una casa ciascuno, con conseguente intestazione della utenza della luce relativa al proprio immobile. Anche in questa ipotesi, il canone è dovuto una sola volta, con riferimento all’abitazione di residenza. Il coniuge titolare della “seconda casa” dovrà presentare una “dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)”, reperibile sul sito dell’agenzia delle Entrate – sezione canone Rai – indicando il codice fiscale del membro della famiglia che paga già il canone. L’esenzione così ottenuta avrà durata annuale o semestrale, a seconda della data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra (entro il 30 giugno oppure a partire dal 1° luglio), e andrà rinnovata di anno in anno.

Il titolare della casa vacanza non deve versare l’imposta neanche se questa viene data in affitto. Tuttavia, la richiesta di pagamento del canone speciale può essere fondata laddove si tratti di un’attività locativa svolta in modo non occasionale, magari attraverso l’interposizione di agenzie specializzate o con relativa pubblicizzazione su siti dedicati.

Il figlio all’università deve pagare il canone Rai?

Il figlio universitario che vive in un’altra città non deve versare il canone sull’abitazione in affitto, essendo “coperto” dal pagamento fatto dal membro del proprio nucleo familiare nell’abitazione principale. Lo stesso dicasi se il giovane ha intestato a sé un’utenza telefonica.

Come chiarito più volte dall’agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.), il canone Rai è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv. Ciò detto, per chi vive fuori sede in un’abitazione in affitto, continuando, peraltro, a far parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone televisivo, non vi è l’obbligo di pagare il canone Rai. Avendo intestato a sé stessa l’utenza elettrica della casa in affitto, il figlio universitario dovrà presentare la “dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)”, reperibile sul sito dell’agenzia delle Entrate – sezione canone Rai – indicando il codice fiscale del genitore.

 
Pubblicato : 2 Agosto 2024 08:45