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Che tutela se il creditore nell’estratto ruolo è errato?

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(@angelo-forte)
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Ho subìto un pignoramento, con somme già assegnate dal giudice al creditore (Ader), sulla base, tra le altre, di cartelle (relative a spese processuali per sentenza penale) il cui contenuto veniva riassunto in estratti ruolo da cui si ricavava che a gestire la riscossione era l’ufficio recupero crediti di un tribunale presso il quale non ho mai avuto alcuna pendenza. Come tutelarmi? 

L’articolo 208, 1° comma, lettera b), del d.p.r. n. 115 del 2002, stabilisce che l’Ufficio competente per la gestione delle attività connesse alla riscossione delle spese processuali relativamente ad un procedimento penale è quello presso il giudice dell’esecuzione individuato dall’articolo 665 del Codice di procedura penale.

E l’articolo 665 del Codice di procedura penale stabilisce (mi limito a citare i casi più frequenti) che competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento:

  • è innanzitutto il giudice che lo ha deliberato;
  • oppure, se è stato fatto appello, quando il provvedimento è stato confermato riformato solo in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti il giudice di appello;
  • se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente per l’esecuzione il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

In riferimento al suo caso, quindi, l’Ufficio competente per gestire le attività di riscossione delle spese processuali relative alla sentenza emessa dalla Corte di Appello era l’Ufficio recupero crediti del tribunale situato presso il giudice individuato secondo i criteri indicati dall’articolo 665 del Codice di procedura penale.

Se, dalla valutazione degli atti di causa e della sentenza da cui derivano le spese processuali che lei è stato chiamato a pagare, non fosse emerso alcun collegamento (fra quelli indicati dall’articolo 665 del Codice di procedura penale) tale da attribuire all’Ufficio recupero crediti del tribunale indicato, la competenza a gestire la riscossione delle spese processuali a lei addebitate, allora si poteva ipotizzare:

  • o che l’indicazione sugli estratti ruolo dell’ufficio recupero crediti presso il tribunale indicato fosse un errore di stampa;
  • o che l’indicazione sugli estratti ruolo dell’ufficio recupero crediti presso il tribunale indicato stesse effettivamente a precisare che la gestione della riscossione era stata affidata a quell’ufficio recupero crediti incompetente, però, a gestire quell’attività.

In entrambi i casi, questo vizio doveva essere sollevato azionando uno dei rimedi possibili contro l’attività di riscossione coattiva iniziata contro di lei.

Cioè quel vizio di competenza dell’ufficio recupero crediti presso il Tribunale indicato negli estratti ruolo (una volta che fosse stato accertato) andava eccepito o con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 del Codice di procedura civile o con opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del Codice di procedura civile: in sostanza lei avrebbe dovuto dare mandato ad un legale per avviare una causa con cui far accertare quel vizio (una volta che, in base alle carte processuali, fosse stato certo del medesimo).

A questo punto invece essendosi, come lei riferisce, chiusa la fase esecutiva con l’assegnazione del credito all’ente riscossore, non è più possibile muovere quel tipo di contestazione (cioè sulla competenza dell’’ufficio recupero crediti del tribunale) perché lo impedisce la legge.

Infatti, l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 del Codice di procedura civile non si può più proporre dopo che è stata disposta l’assegnazione del credito (così stabilisce lo stesso articolo 615, 2° comma, del Codice di procedura civile), mentre l’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta non più tardi di venti giorni dal compimento del singolo atto dell’esecuzione che si intende impugnare.

Inoltre, eventuali altre contestazioni sul merito della vicenda dovevano essere sollevate eventualmente impugnando, con il patrocinio di un legale, la sentenza penale che è anch’essa diventata definitiva (mi par di capire).

Tenga conto, infine, che le date delle cartelle non si riferiscono alle date di processi a suo carico, ma soltanto al periodo in cui le cartelle stesse sono state formate e compilate.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 14 Ottobre 2023 06:00