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Come funziona la connessione di cause?

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa succede se due procedimenti civili sono accomunati dal punto di vista oggettivo o soggettivo? Quale giudice è competente?

Ci sono ipotesi in cui due giudizi, sebbene separati, debbano essere riuniti affinché sia un solo magistrato a trattarli. Si pensi al condomino che ha impugnato due delibere dando vita a due procedimenti distinti: in una circostanza del genere sarebbe possibile unire i due processi affinché possano essere decisi insieme, garantendo così una maggior celerità della trattazione. È in questo contesti che si inserisce il seguente quesito: come funziona la connessione di cause?

Sin da subito va detto che la connessione rappresenta il legame tra due o più procedimenti giudiziari, in ragione del quale è possibile procedere alla loro riunione. Approfondiamo la questione.

Cos’è la connessione di cause?

Per connessione di cause si intende il fenomeno in ragione del quale due (o più) procedimenti possono essere riuniti davanti a un unico giudice per via delle loro affinità.

La connessione tra cause serve a evitare un contrasto fra sentenze nonché per ragioni di “economia processuale”: la trattazione davanti a un unico giudice, infatti, accelera i tempi di definizione del procedimento.

Quali sono le cause di connessione?

La connessione può essere di due tipi:

  • soggettiva, quando i procedimenti pendono tra le stesse parti. È il caso, sopra esemplificato, del condomino contro il condominio;
  • oggettiva, quando i processi sono accomunati dalle stesse richieste o dallo stesso motivo del contendere. È il caso del debitore che agisce in via riconvenzionale contro il creditore oppure che solleva un’eccezione di compensazione.

Cosa succede in caso di connessione di cause?

Secondo la legge [1], se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale e, negli altri casi, davanti a quello preventivamente adito.

Insomma, la regola generale è la seguente: se più cause pendenti davanti a diversi uffici giudiziari sono connesse e quindi suscettibili di essere decise in un solo processo, il giudizio deve proseguire soltanto davanti al giudice della causa principale o preventivamente instaurata (la più vecchia, insomma).

La connessione può essere eccepita dalle parti (o rilevata d’ufficio dal giudice) solo entro la prima udienza, mentre la rimessione davanti all’unico giudice non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l’esauriente trattazione e decisione delle cause connesse.

Ad esempio, se una delle cause è giunta al termine mentre l’altra è stata appena introdotta, non può procedersi alla riunione in quanto lo stato dei procedimenti non consente una trattazione unitaria.

Connessione tra cause con rito diverso

È poi possibile che le due cause pendenti seguano un rito diverso: ad esempio, una è stata introdotta con ricorso mentre l’altra con atto di citazione.

In casi del genere, la legge dice che, in presenza di ragioni di connessione oggettiva, si applica sempre il rito ordinario di cognizione (quello introdotto con atto di citazione, insomma), salvo che una delle due cause non riguardi la materia di lavoro o di previdenza.

Se le cause sono sottoposte una al rito semplificato di cognizione e l’altra a rito speciale diverso da quello previsto di lavoro o di previdenza, le cause debbono essere trattate con il rito semplificato di cognizione (caratterizzato da maggiore celerità).

Connessione con una causa proposta davanti al giudice di pace

Se una causa di competenza del giudice di pace è connessa per motivi oggettivi con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale.

 
Pubblicato : 11 Settembre 2023 13:30