Come evitare errori con il reverse charge: consigli utili
Inversione contabile Iva: alcuni accorgimenti e suggerimenti per effettuare gli adempimenti di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento in modo corretto, evitando le sanzioni.
L’inversione contabile Iva è un regime contabile recente, nato per evitare le frodi e le evasioni che si annidavano in alcuni settori economici ritenuti ad elevato rischio, come i subappalti nell’edilizia, l’e-commerce, il commercio di materiali preziosi o di rottami e le operazioni intra ed extra comunitarie. Perciò sussistono molti dubbi e incertezze tra gli operatori economici sul modo corretto di effettuare i vari adempimenti, a partire dalla fatturazione sino al versamento dell’Iva dovuta, passando per l’annotazione nei registri contabili e la liquidazione dell’imposta. In questo ti spiegheremo come evitare errori con il reverse charge, fornendoti alcuni consigli utili.
Reverse charge: peculiarità
L’inversione contabile, anche detta reverse charge, è un meccanismo tributario creato alcuni anni fa in ambito europeo per contrastare le evasioni Iva: in estrema sintesi, consiste nello spostare il pagamento dell’Iva dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette. Ciò comporta che il cessionario dei beni o servizi diventa il debitore dell’imposta: riceve dal venditore la fattura senza Iva, e la deve integrare con l’importo dovuto in base all’aliquota applicabile (22% se ordinaria, 10% o 4% se agevolata).
I principali settori di applicazione del reverse charge sono l’edilizia (comprese le ristrutturazioni), la telefonia e i prodotti informatici (come i personal computer ed i loro componenti e accessori), il commercio di beni usati o di rottami e quello dell’oro. Per l’elenco completo delle categorie soggette al regime dell’inversione contabile leggi “Reverse charge: i casi in cui si applica“.
Reverse charge e impatto sull’Iva
L’applicazione del meccanismo del reverse charge, detto anche inversione contabile, si intreccia strettamente con l’Iva, perché il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi, se è soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, è tenuto agli adempimenti di fatturazione, liquidazione e versamento al posto del cedente o del prestatore: precisamente, la fattura viene regolarmente emessa dal fornitore, ma con l’importante differenza che l’Iva viene integrata dall’acquirente.
Così i conseguenti adempimenti (liquidazione e versamento dell’Iva dovuta) sono a carico del destinatario della fattura. Ecco perché sostanzialmente si inverte l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nel modo che adesso ti illustriamo.
Reverse charge: adempimenti Iva
Il meccanismo del reverse charge si basa sull’emissione della fattura da parte del cedente o prestatore del servizio, senza indicazione dell’importo Iva, ma con indicazione della dicitura “reverse charge” o “inversione contabile”. Tale fattura viene regolarmente annotata nel registro delle vendite.
Il cessionario, quando riceve questa fattura, la integra con indicazione dell’Iva e, se previsto per la specifica operazione, con l’indicazione della dicitura “autofatturazione”, annotandola nel registro delle vendite e anche in quello degli acquisti.
In sintesi, con il reverse charge ci sono questi tre adempimenti da seguire ai fini della corretta applicazione dell’Iva:
- il venditore emette fattura ma non addebita l’imposta sul valore aggiunto;
- l’acquirente alla ricezione della fattura la integra con l’aliquota Iva di riferimento per il tipo di operazione fatturata;
- l’acquirente annota nel registro acquisti e nel registro vendite le operazioni in tal modo compiute.
Reverse charge: effetti sull’Iva
Il meccanismo del reverse charge produce importanti effetti sull’Iva:
- a livello di fatturazione: la fattura non dovrà indicare l’Iva per colui che la emette, mentre per colui che la riceve dovrà recare la dicitura “integrazione Iva” con la quota parte di Iva da pagare. La fattura dovrà indicare anche che non c’è addebito d’imposta Iva con la dicitura “reverse charge” o “inversione contabile”; le fatture emesse dal cessionario o committente devono avere indicata la dicitura “autofatturazione”;
- a livello di registrazione contabile: i sistemi informativi, manuali o automatizzati, devono recepire tali operazioni contabili. Perciò il soggetto che riceve la fattura in reverse charge deve integrarla con l’Iva e annotare l’importo sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite, in modo da rendere per lui neutro il tributo.
L’effetto sull’Iva più importante provocato dal reverse charge è il versamento dell’Iva da parte del destinatario della cessione di beni o prestazione di servizi, anziché da parte del fornitore, come invece avviene normalmente per le operazioni non soggette a tale meccanismo, dove le fatture vengono emesse in partenza con l’Iva che poi viene liquidata e versata all’Erario dal venditore, o compensata con l’Iva sugli acquisti; fermo restando che alla fine è sempre il consumatore finale il vero soggetto passivo dell’imposta.
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