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Come dimostrare la compiuta giacenza?

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(@mariano-acquaviva)
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Cos’è e come funziona l’avviso di giacenza? Come si prova il buon esito della notifica? Cos’è la Comunicazione di avvenuto deposito?

Quando il portalettere non trova nessuno a cui consegnare una raccomandata (o un atto giudiziario) lascia nella cassetta della posta un avviso con cui comunica che il plico si trova in giacenza presso l’ufficio postale. Così facendo il destinatario, una volta rientrato, potrà accertarsi del tentativo del postino di effettuare la consegna e recarsi successivamente alle poste per ritirare l’atto. Con questo articolo ci soffermeremo su uno specifico aspetto: vedremo cioè come dimostrare la compiuta giacenza.

Quando il destinatario non si reca alle poste per il ritiro della raccomandata, questa viene restituita al mittente dopo trenta giorni: si parla in questi casi di compiuta giacenza. Lo stesso accade con gli atti giudiziari (ricorsi, citazioni, ecc.), con la differenza che l’atto viene restituito al mittente dopo sei mesi, mentre la compiuta giacenza si perfeziona dopo soli dieci giorni. Cosa significa tutto ciò? Cos’è la compiuta giacenza e come si dimostra? Scopriamolo insieme.

Cosa succede se il postino non trova nessuno?

Se il postino incaricato di consegnare una raccomandata o un atto giudiziario non trova il destinatario o altra persona abilitata alla ricezione (ad esempio il coniuge o altra persona convivente, oppure il portiere dello stabile), allora lascia nella cassetta della posta un tagliando di colore bianco che prende il nome di “avviso di giacenza”.

Cos’è l’avviso di giacenza?

L’avviso di giacenza serve a comunicare al destinatario che il plico a lui indirizzato si trova presso l’ufficio postale in attesa di essere ritirato.

Per essere più precisi, nell’avviso di giacenza c’è scritto:

  • giorno e ora in cui il postino ha tentato la consegna;
  • indirizzo dell’ufficio postale presso cui si trova la raccomandata o l’atto giudiziario in giacenza;
  • il periodo di giacenza;
  • gli orari e i giorni in cui potrà presentarsi per il ritiro;
  • il cosiddetto codice raccomandata;
  • la città di provenienza dell’atto.

Munito di avviso di giacenza, il destinatario potrà recarsi presso l’ufficio postale per ritirare il plico. Qualora l’avviso dovesse andare smarrito, è sempre possibile presentarsi muniti di documento d’identità per ottenere la restituzione della raccomandata o dell’atto in giacenza.

Cos’è la compiuta giacenza?

Si ha compiuta giacenza quando il destinatario non si presenta alle poste per ritirare il plico:

  • entro trenta giorni, nel caso di raccomandata;
  • entro dieci giorni, nell’ipotesi di atto giudiziario.

Se non vengono rispettati questi termini, l’atto si intenderà ugualmente notificato, nel senso che, ai fini legali, il mittente potrà procedere come se il destinatario avesse effettivamente preso visione del contenuto della busta.

Quindi: la compiuta giacenza si perfeziona una volta che siano decorsi trenta giorni o dieci giorni dalla data in cui, rispettivamente, la raccomandata o l’atto giudiziario, dopo il tentativo di consegna, sono posti a disposizione del destinatario per il ritiro presso l’ufficio postale.

Compiuta giacenza: come provarla?

Il mittente può provare la compiuta giacenza, e quindi l’esito positivo della notifica:

  • mediante l’avviso di ricevimento, cioè la cartolina che viene restituita al mittente quando si invia una raccomandata a/r;
  • tramite l’avviso di ricevimento e la CAD, cioè la Comunicazione di avvenuto deposito, nel caso in cui si tratti di atti giudiziari.

Approfondiamo questi aspetti.

Raccomandata: come dimostrare la compiuta giacenza?

Chi vuole dimostrare che la notifica della propria raccomandata è andata a buon fine anche se il destinatario non ne ha preso visione deve semplicemente esibire l’avviso di ricevimento, cioè quella cartolina bianca che il portalettere restituisce al mittente per comunicargli che si è recato presso il destinatario per effettuare la consegna.

In effetti, poiché i termini di compiuta giacenza e di restituzione della raccomandata sono gli stessi (trenta giorni), al mittente verrà restituita l’intera busta, unitamente all’avviso di ricevimento.

Atto giudiziario: come dimostrare la compiuta giacenza?

Chi vuole dimostrare la compiuta giacenza del proprio atto giudiziario deve esibire sia la ricevuta di ritorno dell’atto che quella della Comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Di cosa si tratta?

Quando il portalettere non trova in casa il destinatario né altro soggetto abilitato alla ricezione, deposita l’atto giudiziario alle poste, esattamente come farebbe per la normale raccomandata.

Oltre a questa operazione, però, il postino deve inviare al destinatario una raccomandata informativa (che prende il nome di Comunicazione di avvenuto deposito – CAD) per informarlo del fatto che l’atto si trova in giacenza alle poste.

La ricevuta di ritorno della raccomandata contenente l’atto giudiziario sarà restituita al mittente decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD, spedizione che coincide con il giorno di deposito del plico nell’ufficio postale.

In questo caso, la notifica si ha per avvenuta decorsi i suddetti 10 giorni di deposito e si perfeziona per “compiuta giacenza”.

Quindi, sia la ricevuta di ritorno della CAD che la ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario devono essere restituite al mittente, il quale potrà così provare la compita giacenza.

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Pubblicato : 26 Novembre 2022 10:00