forum

Chi ha diritto all’...
 
Notifiche
Cancella tutti

Chi ha diritto all’Iva agevolata per acquisto auto?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
64 Visualizzazioni
(@paolo-remer)
Post: 1000
Famed Member Registered
Topic starter
 

Agevolazioni fiscali per grandi invalidi, disabili, ciechi e sordi: quando spetta l’Iva ridotta e come ottenerla.

L’acquisto di un’autovettura nuova è spesso costoso, perché si tratta di un bene durevole e tecnologicamente sofisticato. Così anche un risparmio sull’Iva da pagare, con l’aliquota ridotta al 4% anziché all’ordinario 22%, viene in grande aiuto e si traduce, a seconda del modello e del prezzo, in diverse migliaia di euro. Ma chi ha diritto all’Iva agevolata per acquisto auto?
Su questo argomento si fa spesso confusione: c’è chi pensa che spetta automaticamente a tutti gli invalidi e ai disabili, ma non è proprio così. Inoltre c’è un limite di cilindrata e di prezzo.

Meglio sapere prima come funziona il meccanismo, piuttosto che avere brutte sorprese quando si va in concessionaria credendo di avere diritto a questo importante sconto. La buona notizia, invece, è che l’Iva ridotta si accompagna ad altri benefici fiscali, come la detrazione Irpef del 19% e l’esenzione completa dal pagamento del bollo auto e dell’IPT, l’imposta provinciale di trascrizione del passaggio di proprietà, che vale diverse centinaia di euro.

Iva ridotta su acquisto auto per disabili

Hanno diritto all’Iva ridotta al 4% sull’acquisto di autovetture le persone con disabilità gravi ed anche i loro familiari che hanno fiscalmente a carico il disabile, se il veicolo viene destinato unicamente o prevalentemente a beneficio di tale soggetto.

Ciò comporta che il veicolo acquistato con l’Iva agevolata dovrà necessariamente essere intestato o al disabile stesso o al familiare che lo ha a carico.

Ti ricordiamo che, per essere fiscalmente a carico di un familiare, il disabile non deve percepire un reddito proprio annuo superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se si tratta di un figlio sino a 24 anni di età).

Chi sono i disabili gravi ai fini dell’Iva agevolata?

È disabile grave il portatore di handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992. Per ottenere l’Iva agevolata sull’acquisto di autovetture non è sufficiente, quindi, un handicap di grado inferiore, come quello riconosciuto ai sensi del comma 1 della norma citata e che comporta una bassa percentuale di invalidità.

Ai fini dell’Iva agevolata sull’acquisto auto rientrano sicuramente tra i disabili gravi i ciechi assoluti (con capacità visiva residua non superiore a un decimo per entrambi gli occhi), i sordi totali, i titolari dell’indennità di accompagnamento in quanto aventi bisogno di assistenza continuativa e, in genere, coloro che hanno gravi limitazioni nella capacità di deambulazione autonoma e soffrono di ridotte, o impedite, capacità motorie.

Un problema pratico sta nel fatto che l’Iva ridotta non spetta a tutti i disabili, compresi quelli in situazione di gravità, ma soltanto a coloro che soffrono permanentemente di una significativa riduzione, o di un impedimento totale, delle capacità fisiche di movimento autonomo; quindi l’agevolazione non viene riconosciuta a chi ha un handicap fisico o mentale che non compromette queste capacità di movimento, a meno che non abbia diritto all’accompagnamento, nel qual caso tale limitazione si presuppone.

Dal 2012 è previsto, proprio ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata per i disabili (e del rilascio del contrassegno da applicare sul veicolo per la circolazione in Ztl e la sosta nei parcheggi riservati), che i verbali di riconoscimento dell’handicap da parte delle Commissioni mediche Asl debbano contenere espressamente questa attestazione di ridotta o impedita capacità motoria.

Quali auto si possono comprare con Iva agevolata?

È possibile acquistare con l’Iva agevolata al 4%, anziché al 22%, veicoli nuovi, o anche autovetture usate, se l’acquisto avviene da un soggetto Iva (non quindi da privati), purché la cilindrata non sia superiore a 2000 cc (centimetri cubici) per i veicoli alimentati a benzina, o a 2800 cc se con motore diesel, e la potenza sia fino a 150 kW se si tratta di veicolo elettrico.

Le auto ibride seguono i limiti massimi riferiti al tipo di alimentazione tradizionale, quindi 2.000 cc se a benzina e 2.800 se a gasolio.

L’Iva agevolata comprende gli adattamenti del veicolo?

L’Iva agevolata al 4% si estende anche agli optional di cui è dotato il veicolo e a tutte le prestazioni di adattamento necessarie per la guida del disabile.

Ricordiamo che, a norma di legge [1], gli adattamenti del veicolo devono essere riportati sulla carta di circolazione.

Quali sono i limiti all’Iva agevolata?

Attenzione: l’Iva agevolata si può applicare solo una volta nell’arco di 4 anni, decorrenti dalla data di acquisto; si può derogare a questa condizione se il veicolo già acquistato con l’agevolazione è stato demolito o rubato, a condizione che sia stata effettuata la perdita di possesso al PRA (Pubblico registro automobilistico).

Inoltre chi ha acquistato il veicolo con l’Iva ridotta perde l’agevolazione se lo vende nei primi due anni dall’acquisto: in tal caso l’Agenzia delle Entrate recupererà la differenza rispetto all’aliquota Iva ordinaria non versata inizialmente al 22%. C’è un’importante eccezione in favore di chi riceve in eredità un’auto acquistata dal genitore che aveva usufruito delle agevolazioni: può rivenderla anche prima del compimento dei due anni senza penalizzazioni.

C’è un limite di prezzo per l’Iva agevolata?

Mentre l’Iva agevolata si applica a prescindere dalla spesa sostenuta, e quindi è possibile acquistare anche veicoli costosi, per usufruire della detrazione Irpef al 19% sul prezzo pagato per l’acquisto dell’auto (più gli eventuali adattamenti necessari per la guida del disabile) c’è un limite massimo di spesa, pari a 18.075,99 euro, oltre i quali la detrazione Irpef non spetta più.

Quali documenti servono per le agevolazioni?

Per ottenere l’Iva ridotta e le altre agevolazioni sull’acquisto auto (detrazione Irpef al 19%, esenzione bollo e IPT) occorre esibire al concessionario o al rivenditore i seguenti documenti:

  • certificazione attestante la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104, nonché – per i disabili con impedimenti motori tali da richiedere un adattamento del veicolo – la patente di guida speciale;
  • autocertificazione di non aver acquistato nel quadriennio precedente un altro veicolo per il quale si è usufruito delle agevolazioni (oppure certificato di cancellazione del precedente veicolo dal Pra);
  • documentazione da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario del veicolo (è sufficiente la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata).
 
Pubblicato : 31 Marzo 2024 11:15