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Cani e gatti nei condomini

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(@angelo-greco)
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Limiti, divieti, obblighi e responsabilità per i proprietari di animali domestici nei condomini, con particolare riferimento ai cani e gatti: cosa dice la legge?

La convivenza con cani e gatti nei condomini può sollevare diverse questioni legali. Il legislatore nel 2012, nel riformare il codice civile, ha riconosciuto l’importanza degli animali domestici ai fini del benessere psicofisico delle persone: sicché ha disposto che un regolamento condominiale non può mai vietarne la detenzione negli appartamenti. Di qui però sorgono una serie di questioni: esistono limiti alla circolazione degli animali (ad esempio negli ascensori, nel giardino), quali obblighi deve rispettare il proprietario (guinzaglio, museruola) e chi risarcisce eventuali danni derivanti dalla loro presenza, ivi compreso soprattutto i rumori per l’abbaiare notturno.

In questo articolo vedremo cosa dice la legge in merito a cani e gatti in condominio: analizzeremo tutte le norme, i limiti, i possibili divieti. Ma procediamo con ordine.

Si può vietare di avere cani e gatti in condominio?

Un regolamento condominiale non può mai vietare di possedere o detenere animali domestici negli appartamenti. Si tratta dei cosiddetti animali da compagnia come gatti, cani, criceti, conigli, porcellini d’india, scoiattoli, tartarughe, uccelli come pappagalli o canarini ed agli immancabili pesci da acquario.

Da questa laconica previsione normativa si possono evincere una serie di conseguenze.

La prima è che il condominio può legittimamente vietare, anche a semplice maggioranza, di detenere animali non domestici, come quelli selvatici, rettili o altri animali pericolosi.

Il riferimento al «possesso» e alla «detenzione» sta a significare che il divieto si estende anche agli animali che non sono di proprietà del condomino (si pensi a chi, per aiutare un amico, si offre di ospitare il cane in casa propria quando questi è assente per le vacanze).

Come ogni previsione del codice in materia di condominio, è fatto sempre salvo il cosiddetto «patto contrario» ossia l’accordo stretto da tutti i condomini. Il che significa che il divieto di animali negli appartamenti è legittimo se c’è:

  • un accordo firmato da tutti i condomini;
  • una delibera approvata all’unanimità
  • un regolamento di condominio contrattuale (tale è quello approvato da tutti i condomini oppure allegato dal costruttore ai singoli atti di compravendita).

Quali limiti può imporre il condominio all’uso degli animali?

Se è vero che il regolamento non può mai vietare la detenzione o il possesso di animali negli appartamenti (salvo patto contrario), esso però può imporre delle limitazioni come, ad esempio:

  • il divieto di far passeggiare gli animali incustoditi nel cortile o nel giardino;
  • l’obbligo di dotare il cane di museruola e guinzaglio;
  • il divieto di lasciare gli animali sui balconi durante la sera (per evitare guaiti e rumori molesti).

Sulla possibilità di utilizzare l’ascensore con animali, la giurisprudenza è divisa. Secondo alcuni non si può imporre al proprietario dell’animale di fare le scale a piedi, tantopiù se si tratta di anziani. Secondo altri invece la legge non pone alcun limite di tale tipo sicché ben potrebbe essere adottata una misura del genere.

Casa in affitto: si può avere un animale?

Al di là delle previsioni del regolamento e della normativa per i condomini, i rapporti tra locatore e conduttore sono regolati dal contratto di affitto. Quest’ultimo pertanto ben potrebbe contenere il divieto di detenere cani, gatti o altri animali nell’appartamento. Una misura del genere sarebbe legittima atteso che l’inquilino non può considerarsi “condomino”, sicché a lui non possono applicarsi le norme e le garanzie previste dalla legge per i proprietari di appartamenti.

L’inquilino che ospiti animali nonostante il divieto contenuto nel contratto di locazione può essere sfrattato.

Ci sono limiti legali per la presenza di cani e gatti in condominio?

I limiti per la presenza di cani e gatti in condominio riguardano principalmente il rispetto della quiete e della sicurezza degli altri condomini. La legge impone ai proprietari di animali di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare disturbo, danni o pericoli agli altri.

Questo pone innanzitutto sul proprietario l’obbligo di impedire rumori molesti, specie di notte. Il che significa che il proprietario che lasci l’animale solo a lungo o in condizioni di sofferenza (ad esempio senza mangiare) può essere querelato per disturbo alla quiete pubblica se l’abbaiare del cane è udito da gran parte dei condomini o dai residenti del quartiere. A tal fine è sufficiente presentare una querela alla polizia, ai carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica.

Al contrario, non ricorre il reato di disturbo della quiete pubblica se l’animale crea molestia a pochi condomini. Perché ricorra l’illecito penale è infatti necessario che il rumore possa essere avvertito da un numero indeterminato di persone (a prescindere poi da quante di queste sollevato la contestazione). In tali ipotesi, posta l’insussistenza dell’illecito penale, i condomini interessati dai rumori possono tutt’al più chiedere al giudice una condanna al risarcimento del danno e un’inibitoria. L’inibitoria ordinerà al padrone del cane di adottare misure volte a eliminare il disturbo come, ad esempio, l’insonorizzazione dell’appartamento, la frequentazione di corsi di addestramento, ecc.

A tal fine però è necessario che il cane o il gatto produca rumori tali da creare disturbi o malesseri “oltre la normale tollerabilità”, cioè a persone di media sopportazione (e non a persone particolarmente sensibili o insofferenti).

I gatti non sono considerati animali rumorosi; pertanto, il problema si pone quasi esclusivamente per i cani.

In ultima istanza, in caso di procedimento penale, il padrone può subire il sequestro dell’animale molesto quando dimostri di non essere in grado di prendersene cura (si pensi a una persona spesso fuori casa per motivi di lavoro).

Chi è responsabile dei danni causati da cani e gatti in condominio?

In caso di danni causati da cani o gatti, il proprietario dell’animale è legalmente responsabile. Questo include danni alle parti comuni del condominio o agli appartamenti di altri condomini.

Invero, se l’animale è stato dato in custodia a un’altra persona (ad esempio un familiare convivente), la responsabilità è di quest’ultimo o comunque di chiunque ha la disponibilità materiale del cane o del gatto. In buona sostanza, non conta tanto chi sia il titolare ma chi sia presente nel momento in cui l’animale procura il danno.

Per le eventuali lesioni da morsi o aggressioni, il detentore dell’animale risponde anche penalmente per il reato di lesioni.

Infine, se un vicino rivela, solo a parole, l’intenzione di nuocere al cane o al gatto altrui (anche con semplici velate minacce riferite a polpette avvelenate), è possibile querelarlo per il reato di minaccia, anche se non abbia ancora commesso il fatto.

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Pubblicato : 11 Gennaio 2024 13:12