forum

Chi rimette la quer...
 
Notifiche
Cancella tutti

Chi rimette la querela rinuncia al risarcimento?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
49 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

La persona offesa che revoca la denuncia sporta alla polizia può chiedere il risarcimento dei danni in un separato giudizio civile?

Chi sporge querela può sempre tornare sui propri passi e decidere di ritirare la propria segnalazione, purché nel frattempo non sia già intervenuta una condanna definitiva. Ciò può accadere perché, ad esempio, la persona offesa si è riconciliata con l’imputato, il quale ha anche provveduto al pagamento dei danni. È in questo contesto che si inserisce la seguente domanda: chi rimette la querela rinuncia al risarcimento?

La vittima di un crimine, infatti, non solo ha il diritto di denunciare l’autore dell’illecito ma anche di chiedergli il risarcimento. Per fare ciò può costituirsi parte civile nel processo penale intrapreso contro l’imputato oppure intraprendere un apposito procedimento civile finalizzato solamente a ottenere il pagamento dei danni. Cosa succede nel caso di remissione della querela? È possibile ugualmente agire in sede civile per il risarcimento? Vediamo cosa prevede la legge.

Cos’è la remissione di querela?

La remissione della querela è una causa di estinzione del reato: venendo meno la pretesa punitiva della persona offesa viene meno anche quella statale, con la conseguenza che il procedimento dovrà immediatamente essere archiviato nel momento in cui la vittima decide di non voler più proseguire.

Come si rimette la querela?

La querela può essere rimessa in modo espresso, dichiarando alla polizia giudiziaria oppure al giudice di voler revocare la propria denuncia, oppure in maniera tacita, mediante comportamenti che, implicitamente, fanno capire che non sussiste più la volontà di proseguire.

Ad esempio, secondo la legge c’è remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.

La remissione di querela esclude il risarcimento?

La remissione di querela non fa venir meno il diritto a chiedere il risarcimento dei danni in sede civile. Ciò significa che la persona offesa, pur avendo revocato la querela precedentemente sporta, può sempre intraprendere una causa civile per ottenere il pagamento dei danni conseguenti al reato oramai estinto.

Tanto si evince dalla disposizione di legge secondo cui nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [1].

Ciò significa che, a meno che il querelante non esprima esplicitamente la volontà di rinunciare anche all’azione civile, la remissione non comporta la perdita del diritto al risarcimento.

Da tanto deriva che:

  • la remissione espressa elide il diritto al risarcimento solo se il querelante esterna chiaramente tale volontà;
  • la remissione tacita non può mai comportare la rinuncia al risarcimento, a meno che questo non si possa più ottenere per altre circostanze, ad esempio perché il querelante ha già accettato una somma a titolo di ristoro per i danni patiti.

La remissione di querela esclude la costituzione di parte civile?

La remissione di querela esclude la possibilità di costituirsi parte civile e, se la costituzione è già avvenuta, essa viene meno in quanto è l’intero procedimento penale ad estinguersi.

In altre parole, poiché la remissione di querela fa venir meno l’intero giudizio penale, è chiaro che nessun risarcimento potrà essere chiesto in tale sede.

Secondo la Corte di Cassazione [2], la remissione di querela sopraggiunta al primo grado di giudizio, quando l’imputato è già stato condannato (in via non ancora definitiva) anche al risarcimento, estingue il procedimento ancora pendente e ogni statuizione civile, con la conseguenza che al querelante non spetterà più il ristoro inizialmente riconosciuto dal giudice.

Di conseguenza:

  • se la remissione è intervenuta durante le indagini preliminari, la notizia di reato verrà archiviata;
  • se la remissione è intervenuta a processo in corso, la costituzione di parte civile già effettuata decade insieme all’intero procedimento, che terminerà con sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato.

Si può rimettere la querela e chiedere il risarcimento?

Tirando le fila di quanto detto sinora possiamo affermare che è possibile rimettere la querela e conservare il diritto al risarcimento dei danni, il quale andrà però esercitato in separata sede civile, visto che il procedimento penale si conclude definitivamente per via dell’estinzione del reato.

Cos’è la rinuncia alla querela?

Diversa dalla remissione è la rinuncia alla querela, la quale interviene ancor prima di essere stata sporta. Con la rinuncia, in pratica, la persona offesa decide volontariamente di spogliarsi del diritto di querela.

Per ulteriori approfondimenti su questo specifico argomento si leggano i seguenti articoli:

 
Pubblicato : 9 Settembre 2023 16:30