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Che succede se uno svolge più attività?

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(@paolo-florio)
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Come si gestisce la previdenza e l’iscrizione all’Inps, alla Gestione Separata o alle Casse private per chi svolge più attività contemporaneamente (lavoro autonomo, subordinato, commerciante, artigiano, professionista).

È legittimo svolgere più lavori, salvo i divieti previsti per i lavoratori del comparto pubblico. La legge sul pubblico impiego infatti prevede una serie di limiti per garantire l’imparzialità e il buon andamento della P.A.

Il privato invece può svolgere più attività salvo solo due condizioni: non è possibile superare il limite massimo di 40 ore settimanali (sicché sarebbe illegittimo il secondo contratto di lavoro se il primo è già a tempo pieno) e sarebbe contrario al dovere di fedeltà al datore di lavoro svolgere un secondo lavoro in concorrenza potenziale con il primo.

Detto ciò, la questione si sposta poi da un punto di vista contributivo: che succede se uno svolge più attività? Cerchiamo di definire la questione in modo la pratico e schematico.

Cosa succede se svolgo più attività contemporaneamente?

Gli intrecci che possono determinarsi tra le varie posizioni assicurative sono

molteplici, compreso quello tra contemporanea presenza di un lavoro subordinato con uno autonomo. Il problema, a questo punto, è quello di stabilire quale forma assicurativa debba prevalere.

Se svolgi più attività, la legge prevede vari scenari. Ad esempio, se rientri tra gli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, non puoi essere iscritto contemporaneamente a entrambe le gestioni INPS. L’iscrizione avverrà nella gestione previdenziale relativa all’attività prevalente ossia quella a cui dedichi la maggior parte del tuo tempo.

Che succede se sei già lavoratore autonomo?

Se sei artigiano, commerciante, coltivatore diretto e nello stesso tempo svolgi un lavoro dipendente, la prima attività autonoma diventa assicurabile se di tipo prevalente rispetto a quella subordinata: in questo caso allo stesso lavoratore vengono accreditate due contribuzioni, una di lavoro autonomo e l’altra di lavoro dipendente quest’ultima sempre assicurabile.

Che succede se sei un professionista?

Nel caso di pluralità di attività da parte di soggetti già iscritti ad una cassa previdenziale obbligatoria (come avvocati, notai, ragionieri, consulenti del lavoro, geometri, ingegneri ecc.) non si considera reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa il reddito prodotto nell’esercizio della professione, come, ad esempio, il reddito prodotto dall’attività di amministratore di società esercitata da commercialista iscritto all’albo professionale.

Al contrario, se il reddito non è prodotto nell’esercizio dell’attività professionale, è ridotto alla gestione separata. Per i professionisti non iscritti alle casse (perché ad esempio, iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) scatta l’obbligo di pagare il contributo ridotto sui redditi professionali e del 2% a favore delle casse a titolo di contributo integrativo.

L’attività professionale svolta in via non esclusiva da un professionista iscritto all’albo, che è lavoratore dipendente obbliga a versare i contributi alla gestione separata INPS e il contributo integrativo alla Cassa previdenziale pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA (Min. lav., Interpello n. 60/2008).

Poniamo il caso di un avvocato che svolge anche l’attività di amministratore di società. Il reddito da amministratore non è considerato reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa. Quindi, mentre per la sua attività di avvocato egli versa i contributi alla cassa previdenziale degli avvocati, per il reddito da amministratore è soggetto alla gestione separata INPS.

Che succede se sei un professionista che svolge anche lavoro dipendente?

Il professionista che invece esercita in via non esclusiva la libera professione affiancandola ad attività di lavoro dipendente, deve versare all’INPS il contributo previdenziale obbligatorio, con la possibilità di addebitare al committente il 4% del fatturato lordo a titolo di “rivalsa”, e alla Cassa di previdenza professionale il contributo minimo pari al 2% dei corrispettivi soggetti ad IVA (INPS, msg. 10172/2009).

Coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse professionali in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

Ad esempio sono esclusi da tale obbligo quindi sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata in caso d svolgimento di lavoro autonomo:

  • chi non raggiunge un livello minimo di reddito per iscriversi alla Cassa professionale;
  • chi esercita attività di tirocinio o praticantato;
  • chi possiede un’altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.

Che succede se sei un dipendente e hai anche un contratto di collaborazione?

Un lavoro subordinato può coesistere con una collaborazione coordinata e continuativa: in tal caso il lavoratore pagherà i contributi al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l’INPS e sarà assoggettato al contributo ridotto alla gestione separata INPS per i compensi percepiti in qualità di collaboratore.

 
Pubblicato : 10 Giugno 2023 16:30