Canna fumaria: ultime sentenze
Edilizia e urbanistica; locali commerciali in cui si svolge l’attività di gastronomia calda; l’appoggio di una canna fumaria sulla facciata comune dell’edificio condominiale.
Per lo smaltimento dei fumi, i ristoranti possono adottare un impianto tecnologico alternativo alla canna fumaria. In caso di apposizione di una canna fumaria di un ristorante e del conseguente superamento dei limiti, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale anche in assenza di danno biologico.
Distanza idonea fra comignoli
In difetto di norme regolamentari che prevedano distanze dei comignoli con canna fumaria dal confine, il giudice, nel definire la distanza idonea, secondo l’art. 890 c.c., a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza, può far riferimento a quella di due metri prevista dall’art. 889 c.c.
Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, n.5040
Disciplina delle distanze applicabile ai camini con canna fumaria
Ai comignoli con canna fumaria è applicabile la disciplina delle distanze dai confini prevista per le fabbriche e i depositi nocivi e pericolosi.
Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, n.5040
Diritto del condomino ad installare una canna fumaria utilizzando le parti comuni
In tema di condominio, l’accertamento del diritto di utilizzare la cosa comune installando una canna fumaria, di per sé ed in astratto, a prescindere da qualsiasi collegamento con la sua finalità, si inquadri nel disposto dell’art. 1102 c.c., che disciplina l’uso della cosa comune, in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto’, articolo dettato in tema di comunione, ma applicabile anche al condominio, stante il richiamo fattone dall’art. 1139 c.c. Detta norma persegue lo scopo di assicurare al singolo partecipante, quanto all’esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa e, pertanto, legittima quest’ultimo a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità.
L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è sottoposto, da tale norma, a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nell’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri condomini.
Tribunale Modena sez. I, 28/01/2022, n.104
Canna fumaria ricavata nel vuoto di muro comune
Con riguardo ad edificio in condominio, una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento o il locale cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione.
Cassazione civile sez. II, 19/07/2021, n.20555
Fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie
La ratio dell’art. 890 c.c. è quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, trattandosi di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il c.d. “colmo del tetto”, cioè la parte più alta dell’intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato.
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, n.15441
Installazione canna fumaria: il danno al decoro architettonico
Il danno al decoro dello stabile «non si verifica quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme armonico dello stabile, a prescindere dal pregio artistico che possa avere l’edificio». Tale danno persiste anche qualora ci siano stati precedenti interventi contro i quali non sia stata sollevata la violazione. Ad affermarlo è la Cassazione in relazione alla controversia tra l’affittuaria di un locale adibito a pizzeria e il condominio, in relazione alla pretesa di quest’ultimo di rimuovere la canna fumaria che dal locale, percorrendo tutto il muro perimetrale, convogliava i fumi verso il lastrico solare. Per la Suprema corte, così come già affermato dai giudici di merito, in tal caso sussiste una alterazione del decoro architettonico.
Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, n.14598
Conduttore di un’unità immobiliare di un condominio
Il conduttore di un’unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell’unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, né pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini (limite cd. esterno). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva condannato la conduttrice di un locale facente parte di un condominio a rimuovere la canna fumaria dalla stessa precedentemente installata sulla facciata esterna del fabbricato, sul presupposto che alterasse il decoro architettonico dello stesso).
Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, n.14598
Quando la canna fumaria è sottoposta a permesso di costruire?
L’inserimento della canna fumaria nel novero dei « volumi tecnici » incontra il limite delle dimensioni di essa, con particolare riferimento alle proporzioni tra l’immobile e la canna stessa, di talché il permesso di costruire diviene necessario quando la canna fumaria costituisca opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 29/03/2021, n.699
Appoggio canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale
L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.
Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, n.25790
Attività di gastronomia calda e cottura dei cibi
Per i locali commerciali in cui si svolge l’attività di gastronomia calda, anche nel caso in cui i cibi siano cotti su piastre elettriche, non sussiste l’obbligo a convogliare i fumi e i vapori sprigionati dalla cottura sulla sommità dell’edificio, né di espellere gli stessi attraverso una canna fumaria.
Consiglio di Stato sez. V, 21/01/2019, n.524
Canna fumaria: ristoranti e rosticcerie
Il regolamento comunale che impone a ristoranti e rosticcerie la canna fumaria non può ignorare il fatto che, nel tempo, sono state introdotte sul mercato nuove tipologie di impianto, come i filtri a carbone attivo. Pertanto, l’impresa può adottare un’altro tipo di impianto tecnologico per lo smaltimento dei fumi che, prima dell’inizio dell’attività, sia stato ritenuto idoneo, secondo la normativa vigente, a garantire la conservazione dei livelli di qualità dell’aria in città e che consenta una via alternativa alla canna fumaria per la minor quantità di inquinanti immessi, visto il livello superiore di abbattimento di questi ultimi.
Consiglio di Stato sez. V, 07/01/2019, n.120
Impianti termici
Non sussistono i presupposti per l’applicazione della deroga, prevista dall’art. 5, d.P.R. n. 412/1993, commi 9 bis e ter, rispetto alla regola generale fissata dallo stesso art. 5 comma 9, per cui gli impianti termici, quali quello connesso alla canna fumaria controversa, devono essere collegati a camini con sbocco sopra il tetto dell’edificio, laddove risulti smentito in sede giudiziaria il presupposto, ravvisato dall’Amministrazione Municipale in base ad una erronea asseverazione del tecnico progettista, per cui la canna fumaria controversa non avrebbe potuto essere collocata in un luogo diverso da quello nel quale si trova.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 04/12/2018, n.11758
Appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale
L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale sostanzia una modifica della cosa comune conforme alla sua destinazione, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, ma a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.
Non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall’innovazione, abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già compromesso da precedenti interventi sull’immobile, ma è sufficiente che vengano pregiudicate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità.
Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n.30462
Canna fumaria di un ristorante e superamento dei limiti
Il riconoscimento del danno non patrimoniale quale conseguenza delle immissioni illecite prodotte dalla condotta della convenuta, lungi dal ristorare un danno in re ipsa, costituisce il frutto di un apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti in danno dei vicini, che hanno visto in tal modo gravemente compromesse le abitudini di vita quotidiana, disagi che, come detto, giustificano la risarcibilità del danno subito ex articolo 2059 del Cc.
Pertanto, in caso di apposizione della canna fumaria di un ristorante, a fronte del superamento dei limiti ex articolo 844 del Cc, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale per alterazione delle abitudini di vita dei condomini, anche in assenza di danno biologico.
Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, n.23754
Innovazione lesiva del decoro architettonico del condominio
Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (fattispecie relativa alla realizzazione di una canna fumaria).
Cassazione civile sez. II, 28/06/2018, n.17102
Incendio per difetto di installazione della canna fumaria
La responsabilità dell’incendio avvenuto in un cantiere, ove operavano diversi imprese appaltatrici, causato da un difetto di installazione della canna fumaria (nella specie: da una falla apertasi nella canna fumaria), non va attribuita all’impresa che si è occupata di eseguire lavori diversi dall’installazione della canna fumaria, ma a quella che si è effettivamente occupata della realizzazione e della successiva installazione della canna fumaria poichè, in fase di montaggio, avrebbe dovuto rilevare il danneggiamento subito dalla canna fumaria che ha originato la falla.
Tribunale Savona, 08/03/2018
Canna fumaria: condizioni di legittimità
In tema di condominio, l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilita ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.
Tribunale Arezzo, 07/03/2018, n.279
Nuova canna fumaria installata senza l’assenso di tutti i condomini
Ai sensi dell’art. 1120 c.c. sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
La nuova canna fumaria realizzata abusivamente da un ristorante rientra in queste ultime due ipotesi ed incide sugli interessi e diritti dei condomini circostanti (fumi ed odori molesti); pertanto, per ottenere la concessione in sanatoria è necessario l’assenso di tutti i condomini.
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 22/02/2018, n.62
Costituzione di parte civile
La ricorrente si era doluta del fatto che il procedimento penale instaurato su sua denuncia era stato archiviato per intervenuta prescrizione. Adita la competente corte di appello in base alla legge Pinto, si era vista rigettare la domanda. Da qui il ricorso alla Corte europea per violazione del diritto convenzionale di adire un tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto.
Era accaduto che la ricorrente aveva denunciato alla polizia municipale l’esecuzione di una canna fumaria in violazione dei regolamenti. Il comune aveva fatto sapere che la canna fumaria risultava essere esistente da tempo; ciò in base a dichiarazioni giurate del proprietario e di testimoni. La ricorrente aveva allora proposto denuncia per falso nel 1995; nel 2003 il g.i.p. aveva disposto l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione.
Adita la corte di appello invocando la legge Pinto, la ricorrente si era sentita dichiarare inammissibile la domanda della ricorrente perché la stessa non rivestiva la qualità di “parte” e non era quindi legittimata ad agire in base alla legge Pinto lamentando la durata eccessiva della procedura. Vero essendo, aveva annotato la corte di appello, che la ricorrente non aveva potuto costituirsi parte civile proprio per la durata eccessiva della procedura, e tuttavia la scelta di percorrere la via penale era stata una scelta della stessa ricorrente, che avrebbe potuto percorrere la strada della giustizia civile, anche contemporaneamente al procedimento penale.
La Corte europea ha riconosciuto la violazione della Convenzione in base all’affermazione che la qualità di persona offesa era da ricondurre alla definizione di “parte” recata dalla Cedu con argomentazione interessante che si riproduce, quasi integralmente, in nota .
Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 07/12/2017, n.35637
Installazione di una canna fumaria sul muro comune
L’installazione di una canna fumaria sul muro comune, senza il consenso degli altri comproprietari che abbiano espresso dissenso con delibera condominiale, costituisce attentato possessorio.
Tribunale Modena sez. II, 10/10/2017, n.1774
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