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Chi apre lo sportello ha sempre torto?

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(@angelo-greco)
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Incidente aprendo la portiera dell’auto: di chi è la responsabilità, quant’è la multa, chi paga i danni e quali conseguenze penali. 

Potrebbe capitare di aprire lo sportello velocemente e di non accorgersi, nella fretta, che da dietro sta passando proprio in quel momento un ciclista, un motociclista o un pedone. Che succede se questi dovesse farsi male? Chi paga i danni e soprattutto a chi va imputata la responsabilità: all’automobilista che non ha guardato prima di aprire la portiera o al passante che, camminando rasente al marciapiede, non si è accorto in tempo della manovra in atto? 

Non poche persone ritengono che chi apre lo sportello ha sempre torto. L’affermazione però, così posta, non corrisponde a verità. È indubbio che l’automobilista debba prestare maggiore attenzione agli utenti “più deboli” della strada, ma è anche vero che non può prevedere l’imprevedibile (come ad esempio una moto che, non visibile dietro la curva, procede a velocità eccessiva). 

La legge e la giurisprudenza ci forniscono alcuni chiarimenti in merito. 

Incidente sportello aperto: di chi è la colpa?

Partiamo subito da quello che è l’aspetto fondamentale: l’accertamento della responsabilità. L’articolo 157 del codice della strada impone a chiunque apra la portiera di un’auto (quindi tanto il conducente quanto gli eventuali passeggeri) di assicurarsi che ciò̀ non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. Il che significa che chi si accinge a scendere dalla macchina o semplicemente vuol lasciare lo sportello aperto deve sempre guardare dietro.

Questa norma finisce per porre una presunzione di responsabilità in capo all’automobilista. Ma ciò non significa che questi sia sempre colpevole; egli infatti può anche fornire la cosiddetta “prova contraria”, ossia dimostrare che l’evento si è verificato per causa a lui non imputabile. Cosa si intende con questa affermazione? Significa che se l’arrivo del pedone, ciclista o motociclista non poteva essere previsto pur usando l’ordinaria diligenza, e quindi guardando accuratamente alle proprie spalle, allora la colpa per le lesioni è solo di quest’ultimo. 

Certo, nel caso di un passante viene assai difficile ipotizzare una situazione in cui il conducente non si possa rendere conto dell’arrivo di questi, vista la velocità con cui un pedone è solito percorrere la strada. Ma è diverso il caso del ciclista e soprattutto del motociclista, in particolare se la strada è curvilinea e non consente di avere un ampio campo di visuale. 

Tanto per fare un esempio, se un motociclista dovesse violare i limiti di velocità o sbandare dal centro della strada (magari per evitare un’altra auto o una buca) e finire così “addosso” allo sportello, la responsabilità non potrà certo essere imputata all’automobilista.

Invero, la prova dell’imprevedibilità e inevitabilità è assai difficile da fornire, ma non è per questo da escludere a priori.

Multa per apertura sportello e incidente

Come detto il Codice della strada impone di guardare dietro prima di aprire lo sportello e di assicurarsi che ciò non causi danni ad altre persone. La violazione di questa norma implica una multa da 41 a 169 euro. Di certo, però, un poliziotto difficilmente si metterà a elevare un verbale se si accorge di un automobilista che apre sul più bello lo sportello. Lo farà verosimilmente solo quando ciò abbia provocato un incidente stradale. E a quel punto la sanzione amministrativa è di certo l’ultima preoccupazione per il conducente. La ragione è presto spiegata.

Conseguenze per chi provoca un incidente aprendo lo sportello dell’auto senza guardare

Ci sono due ordini di conseguenze per l’automobilista che provoca lesioni a terzi, sia che ciò avvenga quando è in movimento sia in sosta o in fermata. La prima è di tipo risarcitorio: egli deve pagare i danni alla vittima. Ma, come noto, a ciò pensa l’assicurazione con cui il titolare del mezzo ha l’obbligo di stipulare la polizza RCA. 

La seconda conseguenza è invece di tipo penale e consegue al reato di lesioni colpose (gravi o gravissime a seconda del caso) o, nella peggiore delle ipotesi, all’omicidio stradale. Chiaramente la sanzione penale (sia essa economica o carceraria) non è coperta dall’assicurazione e grava sul responsabile.

Proprio di recente la Cassazione ha ritenuto doveroso condannare per lesioni colpose stradali il passeggero dell’auto in sosta che colpisce con lo sportello il passante sul marciapiede. Il tutto oltre ovviamente alla sanzione amministrativa per la violazione del Codice della strada. 

Così la Cassazione penale ha confermato la condanna al pagamento della multa di 500 euro a carico del ricorrente per il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme della disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni, come previsto dal comma terzo dell’articolo 590 del Codice penale.

Il principio è chiaro: il passeggero che esce dalla macchina parcheggiata colpendo con lo sportello un passante sul marciapiede risponde delle lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme della circolazione stradale. 

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Pubblicato : 11 Novembre 2022 08:00