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Chi risarcisce se a sbagliare è il Pubblico Ministero?

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(@angelo-greco)
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Responsabilità dei magistrati: chi è che paga i danni durante la fase delle indagini preliminari?

Gli errori giudiziari non riguardano solo la fase processuale (ossia la decisione finale di colpevolezza o di innocenza al termine del processo). Le cantonate possono avvenire anche durante la fase delle indagini preliminari, quella cioè condotta dal Pubblico Ministero. Essendo tuttavia quest’ultimo obbligato a procedere dinanzi a una querela o a una denuncia, non si può ascrivere a lui la colpa per conto di chi, in malafede, ha incolpato un innocente. In tal caso è il querelante o il denunciante a rispondere del reato di calunnia. Ciò nonostante il PM potrebbe ugualmente commettere un errore, come nel caso di una misura cautelare emessa in assenza dei presupposti o, al contrario, quando ha ignorato una situazione di pericolo e non preso provvedimenti opportuni. Ebbene, in questi casi, chi risarcisce se a sbagliare è il Pubblico Ministero? La Costituzione e la legge sulla responsabilità dei magistrati sul punto è molto chiara. Cerchiamo di fare il punto della situazione partendo proprio dalla qualità e funzioni del PM.

Chi è il PM?

PM è l’acronimo di Pubblico Ministero. il Pubblico Ministero è un magistrato inquadrato nell’ordinamento giudiziario italiano. Appartiene alla cosiddetta “magistratura requirente”, in contrapposizione alla “magistratura giudicante”: la prima fa le indagini, la seconda invece, quando le indagini si sono chiuse e hanno portato a galla seri indizi di colpevolezza, giudica l’indagato (che, proprio per tale ragione, viene da quel momento in poi chiamato “imputato”).

Vediamo quali sono le funzioni del PM. Il Pubblico Ministero ha il compito di promuovere l’azione penale in caso di reati. In pratica, avvia le indagini preliminari, le dirige e, al termine delle stesse decide se richiedere il rinvio a giudizio dell’imputato.

Tra le funzioni più delicate del PM vi è la possibilità di richiedere (o non richiedere) al giudice l’applicazione di misure cautelari, come la custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari.

Nel successivo giudizio, quello che si celebra al termine delle indagini, il PM rappresenta l’accusa in giudizio, sostenendo le sue richieste davanti al giudice. Difatti, nel processo penale, a differenza di quello civile, non si scontrano dinanzi al giudice due soggetti privati (la vittima e il presunto colpevole) ma lo Stato (che agisce per conto della vittima) e l’imputato.

Il PM è tenuto a svolgere le sue funzioni in modo indipendente e imparziale, ricercando la verità e applicando la legge.

Come funziona la responsabilità dei magistrati?

Anche i giudici possono sbagliare, ma se ciò succede chi paga è lo Stato (i contribuenti), salva poi la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti del colpevole.

La legge italiana sulla responsabilità dei magistrati e dei pubblici ministeri è complessa e articolata. Senza entrare nel tecnico, possiamo dire che i giudici (PM compresi), hanno tre forme di responsabilità (come del resto qualsiasi altro dipendente dello Stato):

  • responsabilità penale: il magistrato può essere chiamato a rispondere penalmente per reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni.
  • responsabilità disciplinare: il magistrato può essere sottoposto a un procedimento disciplinare dal parte del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) per violazioni dei doveri d’ufficio.
  • responsabilità civile: il magistrato può essere chiamato a risarcire i danni allo Stato per aver questo dovuto risarcire la vittima di un errore giudiziario. Dunque, chi subisce l’errore non deve rivolgersi contro il giudice ma contro lo Stato che poi, una volta erogato il risarcimento, deciderà se agire o meno contro il magistrato.

Vista la delicatezza del ruolo del giudice e l’incertezza che un giudizio racchiude sempre in sé (dovendo ricostruire in fatto ignoto da indizi non sempre univoci), la legge dice che il giudice e il PM sono responsabili solo in caso di malafede o di negligenza inscusabile. Ci deve quindi essere un clamoroso errore di valutazione che non può essere consentito a un tecnico del suo calibro.

Per aversi la responsabilità del magistrato per errore, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • l’errore doveva essere evitabile: per essere ritenuto responsabile, il magistrato deve aver omesso le cautele e i criteri di diligenza necessari per evitare l’errore;
  • l’errore deve essere imputabile a negligenza: il magistrato risponde dell’errore se ha commesso una negligenza o imprudenza nell’esercizio delle sue funzioni;
  • l’errore deve essere macroscopico: l’errore deve risultare di tale gravità da essere immediatamente percepibile da qualsiasi altro magistrato.

Il punto più cruciale di tutto il sistema è che a giudicare un giudice è sempre un altro giudice, quindi un suo collega. Ciò porta il cittadino a ritenere che ci possa essere una certa accondiscendenza e solidarietà tra persone che condividono la stessa funzione.

In ogni caso la legge stabilisce che, ai fini della valutazione della scusabilità dell’errore, il giudice tiene conto di una serie di fattori, tra cui:

  • la complessità della materia: se la materia oggetto del giudizio è particolarmente complessa, è più facile che l’errore sia considerato scusabile;
  • le circostanze del caso concreto: il giudice deve tenere conto delle circostanze specifiche del caso concreto, che possono aver reso più difficile per il magistrato evitare l’errore;
  • il precedente orientamento giurisprudenziale: il giudice può tenere conto del precedente orientamento giurisprudenziale in materia, che può fornire indicazioni sulla scusabilità dell’errore.

Ecco alcuni esempi di casi in cui è stata esclusa la responsabilità del magistrato per errore:

  • errore in materia di diritto: in alcuni casi, la Cassazione ha escluso la responsabilità del magistrato per errore in materia di diritto, quando l’errore era dovuto a una interpretazione dubbia o controversa della norma;
  • errore in materia di fatto: in alcuni casi, la Cassazione ha escluso la responsabilità quando l’errore era dovuto a una carenza di prove o a una valutazione erronea delle stesse.

La responsabilità del PM

Come ogni giudice, anche il PM è responsabile per il suo operato. Può essere sottoposto a un procedimento disciplinare in caso di violazioni della legge o dei principi di correttezza e professionalità.

Un esempio di grave violazione di legge da parte del PM è quando questi non indaghi a fondo dopo le numerose querele della moglie contro il marito se la vicenda sfocia poi in un sanguinoso femminicidio: si configura la responsabilità civile dei magistrati che non hanno «neutralizzato la pericolosità» dell’uomo. In tal caso, «l’inerzia delle autorità si risolve in una vanificazione degli strumenti di tutela» nei confronti dei «soggetti maggiormente vulnerabili».

La presidenza del Consiglio dei ministri deve dunque essere condannata a risarcire il danno patrimoniale ai figli minori della vittima per il tramite del tutore dell’epoca, che poi l’ha adottati. È quanto emerge dalla sentenza 1566/17, pubblicata il primo giugno dalla prima sezione civile del tribunale di Messina.

Lo Stato è stato condannato al risarcimento del danno per la «grave violazione di legge» determinata da «negligenza inescusabile» dei magistrati della Procura della Repubblica. La responsabilità, nel caso di specie, è scattata per via della mancata iscrizione nel registro notizie di reato e della mancata assunzione di iniziative d’indagine da parte del Pubblico Ministero, in particolare per l’omessa perquisizione che avrebbe potuto condurre a trovare il coltello che poi sarebbe stato utilizzato per il femminicidio.

Chi paga per gli errori del Pubblico Ministero?

In sintesi, come per ogni altro magistrato, chi subisce un danno (o gli eredi della vittima, se questa è deceduta) a causa di un errore del PM, per non aver questi avviato atti di indagini, perquisizioni, misure cautelari, dovranno agire non già contro lo stesso Pubblico Ministero ma contro lo Stato. Sarà infatti lo Stato a risarcire il danneggiato per i danni patiti per poi rivalersi contro il magistrato.

 
Pubblicato : 29 Gennaio 2024 14:30