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Che fare se l’avvocato agisce senza la firma del cliente?

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(@angelo-greco)
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L’assenza o la falsificazione della firma sulla procura dell’atto processuale comporta che gli effetti della sentenza non si riversano sulla parte sostanziale del giudizio.

Poniamo il caso – tutt’altro che isolato – di un avvocato che perda una causa. Convinto tuttavia di poter ottenere, in secondo grado, la riforma della sentenza a lui sfavorevole, propone appello. Lo fa però senza dire nulla al cliente per non perdere la fiducia di quest’ultimo; così ne falsifica la firma. In un’ipotesi del genere, il comportamento del professionista integra di per sé un illecito disciplinare denunciabile al relativo Ordine di appartenenza. Ma cosa succede se il legale perde anche l’ulteriore giudizio? Che fare se l’avvocato agisce senza la firma del cliente sulla procura? Chi paga, in altri termini, le spese processuali conseguenti alla condanna pronunciata dal giudice?

La questione è stata risolta dalla Cassazione con l’ordinanza n. 23136/2024 che segue un filone interpretativo costante.

Secondo i giudici supremi, l’avvocato che propone un ricorso privo della procura del cliente paga le spese del giudizio se perde la causa. Difatti, l’assenza della firma della parte sull’atto processuale fa sì che l’attività del legale non produca alcun effetto sulla parte stessa.

Bisogna tuttavia fare molta attenzione prima di avanzare pretese risarcitorie di tale tipo: spesso infatti gli avvocati, con la procura che si fanno rilasciare per il primo grado, si fanno autorizzare con la stessa alla difesa anche per i gradi successivi. E, ancor più spesso, si lasciano apporre più firme su svariati fogli “in bianco”, in modo da poterli utilizzare all’occorrenza, non per forza fraudolentemente ma magari allo scopo di evitare al cliente un secondo passaggio allo studio per le successive fasi processuali (ad esempio per la firma dell’atto di precetto, del pignoramento, ecc.).

Al difetto di procura – afferma la Cassazione – consegue la condanna alle spese del difensore, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «qualora il ricorso sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio”.

 
Pubblicato : 3 Settembre 2024 12:00