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Circolazione con targa di prova: ultime sentenze

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Mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo; danni riportati dal veicolo con targa di prova.

Il veicolo già immatricolato non può circolare con targa prova

La finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo con quella del titolare dell’officina, ma quella di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione, che si trovino a circolare per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, da ciò consegue che l’apposizione della targa prova sui veicoli già targati non è prassi legittima e pertanto dei danni derivanti dalla circolazione di veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 09/03/2022, n.827

Circolazione di un veicolo con targa di prova

A norma degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa, sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (articolo 93, comma 7, del codice della strada) e privo della copertura assicurativa (articolo 193, comma 2, del codice della strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione. Al riguardo, inoltre, non assume rilevanza che detti documenti siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di opposizione da parte del soggetto nei cui confronti è stato elevato il verbale di contestazione con riguardo all’accertamento delle due suddette infrazioni.

Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, n.3706

Circolazione senza carta di circolazione e senza necessaria copertura assicurativa

La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93 C.d.S., comma 7) e sprovvisto della copertura assicurativa (art. 193 stesso C.d.S., comma 2), senza che si possa conferire alcun rilievo al fatto che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione; né assume rilevanza che detti documenti siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di opposizione da parte del soggetto nei cui confronti è stato elevato il verbale di contestazione con riguardo all’accertamento delle due suddette infrazioni.

Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, n.3706

Circolazione con targa prova e polizza assicurativa

Autorizzazione ministeriale alla circolazione con “targa prova”, regolata dall’art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. – circolante con targa di prova del titolare dell’officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo – abbia cagionato danni, di questi risponde solo l’assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest’ultima non è quella di sostituirsi all’assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.

Corte appello Milano sez. II, 12/01/2022, n.67

Incidente provocato dal veicolo con targa di prova

Nel caso di sinistro in cui sia coinvolto un veicolo marciante con ‘targa prova’, l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni subiti dai terzi anche qualora la targa prova sia utilizzata per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della dimostrazione per la vendita), non potendo invocare, ad esonero della responsabilità, l’uso irregolare della targa, posto che tale irregolarità rileva soltanto nei rapporti tra assicuratore e assicurato, non incidendo sull’esistenza del rapporto assicurativo, né rappresentando eccezione opponibile al terzo che agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore, salva la rivalsa di questo verso l’assicurato.

Tribunale Pisa sez. I, 04/10/2021, n.1269

Veicoli circolanti con targa prova: l’obbligo di assicurazione

I veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all’obbligo di assicurazione, atteso che l’art. 122 codice delle assicurazioni non prevede alcuna eccezione. L’assicurazione della responsabilità civile per la circolazione con targa prova è stipulata, non dal proprietario del veicolo, ma dal titolare dell’autorizzazione a circola con la suddetta targa. In questo caso la polizza copre il rischio dei danni, con la particolarità che non si riferiscono a quelli causati da un determinato veicolo, ma seguono la targa e, cioè, coprono i danni che potrebbero essere determinati da tutti veicoli sui quali è apposta, di volta in volta, la targa prova; ciò in quanto la garanzia riguarda tale documento e non il veicolo.

Cassazione civile sez. III, 14/12/2020, n.28433

L’autorizzazione all’utilizzo della targa di prova

L’autorizzazione all’utilizzo della targa di prova non soltanto non contempla che il veicolo incontri impedimenti alla circolazione ordinaria ulteriori e alternativi alla mancata immatricolazione, ma la necessaria carenza di tale documentazione non può nemmeno essere elusa dall’assolvimento di esigenze connesse con prove tecniche svolte dagli esercenti di officine di riparazione. All’immatricolazione del veicolo, quindi, consegue sempre il divieto di circolare in prova e l’inoperatività del rapporto assicurativo instaurato dal titolare della targa prova, sicché gli eventuali danni cagionati dal mezzo in circolazione saranno indennizzati in virtù della polizza obbligatoria per la R.C.A. sottoscritta dal proprietario dello stesso.

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17665

Veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati

L’autorizzazione ministeriale alla circolazione con “targa prova”, regolata dall’art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione (officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova; nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. – circolante con targa di prova del titolare dell’officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo – abbia cagionato danni, di questi risponde solo l’assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest’ultima non è quella di sostituirsi all’assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17665

Circolazione con targa prova: quali sono i requisiti?

A norma dell’art.1 del D.P.R. 474/01, sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione stessa, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega e nel caso di specie era lo stesso titolare dell’autorizzazione all’uso della targa prova a condurre il mezzo, a nulla rilevando che sul mezzo vi fosse un’altra persona, nè i rapporti personali tra l’istante e il terzo trasportato, potendo, sul veicolo in circolazione di prova prendere posto anche terzi, quali il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto circolare a scopo di dimostrazione per la vendita, non avendo la convenuta dimostrato, come era suo onere, che la circolazione fosse avvenuta al di fuori delle finalità predette, non evincendosi tale circostanza neppure dalla relazione investigativa in cui non si da atto della ragione per cui, al momento del fatto, l’istante circolava con la targa prova.

Tribunale Cosenza sez. II, 01/02/2018, n.257

Quando non è ammessa la circolazione con targa di prova?

Non è ammessa la circolazione con targa di prova di un veicolo allestito per competizioni sportive oltre l’ambito in cui tale circolazione è consentita.

Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10868

Circolazione con targa di prova e revisione

La circolazione con targa di prova, disciplinata dal d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, non può avvenire in deroga al disposto dell’art. 80, comma 14, c.d.s. che vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione.

Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, n.16310

Mancanza a bordo del documento di autorizzazione e della relativa targa 

A norma degli art. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001 la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso.

Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, cod. strada) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, cod. strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione.

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, n.19432

Mancata esposizione della targa di prova

La sanzione prevista dall’art. 32 della l. 24 dicembre 1969 n. 990, a carico di chi pone in circolazione un veicolo sfornito della garanzia assicurativa, non è applicabile nel caso di veicolo la cui circolazione avvenga al di fuori delle modalità previste nel contratto assicurativo (nella specie, con riguardo a contratto di assicurazione provvisoria per la circolazione in prova, a norma dell’art. 17 del d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973, la targa di prova, a bordo dell’autovettura, non era stata esposta), atteso che rimane pur sempre operante la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969.

Cassazione civile sez. I, 16/11/1990, n.11098

Autovettura con targa di prova e assicurazione provvisoria

Nell’ipotesi di circolazione di autovettura con targa di prova munita di assicurazione provvisoria ai sensi dell’art. 17 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973 (regolamento di esecuzione della l. 24 dicembre 1969 n. 990), la mancata esposizione della targa, pur presente nel veicolo, non comporta violazione dell’art. 32 legge n. 990 del 1969, che concerne soltanto la circolazione di veicoli sforniti di garanzia assicurativa, neppure ove il contratto di assicurazione ricolleghi espressamente la propria efficacia alla esposizione della targa di prova, rimanendo pur sempre operante la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 18 di detta legge (salva per l’assicuratore l’azione in via di rivalsa nei confronti dell’assicurato).

Cassazione civile sez. I, 02/07/1990, n.6771

Risarcimento del danno, rivalsa e azione di regresso

Qualora un veicolo venga affidato per riparazioni ad una officina, e poi provochi un incidente circolando per ragioni di collaudo con la guida di un dipendente di detta officina (senza la targa di prova e senza specifica copertura assicurativa per tale prova), il titolare dell’officina medesima, che debba rispondere del danno ai sensi dell’art. 2049 c.c., non è beneficiario dell’assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo (la quale si estende solo al conducente che circoli “non prohibente domino”), e non si sottrae, quindi, all’azione di rivalsa dell’assicuratore che abbia risarcito il danneggiato.

Cassazione civile sez. III, 21/06/1989, n.2944

Veicolo con targa di prova

Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore della targa prova, è litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 (ovvero dell’art. 23 della l. n. 990 del 1969), il titolare dell’autorizzazione a circolare con quest’ultima e non il proprietario del veicolo.

Cassazione civile sez. III, 29/05/2018, n.13379

Onere della prova a carico del danneggiato

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l’esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell’assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l’esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l’avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l’eventuale suo uso in violazione di legge.

Cassazione civile sez. III, 08/11/2007, n.23313

Danni riportati dal veicolo con targa di prova

In tema di circolazione di autoveicoli dotati di targa di prova, nel caso di giudizio instaurato dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell’assicuratore della targa, il titolare della stessa deve essere individuato soltanto quale responsabile civile e litisconsorte necessario, in vece del proprietario dell’autovettura, senza per questo assumere alcuna titolarità di pretese risarcitorie nel caso di danni riportati dal veicolo con targa di prova.

Giudice di pace Napoli, 16/03/2000

Veicolo non munito della targa di prova

L’infrazione di cui all’art. 98, comma 3, cod. strada, ricorre nel caso in cui l’autorizzazione alla circolazione in prova del veicolo sia stata rilasciata, ma non siano state rispettate tutte le altre modalità della circolazione previste dalla norma (scopo di prova tecnica o di dimostrazione per vendita; mancanza della presenza del titolare dell’autorizzazione o di un suo dipendente; veicolo non munito della targa di prova); laddove se l‘autorizzazione alla circolazione in prova non sia stata rilasciata o sia scaduta di validità anche se di fatto il veicolo circoli per la prova si è fuori della fattispecie di cui all’art. 98 cit. e si rientra, invece, nella fattispecie di cui all’art. 93 cod. strada.

Cassazione civile sez. III, 19/01/2000, n.536

Motoveicolo privo di targa di prova 

L’uso di un veicolo motoveicolo privo di targa di prova o provvisoria integra il reato previsto e punito dall’art. 66 comma 6 e 8 cod. strad. di cui risponde non soltanto il proprietario che lasci circolare il veicolo non immatricolato privo di targa, ma anche chiunque circoli alla guida dello stesso.

Cassazione penale sez. IV, 22/10/1992

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Pubblicato : 17 Ottobre 2022 04:30