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Come cambia la definizione di domicilio fiscale in Italia?

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(@paolo-florio)
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Le modifiche alla definizione di domicilio fiscale in Italia e l’impatto sulle relazioni personali e familiari, secondo il Dlgs 209/23.

Con l’introduzione del decreto legislativo 209/23, il concetto di domicilio fiscale in Italia ha subito importanti modifiche, con implicazioni significative per individui e aziende che trasferiscono la propria residenza all’estero, specie quando si tratta di Paesi inseriti nella black list. Questo articolo esamina i cambiamenti apportati e il loro impatto sulla determinazione della residenza fiscale, in particolare riguardo alla presenza sul territorio e alle relazioni personali e familiari.

Come viene definito il domicilio fiscale secondo il nuovo decreto?

La riforma modifica l’articolo 2 Tuir introduce un criterio sostanziale di residenza fiscale legato alla “presenza sul territorio”; viene poi ridimensionata la rilevanza formale dell’iscrizione all’anagrafe che ammette ora la prova contraria del contribuente.

Per considerare residenti in Italia le persone, la riforma si allaccia a tre criteri, se soddisfatti per la maggior parte del periodo di imposta: oltre alla già citata “presenza sul territorio” si fa riferimento anche alla residenza e al domicilio.

Il concetto di residenza resta quello di sempre (ossia l’iscrizione ai registri anagrafici del Comune), viene introdotta una nuova e più stringente definizione di domicilio.

Come cambia la nozione di domicilio

Nella vecchia formulazione del comma 2 dell’articolo 2 del Tuir si faceva riferimento alla definizione di domicilio «ai sensi del Codice Civile», in base al quale il domicilio di una persona è «nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi», come previsto dall’articolo 43, comma 1, del Codice. Il domicilio civilistico risulta pertanto collegato all’individuazione sia degli interessi economici che degli interessi personali della persona, senza che venga dato un ordine gerarchico ai due criteri.

Il nuovo decreto invece stabilisce che ora il domicilio si deve intendere «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona».

Questa modifica riduce la rilevanza dei legami economici e degli interessi nel determinare il domicilio, focalizzandosi invece sulle relazioni personali.

Come si collega il nuovo domicilio alle Convenzioni contro le doppie imposizioni?

Sebbene le Convenzioni contro le doppie imposizioni utilizzino il “centro degli interessi vitali” per determinare la residenza, il legislatore italiano ha scelto di dare priorità alle relazioni personali e familiari rispetto agli interessi economici. Questo si allontana dalla prassi internazionale che richiede di considerare in modo equilibrato sia gli interessi personali sia quelli economici.

Quali sono le implicazioni dell’onere della prova e dei regimi di favore?

Con la nuova definizione, cambia anche l’onere della prova per gli italiani residenti in Paesi black-list. Da ora in poi, dovranno dimostrare di avere relazioni personali e familiari non principali in Italia, anche se mantengono interessi economici nel Paese. Inoltre, la nuova definizione di domicilio influisce sull’accesso ai regimi di favore per i neo-residenti, come i pensionati o i “paperoni”, che devono giustificare l’assenza di residenza in Italia nei periodi di imposta precedenti.

Per i periodi di imposta fino al 2023, è probabile che si debba fare riferimento alla normativa vigente in quel momento, analizzando separatamente il criterio del domicilio prima e dopo il 2024.

 
Pubblicato : 9 Gennaio 2024 07:00