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Chi è responsabile per incidenti in casa?

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(@paolo-florio)
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Riparazioni e lavori domestici: la differente responsabilità del padrone di casa che è anche committente dei lavori

È giusto e prudente sapere chi è responsabile per incidenti in casa. Se qualcuno dovesse infortunarsi mentre si svolgono lavori di ristrutturazione, riparazioni o durante le normali attività di pulizia dell’abitazione, chi ne risponde?

La materia è regolata dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (il D.Lgs n. 81/2008), per come di recente interpretato da una sentenza della Cassazione (la n. 44625 del 7 novembre 2023) che ha fatto luce sugli obblighi del padrone di casa. Ma procediamo con ordine.

Piccole riparazioni domestiche: chi risponde degli infortuni?

Quando si parla di piccole riparazioni in casa, è fondamentale comprendere a fondo quali sono le responsabilità legali che ricadono sul committente (di norma il proprietario dell’immobile che ha commissionato i lavori). Secondo la Cassazione, anche per i lavori domestici di entità modesta sussiste la responsabilità per gli infortuni, nonostante vengano spesso percepiti come attività marginali.

Esemplifichiamo con un caso concreto: la Cassazione ha trattato il tema della responsabilità in occasione di un tragico incidente avvenuto durante la verniciatura di una ringhiera di un balcone. In questo caso, il titolare dell’impresa e il committente (ossia il titolare dell’unità abitativa) sono stati condannati a un anno di reclusione a causa dell’utilizzo di una scala non adeguata e della mancata comunicazione dei rischi connessi all’attività svolta, in palese violazione dell’articolo 86 del D.Lgs. 81/2008.

Questo evento sfortunato mette in luce una questione fondamentale: la responsabilità del committente non viene meno anche in attività che potrebbero sembrare di lieve entità, come la manutenzione ordinaria della casa. La legge, infatti, richiede una verifica accurata e responsabile delle condizioni in cui tali lavori vengono eseguiti, anche se non si tratta di attività professionali continue ma di interventi sporadici e limitati.

Non poche volte i giudici hanno condannato il datore di lavoro per l’infortunio della colf (la collaboratrice domestica addetta alle pulizie) quando l’ambiente di lavoro è poco sicuro (ancora una volta, nel caso di specie, la caduta era stata dovuta a una scala non a norma).

Lavori interni in casa: il proprietario deve risarcire?

Un punto chiave emerso dalle varie sentenze, tra cui la Cassazione 3563/2012 e la Cassazione 44131/2015, è la sostanziale distinzione tra collaborazioni occasionali in ambito familiare e lavori di riparazione più strutturati. Le prime rientrano in un contesto di vita familiare e sono quindi esentate da specifiche responsabilità previste per i lavori edilizi o di manutenzione più significativi. Tuttavia, quando si tratta di riparazioni che richiedono l’intervento di professionisti o l’utilizzo di attrezzature specializzate, come nel caso della verniciatura di una ringhiera, il committente deve assicurarsi che tutte le misure di sicurezza siano rispettate. E questo anche se si tratta, come detto sopra, di lavori di modesta entità.

In conclusione, la responsabilità del committente nelle piccole riparazioni domestiche non è da sottovalutare. È imperativo che tutti gli interventi, anche i più minimi, siano condotti seguendo le normative vigenti in materia di sicurezza. Questo non solo per evitare rischi per chi esegue il lavoro, ma anche per tutelare il committente da possibili conseguenze legali di carattere penale e risarcitorio. Le sentenze citate illustrano chiaramente che la legge richiede un atteggiamento proattivo e responsabile, evidenziando l’importanza di una scelta oculata dei professionisti e di un’adeguata comunicazione dei rischi legati all’attività svolta.

Responsabilità del committente per lavori in casa

La responsabilità del committente nelle riparazioni domestiche assume una dimensione ancora più complessa quando si considera l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa o dei lavoratori autonomi coinvolti. Una recente sentenza della Cassazione, n° 28728 del 2020, ha chiarito che tale responsabilità non si esaurisce nel semplice controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel Registro delle imprese.

Il legislatore, con l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, ha imposto al committente il dovere di andare oltre la mera verifica burocratica, esigendo un’accurata valutazione della capacità dell’impresa di garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare, è fondamentale accertare che l’impresa scelta sia non solo regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) ma anche in possesso di un valido documento di valutazione dei rischi.

Altrettanto importante è verificare l’assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi, come previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, che potrebbero compromettere la legittimità dell’operato dell’impresa.

Tuttavia, è essenziale mantenere un equilibrio tra la dovuta diligenza nel controllo e il rischio di cadere in una “responsabilità per ingerenza“. Il committente non professionale, pur dovendo assicurarsi della conformità dell’impresa alle norme sulla sicurezza, non deve eccedere in un controllo capillare o in interventi diretti nell’esecuzione dei lavori. Un eccesso di zelo potrebbe, paradossalmente, trasformare questi in un soggetto attivo nel processo lavorativo, esponendolo a una responsabilità diretta per eventuali condizioni di insicurezza generate dalle sue stesse azioni.

Questa sottile linea tra la necessaria vigilanza e l’ingerenza impropria richiede al committente un’attenta valutazione dei rischi e delle responsabilità connesse alla scelta dell’impresa esecutrice. Il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge in materia di selezione e controllo degli appaltatori consente al committente di tutelarsi da possibili implicazioni legali, garantendo al contempo la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori domestici.

 
Pubblicato : 20 Marzo 2024 13:00