Cartella di pagamento notificata via Pec: cosa controllare
Se la casella del mittente non compare negli elenchi pubblici la notifica è nulla; ma l’Agenzia Entrate Riscossione è corsa ai ripari.
Quando una cartella di pagamento viene notificata via Pec, cosa bisogna controllare per assicurarsi che la procedura sia valida? Innanzitutto, in tempi di truffe telematiche, bisogna sempre stare attenti a cosa si riceve sulla propria casella di posta elettronica e anche sui messaggi che arrivano nello smartphone. Accertarsi dell’identità del mittente è un’esigenza fondamentale: il diffuso fenomeno del phishing si basa proprio sull’abile camuffamento di indirizzi, sigle e loghi di enti veri, come Poste Italiane, Inps e anche Agenzia Entrate Riscossione. E nel nostro caso non c’è il postino, o il messo incaricato della consegna, che porta fisicamente il plico all’indirizzo di recapito, quindi siamo soli con il nostro documento da controllare per capire se è autentico o no.
Cartella notificata via Pec: caratteristiche
Il documento informatico presenta caratteristiche che lo distinguono profondamente dal suo “antenato” cartaceo: prima fra tutte la mancanza di un originale stampato al quale fare riferimento. Oggi quasi sempre il documento nasce direttamente in formato digitale (anziché da un foglio scannerizzato) e come tale viene inviato ed anche conservato negli archivi degli uffici. Questo fa risparmiare parecchio tempo e spazio. Quindi da tempo abbiamo detto addio ai voluminosi faldoni sugli scaffali.
Anche il protocollo di trasmissione è interamente elettronico e nel nostro caso la prova del recapito della cartella di pagamento notificata è data dalla Rac, la ricevuta di avvenuta consegna della Pec nella casella del destinatario, che ha la stessa funzione della tradizionale cartolina scritta per le raccomandate con avviso di ricevimento, o della relata di notifica fatta dal pubblico ufficiale. Questo comporta che anche la notifica Pec su casella piena è valida, perché comunque il documento è entrato nella sfera di disponibilità del destinatario (che ha l’onere di mantenere la propria casella idonea alla ricezione).
A chi può essere notificata una cartella a mezzo Pec
Dal 2016 le notifiche delle cartelle esattoriali possono avvenire a mezzo Pec nei confronti di tutti i soggetti obbligati per legge a dotarsi di un valido indirizzo di posta elettronica certificata. Quindi tutte le società ed imprese, le ditte individuali (compresi gli artigiani) ed anche i professionisti iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini o Collegi di appartenenza possono ricevere la notifica degli atti di riscossione sulla propria casella Pec; per le altre categorie di soggetti, invece, nulla è cambiato e la notifica avviene ancora in maniera tradizionale, con consegna fisica dell’atto all’indirizzo del destinatario.
Si può chiedere di ricevere le notifiche via Pec?
È possibile, per i contribuenti persone fisiche non obbligati ad avere la Pec ma che sono comunque dotati di una casella di posta elettronica certificata, chiedere espressamente all’Agenzia delle Entrate di voler ricevere la notifica di eventuali atti sulla Pec anziché in modalità cartacea.
La richiesta può essere fatta in via telematica dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando l’indirizzo Pec scelto, sul quale l’ufficio invierà un codice di validazione per assicurarsi dell’esistenza della casella e del suo effettivo possesso in capo al richiedente; in caso positivo, la scelta avrà effetto dal quinto giorno lavorativo successivo.
Notifica Pec da indirizzo fuori elenco
La legge [1] dispone che la notificazione telematica degli atti deve essere eseguita «utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che compare negli elenchi pubblici». La notifica proveniente da altri indirizzi Pec, non ricompresi nei suddetti elenchi, è da considerarsi nulla, o, come ritiene la giurisprudenza più recente, addirittura «inesistente», quindi insanabile anche se il destinatario ha comunque avuto conoscenza del contenuto dell’atto notificato [2].
Nelle numerose occasioni in cui la giurisprudenza si è pronunciata, si trattava di cartelle esattoriali formate veramente dagli uffici dell’Agenzia Entrate Riscossione, ma provenienti da indirizzi Pec diversi rispetto a quelli “ufficiali” e contenuti nei rispettivi registri. In questo modo il cittadino destinatario dell’atto non aveva modo di controllare se effettivamente la cartella notificata era autentica e se proveniva davvero dall’Agenzia Entrate Riscossione. Un esempio concreto è quello delle cartelle inviate dall’indirizzo «notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it», o «notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it», anziché da quello iscritto nel pubblico registro, che è «protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it».
La normativa tributaria [1], tuttavia, nella formulazione vigente dal 2017 specifica che è l’indirizzo del destinatario della notifica che deve risultare nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, non quello del mittente. Perciò l’Agenzia Entrate Riscossione aveva esteso gli indirizzi di partenza, quelli da cui vengono inviati gli atti da notificare ai contribuenti, ad alcune caselle di cui sono dotate i propri uffici territoriali periferici, che però non comprese nei suddetti elenchi, e la giurisprudenza ha ritenuto invalida questa soluzione.
Come controllare l’indirizzo del mittente della Pec
In Italia gli elenchi pubblici per le Pec: sono tre:
- Ipa, indice delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi; è questo l’elenco che ci interessa per capire se la Pec contenente la cartella notificata proviene da Agenzia Entrate Riscossione. L’archivio è consultabile gratuitamente, online e senza registrazione, sul sito ufficiale indicepa.gov.it. Basta inserire la denominazione del soggetto pubblico: ad esempio, “Agenzia delle Entrate Riscossione” (o “Agenzia Entrate”, se si tratta di un avviso di accertamento esecutivo, anziché di una cartella), e si ottiene subito in risposta la lista delle Pec in uso;
- Reginde (Registro generale degli indirizzi elettronici), che contiene le Pec degli avvocati e dei consulenti, comunicate al ministero della Giustizia (viene utilizzato per le notifiche degli atti giudiziari);
- Ini-Pec, per consultare gli indirizzi Pec di imprese e professionisti; viene aggiornato con i dati del Registro imprese e degli Ordini o Collegi di appartenenza del professionista e serve per inviare o ricevere Pec commerciali o altre comunicazioni con valore legale.
Di recente l’Agenzia Entrate Riscossione è corsa ai ripari e, per evitare la declaratoria di nullità o inesistenza delle numerose cartelle provenienti da indirizzi Pec fuori dall’elenco Ipa, ha disposto, con una propria direttiva interna, che tutte le caselle Pec di cui sono dotati i propri uffici territoriali e che sono utilizzate per l’invio di cartelle esattoriali o altri atti impositivi (ingiunzioni di pagamento, iscrizioni ipotecarie, ecc.) vengano inserite nel registro.
Come fare ricorso se la cartella proviene da un indirizzo errato
In definitiva, se hai ricevuto una cartella di pagamento via Pec da un indirizzo “non ufficiale” dell’Agenzia Entrate Riscossione, in quanto non riportato nel registro Ipa, e sono ancora aperti i termini per fare ricorso (60 giorni dalla data di ricezione) puoi impugnare l’atto presso la Corte di giustizia tributaria competente (l’ex Commissione tributaria) sostenendo l’invalidità della notifica e, stante l’attuale orientamento della giurisprudenza, hai fondate probabilità di accoglimento.
Nel prossimo futuro, però, le cose cambieranno: come abbiamo visto, l’Agenzia Entrate Riscossione si è adeguata e ha provveduto ad aggiornare i propri indirizzi Pec inserendo nel registro pubblico quelli finora mancanti, ma utilizzati dagli uffici regionali e provinciali per notificare le cartelle esattoriali. È prevedibile, pertanto, che le prossime cartelle di pagamento verranno notificate da indirizzi Pec che risulteranno regolarmente presenti nell’indice Ipa.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni leggi anche:
- Notifica cartella da Pec errata: come difendersi;
- Cartella esattoriale inviata da Pec non ufficiale;
- Notifica cartella di pagamento in pdf: è valida?;
- Notifica telematica cartella di pagamento: ultime sentenze.
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