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Cessione credito in luogo dell’adempimento: ultime sentenze

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Il creditore può ricorrere a qualunque iniziativa, giudiziale o no, per la realizzazione del credito. Il perfezionamento della cessione e la necessità del consenso tra le parti.

Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Secondo quanto dispone l’articolo 1197 del codice civile, il quale non consente che il debitore (in mancanza di espresso consenso del creditore) possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, sicché, in caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati al creditore (pro solvendo) la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all’effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l’effettivo pagamento) a liberare il debitore. Ciò in conformità al principio generale secondo il quale l’onere della prova dell’estinzione dell’obbligazione incombe al debitore ex articolo 2697 del codice civile, nonché della regola sancita dall’articolo 1198 (secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l’estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito), sicché l’onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario.

Cassazione civile sez. III, 12/05/2022, n.15141

Trasferimento di cambiali in luogo dell’adempimento

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell’adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia pro soluto, con conseguente immediata estinzione dell’obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione pro solvendo l’estinzione dell’obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 2697, secondo comma, del codice civile, di provare non solo la cessione, ma anche l’intervenuta estinzione del debito.

Cassazione civile sez. I, 25/03/2022, n.9740

Mezzo anormale di pagamento

Ai sensi dell’art. 67 della legge fall. vanno revocati – salva la dimostrazione dell’ignoranza dello stato d’insolvenza del debitore – i pagamenti effettuati in modo anomalo, ossia non con denaro o altri mezzi normali di pagamento; la nozione di ‘mezzo anormale di pagamento’ riguarda tutti i mezzi non comunemente utilizzati nella pratica commerciale, rispetto ad una data zona di mercato: in particolare, in essa vi rientrano tutti i meccanismi con cui si estingue in modo indiretto il debito del fallito, attraverso atti estintivi usati per un fine diverso ed ulteriore rispetto a quello tipico. Tipico esempio è la c.d. ‘datio in solutum’, cioè la prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1197 c.c., anche sub specie di cessione di credito.

Tribunale Vicenza sez. I, 16/02/2022, n.278

Opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto

Per la opponibilità della cessione del credito di cui all’art. 58 d.lgs. 385/1993 è sufficiente dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario mediante la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione medesima.

Tribunale Trani, 24/01/2022, n.147

Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

In base al disposto di cui all’art. 1267 c.c., nell’ipotesi di cessione pro solvendo (ossia qualora il debitore cedente abbia garantito al creditore cessionario l’effettivo pagamento da parte del debitore ceduto), in caso di inadempimento del ceduto il cedente non è più tenuto al pagamento a favore del cessionario se il mancato pagamento del debitore ceduto sia imputabile a negligenza del cessionario nel promuovere le iniziative stragiudiziali o le azioni giudiziarie nei confronti del debitore ceduto per ottenerne l’adempimento.

L’art. 1198 c.c. estende la detta disciplina all’ipotesi di cessione di un credito in luogo dell’adempimento. Il combinato disposto degli artt. 1267 e 1198 c.c. è derogabile dalle parti, posto che le disposizioni non hanno carattere imperativo, con la conseguenza che le parti possono legittimamente prevedere nel contratto la possibilità, per il creditore cessionario, di esercitare validamente le azioni di recupero sia verso il debitore cedente, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

Tribunale La Spezia sez. I, 11/10/2021, n.546

Trasferimento del credito al momento stesso della cessione

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia “pro solvendo” e non già “pro soluto”, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d’insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 cod. civ.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto.

Cassazione civile sez. I, 16/11/2018, n.29608

La riscossione del credito

In tema di cessione del credito in luogo dell’adempimento, se non risulta una diversa volontà delle parti, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, come stabilito dall’art. 1198 c.c.; tale norma fa salvo l’art. 1267 c.c., il cui comma 2 non impone affatto al creditore cessionario di azionare in via giudiziaria o esecutiva il credito oggetto di cessione, essendo all’uopo sufficiente qualunque iniziativa, giudiziale o stragiudiziale, volta a consentire la realizzazione del credito ovvero a mantenerne la possibilità di attuazione.

Tribunale Massa, 04/07/2016, n.689

Inequivoca volontà di estinguere l’obbligazione

In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell’adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia “pro soluto”, con conseguente immediata estinzione dell’obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione “pro solvendo” l’estinzione dell’obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto, con conseguente onere di quest’ultimo, in applicazione dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., di provare non solo la cessione, ma anche l’intervenuta estinzione del debito.

Cassazione civile sez. II, 16/04/2015, n.7820

Cessione del credito in luogo dell’adempimento: funzione e natura

La cessione del credito in luogo dell’adempimento ha natura e funzione solutoria, integrante inoltre un atto a titolo oneroso per il creditore, che si perfeziona per effetto del consenso espresso del cessionario, non essendo, dunque, applicabile la disciplina del contratto con obblighi a carico del solo proponente, poiché, in questo caso, il contratto si perfeziona, al di là dell’accettazione espressa.

Corte appello Bari, 25/09/2014

Insolvenza del debitore ceduto

In caso di cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisce nei confronti del cedente, dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto, cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest’ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo ad opera del cessionario, il quale è tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche eventualmente mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi.

In conseguenza della cessione, quindi, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario.

Cassazione civile sez. I, 23/06/2010, n.15223

Mancata realizzazione del credito

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia pro solvendo e non già pro soluto, con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d’insolvenza del debitore ceduto.

Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell’esigibilità del credito e dell’insolvenza del debitore ceduto (nella specie, successivamente ammesso ad amministrazione controllata e poi a concordato preventivo), cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest’ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell’iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo, essendo il cessionario tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi, non potendo considerarsi il medesimo non diligente solamente in caso di estinzione non satisfattiva del credito ceduto o di perdita dell’azione, ma anche in ipotesi di insolvenza del debitore ceduto.

Cassazione civile sez. I, 03/07/2009, n.15677

Onere della prova

Nella cessione pro solvendo di un credito in luogo di adempimento, l’estinzione dell’obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell’art. 2697 comma 2 c.c., il fallimento che agisca per la revocatoria della cessione del credito e per le restituzioni deve dare la prova della riscossione del credito.

Cassazione civile sez. I, 17/04/2007, n.9141

Obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto

La cessione del credito in luogo dell’adempimento, prevista all’art. 1198 c.c., non comporta l’immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l’affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest’ultimo credito; all’interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario.

Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo, tale non è nemmeno il credito originario; mentre quando quest’ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l’onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall’art. 1198, comma 2, c.c.

Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario – con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto – ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l’adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all’art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto.

Cassazione civile sez. III, 15/02/2007, n.3469

Possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto

La cessione del credito in luogo dell’adempimento, prevista dall’art. 1198 c.c., non comporta la immediata liberazione del debitore originario, che consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma comporta l’affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest’ultimo credito; all’interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario.

Cassazione civile sez. III, 29/03/2005, n.6558

La riscossione del credito ceduto

Con riguardo a fattispecie cui si applica il disposto dell’art. 1, comma 9, del d.l. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito in l. 31 gennaio 1986 n. 11 – senza le modifiche introdotte dal comma 26 dell’art. 6 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella l. 29 febbraio 1988 n. 48 – la previsione di una speciale figura di datio in solutum a struttura non contrattuale ma di negozio bilaterale, mediante il quale il datore di lavoro esercita il diritto potestativo di estinguere l’obbligo mediante la cessione del credito in luogo dell’adempimento, comporta, da una parte, che la cessione non debba essere accettata dal cessionario, e dall’altra che essa produce l’effetto di regolarizzare il debito contributivo con la comunicazione della volontà del debitore all’ente previdenziale, indipendentemente sia dalla riscossione del credito ceduto (stante l’inapplicabilità dell’art. 1198 c.c. ad una fattispecie di datio in solutum non contrattuale), che dalla notificazione al debitore ceduto (cui possono provvedere tanto il cedente che il cessionario e che è necessaria, con le condizioni e requisiti previsti dall’art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, soltanto ai fini dell’opponibilità della cessione nei suoi confronti, onde impedirgli di pagare validamente al cedente).

Cassazione civile sez. lav., 02/09/1995, n.9279

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Pubblicato : 11 Novembre 2022 04:30