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Casa assegnata alla moglie: si può vendere, ma…

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(@mariano-acquaviva)
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Il giudice può revocare l’assegnazione della casa coniugale quando i figli sono divenuti autosufficienti economicamente, anche su istanza dell’acquirente.

Che succede se, dopo la separazione, il giudice assegna la casa coniugale alla donna, perché collocataria dei figli minori, sebbene l’immobile sia di proprietà dell’ex marito? L’uomo dovrà fare le valigie e andare via, ma non perde certo il diritto di proprietà sul proprio bene.

Questo significa che ben potrebbe venderlo a un terzo, sebbene quest’ultimo non può ancora entrare nella casa acquistata, almeno finché perdura il provvedimento di assegnazione emesso dal giudice. È necessario, insomma, che il tribunale riveda la decisione e revochi l’assegnazione della casa. Approfondiamo questi aspetti.

Revoca assegnazione casa coniugale: quando?

La revoca dell’assegnazione della casa coniugale, che può essere chiesta anche dallo stesso terzo acquirente, può avvenire quando:

  • i figli siano andati a vivere altrove (anche se la madre è rimasta nell’immobile), in quanto è venuto meno lo scopo della stessa assegnazione che è quello di consentire ai minori di continuare a vivere nello stesso habitat domestico;
  • la madre sia andata a vivere altrove (in tal caso ai figli non spetta il diritto a rimanere nell’immobile);
  • i figli, benché continuino a vivere nella casa coniugale, abbiano tuttavia raggiunto l’indipendenza economica tale da consentirgli di vivere altrove.

Il terzo acquirente dell’immobile potrebbe, dunque, ricorrere al giudice per far accertare che si è verificata una delle predette condizioni e chiedere la revoca dall’assegnazione.

Acquirente: spetta un’indennità di occupazione?

La Corte di Cassazione [1] ha chiarito che il nuovo proprietario non ha diritto a chiedere, alla donna e ai figli che hanno abitato l’appartamento, un’indennità di occupazione calcolata dal momento della vendita.

Infatti l’occupazione del bene, nel periodo dell’assegnazione giudiziale del tetto, è ancora giustificata dalla pronuncia di separazione o divorzio del tribunale e, quindi, è “a titolo gratuito”.

Al contrario, se dopo la sentenza che accerti il venir meno delle condizioni per l’assegnazione della casa coniugale, la donna e i ragazzi non liberano l’immobile, al nuovo proprietario è dovuta la corresponsione dell’indennità di occupazione.

 
Pubblicato : 17 Settembre 2023 14:38