Che fare se l’amministratore non agisce contro abusi di condomini?
In caso di inattività dell’amministratore del condominio, il condòmino può intraprendere azioni legali per la tutela delle parti comuni dell’edificio.
Cosa fare quando l’amministratore di un condominio non interviene contro i comportamenti abusivi dei condomini? È possibile che un singolo condomino agisca in difesa dei propri diritti e di quelli di comproprietario pro quota delle parti comuni? Scopriremo in questo articolo come agire, prendendo come riferimento un caso reale analizzato dalla Cassazione e basandoci su quanto previsto dal Codice civile italiano.
Cosa può fare un condomino in caso di inerzia dell’amministratore?
Se l’amministratore del condominio non prende provvedimenti per la tutela delle parti comuni dell’edificio, secondo l’articolo 1105 del Codice civile, un singolo condòmino ha il diritto di agire in difesa dei propri diritti di proprietario esclusivo e di comproprietario delle aree condominiali comuni. Questo diritto di agire è confermato dall’articolo 1139 del Codice civile, che applica la disposizione relativa alla comunione anche al condominio degli edifici.
Cosa ha stabilito la Cassazione in un caso simile?
In una causa iniziata molti anni fa e culminata con l’ordinanza numero 16934 del 14 giugno 2023, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, respingendo il ricorso presentato dai soccombenti appellati. Un condomino, infastidito dal comportamento di altri proprietari di unità immobiliari che avevano occupato il pianerottolo delle scale comuni, aveva avviato un’azione legale per far rimuovere i mobili e ripristinare lo stato originale dei luoghi.
Cosa dice la legge in caso di utilizzo eccessivo delle parti comuni?
L’articolo 1102 del Codice civile garantisce a tutti i condomini l’utilizzo delle parti comuni a patto però di non utilizzarli per scopi non propri (non bisogna cioè alterarne la destinazione) e di non impedire agli altri condomini di farne pari uso.
Dunque, se un condomino sfrutta le parti comuni oltre i limiti previsti, sottraendo sostanzialmente la disponibilità di queste ai restanti condomini, è possibile agire contro di lui dinanzi al giudice civile per ottenere un provvedimento di condanna alla rimozione della molestia.
L’articolo 1102 cod. civ. fissa quindi una regola generale all’uso delle parti comuni che nessun regolamento – se non all’unanimità – può derogare.
Come può intervenire un condomino se l’amministratore non agisce?
Il condomino, in caso di inerzia dell’amministratore, può ricorrere direttamente al tribunale per ottenere un provvedimento che imponga il ripristino dello stato originale delle parti comuni. Non è necessaria la convocazione dell’assemblea condominiale per intraprendere queste azioni: non è indispensabile una preventiva comunicazione all’amministratore o una autorizzazione da parte del condominio. Chi agisce infatti lo fa in veste di comproprietario del bene comune: essendo questo anche “suo”, può ben agire in difesa dell’area comune.
Nel caso in cui i condomini non intraprendano alcuna azione di tutela, possono subire pregiudizio per mancanza di conservazione delle parti comuni. Ecco perché il diritto di ogni singolo condomino di agire autonomamente ha una grande importanza, contribuendo alla salvaguardia delle parti comuni in caso di paralisi gestionale.
Quali sono le conseguenze in caso di inerzia dell’amministratore?
L’amministratore che non agisce in difesa delle parti comuni viene meno ai propri doveri istituzionali potendo pertanto essere destituito per giusta causa in qualsiasi momento.
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