Caduta e distorsione al lavoro: spetta il risarcimento Inail?
Indennizzo per l’infortunio sul lavoro anche se avviene prima del turno purché in azienda.
Il dipendente che cade in azienda, magari ancor prima di prendere servizio, e si fa male – ad esempio subisce una distorsione – ha diritto a ottenere il risarcimento dall’Inail? La questione è finita sul tavolo della Cassazione [1].
Indubbio che la caduta e la distorsione al lavoro costituisca in generale un motivo per ottenere il riconoscimento del cosiddetto «infortunio sul lavoro» e quindi l’indennità versata dall’Inail. Il punto è però comprendere quali incidenti copre l’istituto ed entro quali orari.
Secondo la Suprema Corte, è irrilevante che l’incidente sia avvenuto durante il turno di servizio e nello svolgimento delle proprie mansioni. Ciò che conta è che l’infortunio si sia comunque verificato in occasione di lavoro, cioè quando, come prevede la norma, «vi è un collegamento con l’attività di lavoro». L’«occasione di lavoro» ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore.
Allo stesso tempo, «va riconosciuta l’indennizzabilità dell’infortunio subito dall’assicurato che sussiste», ricordano i giudici, «anche nell’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze lavorative». Non rileva «l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio».
In sostanza, «l’occasione di lavoro è configurabile anche nel caso di incidente avvenuto durante la deambulazione all’interno del luogo di lavoro», precisano i giudici.
La tutela dell’Inail copre anche nel caso di colpa del lavoratore salvo che il suo comportamento sia stato abnorme e imprevedibile. In proposito, secondo la giurisprudenza, l’infortunio sul lavoro non è indennizzabile solo nel caso in cui sia dovuto ad una libera scelta del lavoratore, che con atto volontario ed arbitrario decida di affrontare un rischio “anomalo” perché ulteriore rispetto a quello cui sarebbe normalmente esposto per esigenze lavorative (ossia decida di esporsi al cosiddetto “rischio elettivo”), sicché l’evento non abbia in effetti alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa e non possa pertanto ritenersi verificato in occasione di lavoro. In tutte le altre ipotesi – quindi anche nei casi di colpa dell’infortunato – spetta la tutela assicurativa dell’Inail.
Quando invece l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista sia di luoghi che di tempo, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, prima o dopo a queste, o durante una “pausa”), non si può più parlare di “occasione di lavoro”, Per cui – sempre secondo la Cassazione [2] – non ha diritto al risarcimento il lavoratore che subisce un infortunio durante la pausa al di fuori dell’ufficio ove presta la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè. Difatti il dipendente, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si espone volontariamente ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione tra attività lavorativa ed incidente. Del tutto irrilevante è la circostanza del permesso concesso dal datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area di operatività della nozione di «occasione di lavoro» e quindi l’oggetto del risarcimento da parte dell’Inail.
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