Cartella esattoriale inviata al tutore del disabile: è valida?
Interdetto e inabilitato: le regole sulla notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti fiscali.
La violazione delle regole sulla notifica delle cartelle di pagamento comporta, il più delle volte, l’invalidità della cartella stessa e, quindi, l’inesistenza del debito. Un caso particolare riveste il problema della cartella esattoriale inviata al tutore del disabile: è valida?
Sul punto, si registrano pochi precedenti, ma la disciplina può dirsi pacifica per via delle regole ricavabili dalle norme del Codice civile sulla rappresentanza dei soggetti incapaci, quali appunto minori, interdetti e inabilitati.
Il semplice stato di disabilità non implica alcuna conseguenza in merito alle notifiche di atti giudiziari, multe, sanzioni amministrative, accertamenti fiscali e cartelle esattoriali.
Diverso è, invece, il discorso se il disabile è stato dichiarato anche interdetto o inabilitato. In tali casi, infatti, la cartella va notificata rispettivamente al tutore o al curatore.
«Notificata» non vuol dire semplicemente «consegnata». In altri termini, non basta che il postino consegni l’atto al rappresentante dell’incapace, ma il suo nome deve figurare sulla busta dell’atto stesso. Come, infatti, chiarito dalla Cassazione [1], l’accertamento fiscale notificato all’interdetto e non al suo tutore è nullo.
La legge, nell’escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio, e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o inabilitate [2].
Di conseguenza, il tutore può far valere tale vizio di notifica impugnando la successiva cartella di pagamento; infatti, la nullità della notificazione di un atto «presupposto» costituisce vizio procedurale, che comporta la nullità degli atti successivi.
Allo stesso modo, la notifica della cartella esattoriale fatta all’interdetto e non al tutore è nulla.
Il tutore dell’interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare per impugnare la cartella esattoriale.
Cartella al disabile: come deve essere intestata?
Se il disabile non è stato sottoposto a tutela del curatore o del tutore, la cartella deve riportare solo il suo nome e cognome; sicché, la notifica sarà valida anche se fatta nelle sue stesse mani, a meno che non si dimostri che, al momento del ricevimento dell’atto, era in condizioni di incapacità di intendere e di volere.
Viceversa, se il disabile è sottoposto a tutela o a curatela, la cartella deve riportare il nome del disabile stesso «in persona del tutore o del curatore». Né è valida la cartella che riporti solo il nome del tutore o del curatore. Come spiegato dal tribunale di Pavia [3], la cartella di pagamento che sia stata notificata senza la specificazione del ruolo del destinatario di tutore di altro soggetto tenuto al pagamento delle somme poste in riscossione è illegittima poiché non indirizzata al debitore.
Se, ad esempio, l’esattore dovesse notificare una cartella esattoriale a Tizio, tutore di Caio, omettendo di indicare tale funzione, sì da farlo apparire debitore diretto, commetterebbe un errore. E, difatti, anche se «l’interdetto non è capace di agire non significa che egli possa essere individuato nella persona del tutore» il quale è tenuto a rispondere delle obbligazioni dell’incapace soltanto in tale qualità e non personalmente.
Onde evitare che il debito si consolidi a suo carico, il tutore deve impugnare la cartella ricorrendo al tribunale; egli deve contestare il fatto che lui, in quanto tutore, è soggetto diverso dal disabile, cui deve essere notificata la cartella.
Chi è il tutore?
Il tribunale ordinario, quando accerta in un soggetto un’infermità di mente abituale e tale da renderlo incapace di provvedere a sé stesso, può dichiararne l’interdizione.
Per la pronuncia di interdizione è necessario accertare l’esistenza di una menomazione psichica di tale gravità da rappresentare una condizione normale del soggetto che necessiti, di conseguenza, di una persona appositamente incaricata a rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici.
All’esito del procedimento, il giudice nomina un tutore. Il tutore ha cura della persona dell’interdetto: nello svolgimento di tale compito deve attenersi alle direttive impartite dal giudice tutelare vigilando sulla salute, sicurezza e pulizia dell’incapace.
Cosa fa il tutore?
Il tutore ha la rappresentanza legale dell’interdetto e ne amministra il patrimonio. In particolare, compie:
- gli atti di ordinaria amministrazione autonomamente;
- gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del giudice tutelare e, per gli atti più importanti, del tribunale su parere del giudice tutelare.
Gli atti compiuti dall’interdetto, dopo la sentenza di interdizione o dopo la nomina del tutore provvisorio, possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.
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