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Come funziona il nuovo procedimento semplificato ex art. 281-decies cpc

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(@angelo-greco)
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Riforma codice di procedura civile: il nuovo articolo 281 decies del codice di procedura civile prevede il rito semplificato. Ecco come funziona il ricorso, i termini di costituzione e le decadenze.

L’articolo 281-decies del codice di procedura civile stabilisce l’ambito di applicazione del nuovo procedimento semplificato. Vediamo come funziona il rito, quali sono i termini di costituzione delle parti e le preclusioni.

Quando si applica il procedimento semplificato?

Il rito semplificato è destinato alle seguenti ipotesi:

  • quando i fatti di causa non sono controversi;
  • quando la domanda è fondata su prova documentale;
  • quando la domanda è di pronta soluzione;
  • quando la domanda richiede istruttoria non complessa.

Come si instaura il procedimento semplificato?

Il procedimento si instaura attraverso atto di ricorso da depositare in Tribunale (la procedura non si applica ai procedimenti innanzi al giudice di pace).

Il contenuto del ricorso deve essere lo stesso dell’atto di citazione. Pertanto vanno indicate tutte le domande e i mezzi di prova.

Depositato il ricorso in tribunale, viene designato il giudice. 

Entro cinque giorni dalla designazione, il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. 

Il ricorso, con il decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore non oltre 40 giorni prima dell’udienza (60 giorni se la notifica deve essere effettuata all’estero). 

Come e quando si costituisce il convenuto?

Nel decreto il giudice fissa il termine per la costituzione del convenuto che non può essere inferiore a 10 giorni prima dell’udienza. 

Non è previsto un termine, nemmeno ordinatorio, entro cui il giudice deve fissare l’udienza. 

Il convenuto si costituisce con il deposito della comparsa di risposta, in cui deve: 

  • proporre le sue difese; 
  • prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; 
  • indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione; 
  • formulare le conclusioni. 

Il convenuto deve poi, a pena di decadenza, proporre le eventuali riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. 

La chiamata di terzo

Se il convenuto vuole chiamare un terzo deve farne istanza, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e chiedere lo slittamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. 

L’udienza nel procedimento semplificato e la concessione dei termini

Nel rito semplificato deve essere tenuta una sola udienza. In tale udienza le parti possono chiedere: 

  • il termine per la chiamata in causa del terzo;
  • se richiesto e solo se sussiste un “giustificato motivo”: un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti;
  • un ulteriore temine non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre le prove contrarie. 

Ma cosa si intende con “giustificato motivo”? Secondo un primo orientamento il motivo sarebbe giustificato solo in presenza di esigenze di difesa sorte a seguito delle difese del convenuto o per rilievi d’ufficio del giudice. 

Di regola, quindi, le parti devono formulare già negli atti introduttivi, le richieste istruttorie: il doppio termine può essere concesso solo in presenza di un giustificato motivo, che va ravvisato in una maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali già spiegate, oltre che sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa. 

Per la decisione è prevista solo la modalità ex articolo 281 sexies Cpc. Pertanto, fatte precisare le conclusioni, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

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Pubblicato : 9 Febbraio 2023 12:30
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