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Come funziona la truffa aggravata dalla minorata difesa

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(@angelo-greco)
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Scopri cosa significa “truffa aggravata dalla minorata difesa”: quali sono le interpretazioni della Cassazione.

Il delitto di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale, prevede un’aggravante nel caso di “minorata difesa” della vittima. La vittima cioè deve trovarsi in una condizione di particolare debolezza per poter giustificare un inasprimento della pena a carico del responsabile. Cerchiamo, più nel dettaglio, di comprendere come funziona la truffa aggravata dalla minorata difesa, quali sono le condizioni per la sua applicazione e i principi stabiliti dalla giurisprudenza della cassazione.

Cos’è la truffa e quando scatta?

L’art. 640 c.p. punisce la condotta di chiunque, mediante artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Dunque, per poter configurare la truffa non basta che la vittima cada in errore o che venga ingannata con un comportamento reticente della controparte. Sono al contrario necessari degli artifici o raggiri. Cerchiamo di comprendere meglio questi due concetti:

  • sono artifizi tutte quelle manipolazioni della realtà effettuate per perseguire un determinato fine e consistenti nella simulazione di circostanze esistenti o nell’occultamento di fatti concretamente esistenti (si pensi alla falsificazione di un atto pubblico);
  • sono raggiri tutti quei discorsi, sostenuti da convincenti argomentazioni, atti a persuadere ed abbindolare la vittima creando in essa un falso convincimento (si pensi a chi faccia credere, a un’altra persona, di essere un ricco magnate).

Quando ci sono gli artifici e raggiri per la truffa?

L’artificio ed il raggiro previsti dall’articolo 640 del codice penale non consistono soltanto in una sottile e scaltra rappresentazione della realtà, ma è sufficiente qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi astuto o subdolo espediente realizzato per indurre una persona in errore. Ad esempio si può parlare di raggiro anche quando l’effetto fraudolento si ottenga architettando e presentando una situazione in modo tale da farle assumere l’aspetto della verità e da indurre così in errore la vittima.

L’artificio o il raggiro richiesti per la configurabilità della truffa possono consistere anche nel silenzio serbato in modo malizioso su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere (si pensi al notaio che non comunichi al cliente, pur essendone a conoscenza, l’esistenza di un’ipoteca sulla casa compravenduta).

Cosa si rischia in caso di condanna per truffa?

La pena prevista per il reato di cui all’art. 640 c.p. è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

Tuttavia la pena è la reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 al ricorrere di alcune aggravanti tra le quali vi è appunto la minorata difesa. Vediamo dunque in cosa consiste tale concetto.

Cos’è l’aggravante della minorata difesa?

L’aggravante della minorata difesa consistente nell’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la difesa della vittima.

Tale circostanza è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato.

Vengono pertanto escluse le situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricade sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l’ha determinata [1].

Integra, ad esempio, la truffa aggravata con minorata difesa la condotta del medico che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l’utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l’assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti [2].

Esempi di truffa con minorata difesa

Tra le più note situazioni di minorata difesa ci sono i casi dei reati commessi di notte, o in luogo isolato, o privo di illuminazione.

La Cassazione ha di recente applicato tale aggravante anche alle truffe commesse in caso di vendita su internet di prodotti. Il reo infatti finisce per approfittarsi della distanza tra il luogo dove si trova la vittima e quello in cui egli opera: tale distanza può facilmente schermare la propria identità e non consentire un controllo del prodotto da parte dell’acquirente.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 27132/2023, ha precisato che l’aggravante non è automaticamente applicabile in caso di trattative iniziate online ma poi proseguite con contatti telefonici o incontri in presenza.

Quali sono le interpretazioni dell’aggravante di minorata difesa?

Ci sono due principali interpretazioni di questa aggravante.

La prima sostiene che sia sufficiente considerare le modalità dell’azione, indipendentemente dalla consapevolezza dell’autore del reato riguardo alle circostanze favore

voli.

La seconda interpretazione, invece, richiede una volontà specifica da parte dell’autore del reato di trarre vantaggio dalla maggiore vulnerabilità della vittima.

Cosa dice la Corte di Cassazione sull’aggravante di minorata difesa?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18485/2020, ha chiarito che l’aggravante di minorata difesa ha una natura “oggettiva”. Ciò significa che si verifica quando le condizioni favorevoli al compimento del reato esistono oggettivamente, indipendentemente dalla volontà dell’autore del reato.

Qual è la pena per la truffa aggravata dalla minorata difesa?

La truffa aggravata dalla minorata difesa comporta una pena di reclusione da uno a cinque anni e una multa compresa tra 309 e 1.549 euro. Questa pena riflette la gravità aggiuntiva del reato commesso in condizioni che limitano la capacità di difesa della vittima.

Qual è la differenza con la truffa contrattuale?

A differenza della truffa aggravata dalla minorata difesa, la truffa contrattuale si verifica quando uno dei contraenti pone artifizi o raggiri diretti a nascondere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente a non concludere il contratto [3].

Secondo la Cassazione si può parlare di truffa anche in caso di silenzio su circostanze determinanti sul consenso della controparte, ma solo quando sussiste il dovere giuridico di comunicare tali circostanze.

Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del contratto che traggono in inganno la vittima, indotta a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato.

Pertanto, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, i raggiri commessi dopo la stipula e durante l’esecuzione del contratto non costituisce reato, salvo che non determini, da parte della vittima, un’ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (ad esempio l’acquisto di ulteriori servizi o beni).

 
Pubblicato : 16 Gennaio 2024 16:00