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Come fare testamento se non si riesce a scrivere?

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Differenza tra testamento pubblico e olografo: quale delle due forme deve scegliere chi ha una malattia che rende la scrittura tremula e la mano malferma? 

Secondo la giurisprudenza, guidare la mano di una persona che deve fare un testamento rende nullo il testamento stesso, indipendentemente dall’eventuale corrispondenza tra il contenuto del documento e la volontà del suo autore (il cosiddetto “testatore”). Ciò vale sia quando la mano “guidante” del terzo è intervenuta su tutto il testamento o solo su una parte di esso. 

Dunque come fare testamento se non si riesce a scrivere? Come deve fare una persona che, ad esempio, ha una malattia per cui non può muoversi o non ha una scrittura tale da essere comprensibile? A ben vedere, non esiste solo il testamento olografo come unico modo per lasciare le proprie ultime volontà. In questo articolo scopriremo dunque come si può fare testamento quando non si può muovere la mano o questa non riesce a stare ferma. 

Esistono tre forme di testamento anche se le più ricorrenti sono due: quella senza il notaio (il testamento olografo) e quello con il notaio (il testamento pubblico). 

Nel primo caso, il testamento può essere fatto in autonomia, a casa propria: non c’è bisogno della presenza del pubblico ufficiale né dell’autentica delle firme. Il testamento viene conservato ovunque si voglia (in un cassetto di casa, da un amico, un parente, anche presso un avvocato o il notaio). 

Nel caso invece del testamento pubblico, è il notaio che redige il testamento e poi lo fa firmare al proprio cliente, custodendolo presso i pubblici registri.

Caratteristica essenziale del testamento olografo è appunto «l’olografia» ossia il fatto di essere redatto per mano del suo autore. Pertanto non può essere scritto al computer e poi stampato e firmato, né realizzato tramite un video. Non può essere dettato a un terzo dal testatore e poi da questi firmato. 

Insomma, nessuno può interferire nel procedimento di realizzazione del testamento olografo. È sì possibile che un’altra persona sia presente alla redazione del testamento; questa potrebbe anche suggerire al testatore la forma o il contenuto del testamento medesimo, purché lo faccia senza coartarne la volontà con violenza, minaccia e altre subdole forme di interferenza. Sarebbe ad esempio nullo il testamento di un padre dettatogli dal figlio sotto ricatto di lasciarlo da solo, senza assistenza, se non accetterà le sue richieste. 

Detto ciò, come può fare testamento una persona che non può scrivere? In questi casi non c’è altra soluzione che il testamento notarile ossia il «testamento pubblico» di cui abbiamo parlato sopra. In buona sostanza, il soggetto in questione dovrà rivolgersi a un notaio affinché, sotto sua dettatura, scriva il testamento. Il notaio potrà anche recarsi a casa del testatore se questi non è in grado di muoversi.

Il testamento notarile implica certamente dei costi superiori al testamento olografo che variano da mille a tremila euro (a seconda della complessità del testamento stesso).

Il testamento pubblico offre però anche delle ulteriori garanzie rispetto al testamento olografo. Innanzitutto nessuno potrà mettere in discussione la grafia e la firma del testatore (se non con un difficile e improbabile procedimento chiamato «querela di falso»). In secondo luogo, esso sarà custodito dal notaio e non ci sarà il rischio di dispersioni, occultamenti o distruzioni dolose. In ultimo è lo stesso notaio che accerta la capacità d’intendere e volere del testatore; invero questa valutazione non ha una valenza scientifica, sicché chiunque potrà comunque dimostrare che il testatore era affetto da patologie psichiatriche che ne hanno limitato la ragione. Tuttavia, dinanzi a persone completamente incapaci è difficile che il notaio accetti di redigere il testamento.  

 
Pubblicato : 12 Marzo 2023 15:00