forum

Canale YouTube: ser...
 
Notifiche
Cancella tutti

Canale YouTube: serve informativa privacy?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
59 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Voglio aprire un canale Youtube e una pagina Facebook dedicati ad approfondimenti politici e sociali. Il mio dubbio è se devo inserire qualche informativa privacy e se devo moderare gli eventuali commenti altrui. Rischio una denuncia per diffamazione?
Aprire un canale YouTube o una pagina Facebook non impone all’amministratore di preparare un’apposita informativa privacy da sottoporre agli utenti.
I visitatori, infatti, aderiscono alle condizioni offerte dalla piattaforma (rispettivamente, Google e Meta), senza che occorra procedere ad altro adempimento.
Diverso sarebbe il discorso se l’amministratore del canale o della pagina volesse raccogliere dati personali degli utenti per altri scopi, ad esempio per una newsletter.
Al contrario, chi intende aprire un sito internet deve procedere a fornire agli utenti apposito avviso inerenti al trattamento dei dati.
Per la precisione, ogni sito internet che raccoglie cookie deve fornire la necessaria informativa preliminare all’utente, il quale deve essere messo in grado di comprenderne le finalità ed, eventualmente, di rifiutare il consenso.
L’informativa privacy assume in genere la forma di un banner, cioè di un avviso che la pagina internet mostra automaticamente al momento dell’accesso al sito.
L’autorizzazione alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativa, nel senso che l’utente può negare il consenso e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il banner posto a fondo pagina o le impostazioni del browser per i cookie, o al link “Contatti”).
Negare il consenso può però comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi, con la conseguenza che l’esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere ridotta.
Per quanto concerne la responsabilità penale per i commenti diffamatori degli utenti, esiste giurisprudenza che ammette il concorso nel reato.
Per la precisione, il gestore di un sito web può essere condannato per diffamazione aggravata se non provvede a rimuovere tempestivamente i commenti denigratori che appaiono sulla propria pagina, anche se sono stati scritti da altri.
Per la giurisprudenza, dunque, chi amministra un sito internet è responsabile di ciò che accade al suo interno e, di conseguenza, anche dei contenuti che dovessero essere pubblicati o condivisi dagli altri utenti della rete.
Sempre secondo i giudici, il gestore del sito che tollera consapevolmente la presenza del commento denigratorio si rende responsabile dello stesso reato di chi ha effettuato la pubblicazione, se non si adopera tempestivamente per la sua rimozione.
Da quest’ultimo punto di vista, la giurisprudenza non individua un termine esatto entro cui agire per la rimozione: l’importante è che non trascorra troppo tempo dalla pubblicazione del contenuto diffamatorio.
 
Pubblicato : 11 Novembre 2023 14:00