Cessazione attività: si devono versare gli acconti Irpef?
A settembre 2018 ho chiuso la partita Iva e cessato l’attività; per tale motivo ho ritenuto di non versare gli acconti Irpef per l’anno 2019 dato che la pensione sarebbe stata tassata interamente alla fonte. Purtroppo l’Agenzia delle Entrate, nel controllo automatizzato, non ha rilevato gli acconti e ha inviato avviso bonario con sanzioni e interessi. L’avviso è legittimo?
Ai sensi dell’art. 1, L. n. 97/1977, i contribuenti devono versare, nel mese di novembre di ciascun anno, l’acconto sull’Irpef dovuta per il periodo d’imposta in corso, di importo pari al 75 per cento dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l’acconto è commisurato al 75 per cento dell’imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.
Sono esonerati dal versamento dell’acconto Irpef:
- i soggetti che non hanno conseguito redditi nell’anno precedente;
- i soggetti che non conseguiranno redditi nell’anno in corso;
- i soggetti che, in relazione all’anno precedente, hanno versato zero in sede di dichiarazione;
- i soggetti che hanno un’imposta dichiarata relativa all’anno precedente non superiore a 51,65 €;
- gli eredi di contribuenti deceduti durante il periodo d’imposta che va dal 1 gennaio al 30 novembre.
Premessa la regola normativa, è bene chiarire un aspetto forse frainteso: l’acconto Irpef non si riferisce all’anno successivo, bensì all’anno di imposta in corso che sarà chiaramente oggetto di dichiarazione dei redditi nell’anno successivo. Dunque, nel caso del lettore, l’acconto Irpef da versare nel 2018, riguardava l’anno di imposta 2018 in cui, almeno fino al 1 settembre, ha esercitato attività. Nella dichiarazione dei redditi 2019, anno di imposta 2018, avrà pertanto dichiarato un certo reddito, beneficiato di eventuali crediti di imposta, ecc.
Il fatto che dal 2019 in poi il lettore non abbia prodotto reddito (vista la cessazione dell’attività e la chiusura della partita Iva) e abbia percepito la pensione con ritenute alla fonte, nulla c’entra con l’anno di imposta 2018, ma rileva esclusivamente ai fini dell’anno di imposta 2019 – dichiarazione dei redditi 2020.
Alla luce di quanto precede, l’avviso dell’Agenzia delle Entrate per omesso versamento acconti Irpef 2018 è corretto, in quanto, per quel determinato anno di imposta in corso, il lettore ancora svolgeva attività produttiva di reddito tassabile ai fini Irpef, anche se soltanto fino al 1 settembre 2018. Deve, infatti, considerarsi, ai fini fiscali, l’intero esercizio, nel quale, sembra di capire, non sussisteva alcun altro presupposto per essere esonerati dal versamento degli acconti Irpef.
Sono altresì legittime le sanzioni applicate, posto che per legge, in caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte, si applica la sanzione amministrativa del 30% degli importi non versati.
Per evitare l’iscrizione a ruolo dell’imposta e, in ogni caso ridurre le sanzioni, può comunque procedere al pagamento dell’avviso bonario mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Articolo tratto da una consulenza dell’Avv. Maria Monteleone
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