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Chi può accedere ai dati di una persona deceduta?

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(@paolo-remer)
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Si può impedire agli eredi di consultare le proprie informazioni digitali salvate fino al momento della morte, ma c’è chi ha per legge il diritto di conoscerle.

La morte è anche un rivelatore di segreti. Oltre ad appropriarsi dei beni del defunto, l’erede può ottenere anche l’accesso ai suoi dati, compresi quelli digitali. In account social, messaggi WhatsApp, computer, smartphone, hard disk, chiavette Usb ed e-mail potrebbe esserci un patrimonio di informazioni, contatti e notizie da cui potrebbero emergere molte cose, tra cui attività compiute all’insaputa di familiari, amici o soci.

Allora è importantissimo sapere: chi può accedere ai dati di una persona deceduta? Il defunto potrebbe vietare di rivelare queste preziose informazioni ai suoi familiari ed eredi? Vale a dire: mentre sei ancora in vita, puoi escludere queste persone, e in generale chiunque, dall’accesso ai tuoi dati, oppure sei costretto a cancellarli prima, e la cosa non è sempre possibile, specialmente se la morte è improvvisa o avviene a seguito di una malattia gravemente invalidante?

Come avere i dati del defunto con ricorso d’urgenza

La risposta alle domande che abbiamo posto nell’introduzione è arrivata dal tribunale di Milano con un’innovativa decisione [1] che abbiamo riportato in forma integrale nell’articolo “Se muoio a chi vanno le foto nel cloud?“: il caso riguardava un ragazzo deceduto in un incidente stradale.

Il suo iPhone era andato distrutto ma tutti i dati erano custoditi sul cloud di Apple e potevano essere recuperati. I genitori avevano chiesto di averli, per rivedere i suoi video e le foto, in modo da tenerne viva la memoria, ma la società si era opposta a fornire l’accesso, ritenendo che la morte del titolare dell’account impediva ad altri ad accedere ai suoi dati.

Per superare l’impasse causato dall’opposizione di Apple, gli interessati si sono rivolti al giudice, che ha emanato un provvedimento d’urgenza dal contenuto dirompente. La legge [2] prevede la possibilità di agire in via cautelare e d’urgenza quando è necessaria una tutela accelerata, per evitare che il diritto venga pregiudicato o si disperda durante il lungo tempo che occorrerebbe per farlo valere in via ordinaria.

In questo caso, i dati presenti sull’account del ragazzo deceduto sarebbero stati irrimediabilmente distrutti da Apple dopo un periodo di inattività: dunque per preservarli non vi era alcun altro modo che presentare un ricorso d’urgenza al tribunale.

Eredità digitale: cos’è, a chi spetta, come riceverla

Anche i dati personali, che per loro natura sono immateriali e non necessariamente hanno un valore monetario ed un’utilità economica, ricadono nella successione degli eredi al defunto: è il fenomeno dell’eredità digitale, che negli anni a venire avrà sempre maggiore importanza, vista la diffusione dei sistemi informatici, di Internet e dei social, attraverso cui si possono formare, scambiare e conservare una mole di informazioni di tutti i generi, non solo scritte ma anche multimediali.

Di fronte a una mole di account e di dati informatizzati che vengono gestiti quotidianamente dalla persona mentre è in vita, bisogna tutelare due aspetti tra loro confliggenti: da un lato, la volontà che il defunto potrebbe esprimere riguardo ai suoi dati per il periodo in cui avrà cessato di vivere e, dall’altro lato, le aspettative degli eredi ad entrare in possesso anche di questo patrimonio informativo, oltre che dei classici beni materiali.

Il testamento digitale: come funziona

Il problema che stiamo affrontando si intreccia con quello del testamento digitale, che consente di lasciare ai posteri tutti i propri file e qualsiasi tipo di archivio in formato elettronico: documenti, immagini, e-mail, chat conservate nei sistemi di messaggistica come WhatsApp, ed anche le varie credenziali d’accesso ai siti web, ad esempio Facebook e agli altri social ed App.

Il testatore decide a chi affidare questi dati, e perciò comunica in anticipo ai gestori dei siti e archivi, ed ai provider dei servizi telematici ai quali è abbonato, a chi dovranno essere fornite le credenziali d’accesso dopo la sua morte, in modo da consentirgli di acquisire i dati. Oggi, le principali società, come Google e Facebook, sono attrezzate in tal senso e consentono al titolare dell’account di fare questo testamento digitale direttamente dalla piattaforma (leggi “Testamento: come lasciare un’eredità digitale“).

Ma quando la morte giunge improvvisa e inaspettata, come nel caso di quel giovane rimasto vittima di un incidente stradale, che fare? Le norme sulle successioni furono scritte in un’epoca pre-digitale, in cui i computer ed Internet non esistevano (e tantomeno si poteva prevedere l’avvento degli smartphone e dei social) e si limitano a dire che gli eredi – legittimi o testamentari, a seconda dei casi – subentrano in tutte le attività del defunto e diventano proprietari dei suoi beni, compresi tutti i dispositivi tecnologici come i telefoni cellulari.

Come avviene la conservazione dei dati del defunto

Ormai, la maggior parte dei sistemi elettronici destinati all’acquisizione, al trattamento ed alla conservazione dei dati digitali sono protetti da chiavi di accesso: quindi, il diritto ad apprenderne il contenuto si scontra con l’impedimento tecnico di non conoscere la user id e le password o di non disporre dei metodi di riconoscimento biometrico personalizzato in uso nei sistemi più moderni e sofisticati (Apple è arrivata a dire, forse provocatoriamente, che occorrerebbe l’impronta digitale del cadavere per sbloccare il suo cellulare, e tecnicamente questo è vero se l’iPhone era stato impostato in questo modo).

Come salvare i dati digitali del defunto

Un metodo sempre più spesso utilizzato per far “sopravvivere” non il proprietario ma almeno i dati digitali a crash e incidenti è quello di stoccarli in un cloud, cioè un archivio collocato su server esterno dove esso sono tenuti, a cura del gestore del servizio, a notevole distanza dal luogo in cui sono stati formati e indipendentemente dal dispositivo di volta in volta utilizzato per introdurli, consultarli e prelevarli (ad esempio, si può accedere alla propria casella e-mail da dispositivi diversi e da qualsiasi località di collegamento al web). E la maggior parte dei sistemi consente anche di sincronizzare e salvare tutti i dati in automatico, in modo da mantenerli costantemente aggiornati.

Accesso ai dati del defunto: normativa privacy

Da quanto abbiamo detto avrai compreso che chiunque, compresi gli eredi legittimi e i familiari stretti, potrebbero trovare un insormontabile ostacolo tecnico ad apprendere il contenuto dei dispositivi tecnologici e degli archivi cloud così ben protetti.

In tali casi, la soluzione è quella di ricorrere alla normativa sulla privacy: il Codice sulla protezione dei dati personali fissa alcune importanti regole al riguardo ed ora te le descriveremo. Ed è stata proprio questa la strada applicata dal tribunale di Milano per decidere il caso che ti abbiamo descritto.

A quali dati possono accedere gli eredi?

Il Codice della privacy [3] stabilisce che «i diritti concernenti le persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione». Il Garante Privacy ha sancito che «ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, chiunque ha il diritto di accedere ai dati personali concernenti persone decedute, purché vi abbia interesse».

Proprio in base a questa norma, il giudice del tribunale di Milano ha potuto affermare che il diritto di accesso dei genitori ai dati dell’iPhone del loro figlio morto deve essere riconosciuto perché sussistono «ragioni familiari meritevoli di protezione» individuabili a livello affettivo nel «legame esistente tra genitori e figli», sicché i genitori, in qualità di eredi del figlio pre-morto, con la loro richiesta di accesso hanno perseguito un “legittimo interesse”: così ad Apple è stato ordinato di fornire loro l’intero contenuto dell’iPhone, così come stoccato nel suo relativo iCloud.

L’interessato può vietare l’uso dei propri dati dopo la sua morte?

Il Codice privacy contiene un importante limite: una facoltà che, in concreto, il defunto non aveva utilizzato e che, nonostante ciò, ha influito molto sulla decisione del giudice. Infatti, la norma dispone che l’esercizio dei diritti da parte degli eredi o di altri interessati «non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata».

Ciò significa che l’interessato, mentre è ancora in vita, può escludere dalla successione i propri dati digitali, semplicemente chiedendo ai vari gestori dei servizi informatici da egli utilizzati di inibire l’accesso agli eredi e a chiunque.

Come escludere gli eredi dall’accesso ai propri dati?

La norma del Codice Privacy che abbiamo menzionato spiega come escludere gli eredi dall’accesso ai propri dati: «La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma». Inoltre, tale volontà è sempre revocabile e modificabile dall’interessato in ogni momento.

Vale a dire che il divieto dovrà essere esplicito e chiaro e potrà essere, se si vuole, frazionato e limitato solo ad alcuni siti o profili (“vieto Facebook ed Instagram ma non l’account di Google e quello di un determinato sito di giochi e scommesse online”).

Se muoio posso escludere tutti dall’accesso ai miei dati?

Il tribunale di Milano ha constatato, nel caso deciso, la mancanza di questo espresso divieto ed in sentenza dichiara che: «Dalla corrispondenza intervenuta tra i ricorrenti e la società resistente emerge in modo chiaro come il sig… non abbia espressamente vietato l’esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem. Il titolare del trattamento, infatti, nelle numerose comunicazioni inoltrate al difensore dei ricorrenti, non ha mai fatto riferimento all’esistenza di una dichiarazione scritta in tal senso» (ciò è accaduto anche perché Apple non si è costituita in giudizio e, rimanendo contumace, non ha fornito nessuna prova o osservazione).

In altri termini, puoi impedire agli eredi e a tutti gli altri potenziali «interessati» di accedere ai dati dei tuoi archivi computerizzati e telematici dopo la tua morte, decidendo anche a quali porre lo stop e quali invece consentire; se non lo fai, il diritto di accesso potrà essergli riconosciuto, su loro richiesta, quando provano di avere un «interesse proprio» (quindi diverso dal tuo e degno di tutela giuridica) al loro utilizzo o di avere «ragioni familiari meritevoli di protezione», come i parenti stretti e legati al defunto da un vincolo affettivo.

Quando non si può impedire l’accesso ai dati del defunto?

L’unico caso in cui il divieto non può operare – aggiunge la norma del Codice privacy – è quando esso produce «effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato» (come potrebbe accadere se si volesse impedire l’accesso ad un servizio bancario di conto corrente online o di home banking, per precludere l’acquisizione le giacenze, dei titoli e del saldo che invece spettano agli eredi o ai creditori) oppure compromette a costoro il «diritto di difendere in giudizio i propri interessi».

Dati bancari e fiscali del defunto: come averli?

Il Garante privacy ha chiarito, in tema di rapporti bancari, che «l’erede ha il diritto di accedere a tutti i dati personali concernenti il “de cuius” (la persona defunta cui si riferisce la successione ereditaria), ivi comprese le informazioni attinenti a pregressi rapporti obbligatori di cui egli sia stato contitolare» e perciò può «acquisire piena cognizione del contenuto delle informazioni detenute dall’istituto bancario». Leggi anche “Come fare la dichiarazione dei redditi dei defunti: la guida completa“.

 
Pubblicato : 24 Luglio 2023 18:59