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Che succede se ti allontani per poco dalla riunione di condominio

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(@angelo-greco)
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La presenza in assemblea condominiale e le implicazioni legali: analisi della sentenza della Cassazione n. 4191/2024.

Non sempre si dispone del tempo e della pazienza per assistere a tutta l’assemblea condominiale. Così non capita di rado che qualcuno si assenti per qualche minuto, si allontani per parlare al cellulare o addirittura se ne vada in anticipo. Quanto influisce tale circostanza ai fini delle maggioranze e per la valida prosecuzione della riunione? Una recente ordinanza della Cassazione (n. 4191/2024) si occupa di spiegare che succede se ti allontani per poco dalla riunione di condominio. Ma procediamo con ordine.

Se mi allontano viene meno il quorum costitutivo?

Come noto, prima di dare il via alla riunione, il Presidente dell’assemblea verifica la sussistenza del cosiddetto quorum costitutivo, ossia il numero legale per potersi dire validamente costituita l’assemblea.

In prima convocazione sono necessari la maggioranza dei condomini che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi.

In seconda convocazione invece è sufficiente un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo dei millesimi.

Che succede se uno dei condomini si allontana dopo l’avvio dei lavori? Se anche la sua assenza dovesse far venir meno il quorum costitutivo, l’assemblea può ugualmente proseguire le attività e deliberare sui vari punti all’ordine del giorno.

Ciò che conta infatti è che il quorum costitutivo sussista solo all’inizio e non anche durante tutto il corso della riunione.

Se mi allontano viene meno il quorum deliberativo?

Il quorum deliberativo è quello che deve raggiungersi per poter ritenere approvato un determinato punto all’ordine del giorno. Esso deve sussistere al momento della votazione. Pertanto, se uno dei condomini si dovesse allontanare prima della votazione, pur avendo manifestato apertamente la propria scelta in merito alla decisione, il suo voto non andrà conteggiato. E ciò vale anche se questi si trova nelle adiacenze dell’assemblea ed è in grado di sentire ciò che si dice nell’aula.

L’unico modo dunque per conteggiare il voto del condomino assentatosi è far sì che questi dia una delega a uno dei condomini. Altrimenti si considererà assente.

Cosa può fare il condomino che si allontana?

Il condomino che si allontana è considerato assente. Da tanto deriva il fatto che il termine di 30 giorni per impugnare la delibera decorrerà, per lui, dalla data in cui gli viene inviato il verbale dell’assemblea e non anche da quando la votazione si è tenuta (regola valevole solo per i presenti).

La vicenda e un esempio concreto

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale relativa alla regolamentazione dell’uso di alcune parti comuni. Uno dei condomini, segnato come assente a verbale, era tuttavia rimasto fisicamente presente nel locale della riunione durante la votazione, posizionandosi sulla soglia della porta. Egli era in grado di sentire ciò che succedeva durante la votazione ma non vi aveva partecipato. Questo ha sollevato questioni sull’interpretazione dell’effettiva presenza e sulla sua incidenza sul calcolo del quorum deliberativo.

La Cassazione, nel pronunciarsi sul caso, ha richiamato i propri precedenti (Cass. sent. n. 1208/1999) per ribadire che, ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere assembleari (quorum deliberativo), non si può tener conto dell’adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza.

La Corte ha sottolineato come solo la partecipazione effettiva al momento del voto consenta di considerare le volontà individuali dei condomini come parte integrante dell’atto collegiale.

Implicazioni per la validità della delibera e termini di impugnazione

Un aspetto fondamentale emerso dalla sentenza riguarda la determinazione dei termini per l’impugnazione delle delibere condominiali. La Corte ha precisato che, per i presenti in assemblea, il termine di trenta giorni per impugnare una delibera decorre dalla data dell’assemblea stessa.

Per coloro che sono segnati come assenti, invece, il termine inizia a decorrere dal momento in cui vengono a conoscenza dei contenuti del deliberato.

Ciò implica che anche un condomino fisicamente presente ma non partecipante al voto deve essere considerato assente ai fini dell’impugnazione.

 

 
Pubblicato : 22 Febbraio 2024 07:00