Ccnl distribuzione cooperativa: orario di lavoro e malattia
Sono un dipendente a tempo pieno con la qualifica di addetto vendita, CCNL distribuzione cooperativa. La distribuzione dell’orario di lavoro avviene con una articolazione che prevede per alcuni giorni un turno di 4 ore ed per altri di 8 ore, spesso in coincidenza con il weekend. Posso chiedere al datore di distribuire i miei turni in modo omogeneo, a 6 ore al giorno? Qualora mi ammalassi nella giornata in cui ho un orario di sole 4 ore potrei avere ripercussioni negative sulla retribuzione?
L’art. 116 del Ccnl distribuzione cooperativa disciplina l’orario di lavoro prevedendo che la sua distribuzione settimanale debba avvenire tenendo conto di specifiche esigenze aziendali. In particolare:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il pieno utilizzo degli impianti;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
In particolare, il contratto collettivo prevede che, al fine di raggiungere i citati obiettivi, la distribuzione dell’orario di lavoro possa realizzarsi con articolazioni dell’orario in:
- turni unici continuati;
- fasce orarie differenziate;
- orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
L’orario di lavoro, dunque, viene regolato e distribuito all’insegna della flessibilità, al fine di far fronte alle esigenze organizzative aziendali ed alle esigenze della clientela, tenendo conto, ad esempio, dei periodi di maggior affluenza del pubblico presso i negozi e dei periodi dell’anno di maggiore intensità lavorativa.
Proprio in quanto articolato in modo flessibile, la durata dell’orario di lavoro viene stabilita dal Ccnl di riferimento su base settimanale e non giornaliera, lasciando alle diverse aziende il compito di regolarne la turnazione quotidiana.
Alla luce di ciò, dunque, è rispettosa delle norme contrattuali collettive la distribuzione dell’orario di lavoro su turni non omogenei (ad esempio, un giorno a quattro ore e un altro a otto).
Il lavoratore ben potrà chiedere al datore una ripartizione dell’orario di lavoro più «regolare» su sei ore giornaliere, ma si tenga presente che l’azienda non è obbligata a concederla.
Con riguardo invece alla disciplina della malattia, i relativi giorni di assenza vengono retribuiti dall’azienda e dall’Inps. Nello specifico:
- i primi tre giorni (detti «periodo di carenza»), vengono pagati direttamente dall’azienda;
- i successivi giorni di assenza vengono indennizzati dall’Inps: l’azienda anticipa il trattamento economico e l‘Istituto lo compensa in un momento successivo.
L’ammontare del trattamento di malattia spettante al lavoratore dipende da come è stato stabilito il pagamento della sua retribuzione (se su base oraria o giornaliera) al momento dell’assunzione.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Valentina Azzini
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