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Buono postale: che succede se muore un cointestatario?

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(@paolo-remer)
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Chi incassa la somma maturata dal Bpf in caso di morte di un contitolare? Poste Italiane può rifiutarsi di pagare se non c’è il consenso degli eredi del defunto?

Gli anziani sono più parsimoniosi dei giovani: molti nonni e nonne hanno accumulato, nel corso degli anni, un “tesoretto” investito in buoni postali fruttiferi. Questo impiego del denaro è tradizionalmente considerato sicuro, per la fiducia che gli italiani nutrono nell’emittente, Poste Italiane. Per rendere più facile l’incasso, esiste la possibilità di cointestare il buono postale fruttifero (Bpf) tra due o più sottoscrittori, che avranno pari titolarità sulla somma depositata e sugli interessi maturati. Ma che succede se muore un cointestatario di un buono postale?

Il problema della titolarità del rimborso, e della quota di spettanza, si presenta spesso nella pratica, quando uno dei cointestatari è deceduto e il cointestatario superstite si presenta allo sportello dell’ufficio postale per chiedere l’incasso del titolo. Quali regole ci sono riguardo a questa eventualità? Le alternative possibili sono tre: il superstite dovrà concorrere con gli eredi del defunto, e quindi si vedrà decurtare la somma? Oppure potrà pretendere l’importo pieno? O addirittura potrebbe essergli negato il rimborso, se prima non viene acquisito il consenso degli eredi del cointestatario deceduto all’incasso del buono? Insomma, la Posta può rifiutarsi di pagare tutto all’unico cointestatario rimasto?

Di questa delicata domanda si è occupata la Corte di Cassazione in una nuova sentenza [1]. Il caso vedeva protagonista una vedova che pretendeva di riscuotere l’intera somma riportata nel buono, ovviamente comprensiva degli interessi maturati fino a quel momento; ma l’ufficio postale le aveva rifiutato il rimborso integrale. La donna è stata così costretta ad avviare una causa, in cui Poste Italiane ha resistito fino all’ultimo grado di giudizio. Infine, la Suprema Corte ha fornito la soluzione ed ha stabilito il principio di diritto applicabile in casi simili. Così, d’ora in poi, le cose dovrebbero essere più chiare. Prosegui nella lettura e ti spiegheremo cosa succede se muore il cointestatario di un buono postale.

Buono postale fruttifero cointestato: cos’è?

Il buono postale fruttifero è cointestato quando al momento dell’emissione riporta più intestatari e contiene una speciale clausola, chiamata «con pari facoltà di rimborso» (o di ritiro). È questa l’unica particolarità che differenzia i buoni postali cointestati da quelli ordinari. Per il resto, non cambia nulla: la misura degli interessi, la durata, la tassazione e le altre condizioni rimangono inalterate.

Poste Italiane ammette la cointestazione dei buoni fino a un massimo di quattro soggetti. Non è possibile cointestare i buoni tra persone maggiorenni e minorenni, o tra soggetti minorenni. Quindi, chi non ha ancora compiuto i 18 anni di età non può essere cointestatario di un buono postale fruttifero. Esistono, però, speciali tipi di buoni che possono essere intestati esclusivamente ai minori.

Clausola con pari facoltà di rimborso: come funziona?

Il Codice civile [2] prevede, in via generale, che «il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato  per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente». Questa facoltà si applica anche ai buoni postali fruttiferi nominativi (che infatti vengono annotati nel registro anagrafico tenuto da Poste Italiane) e, in specie, a quelli cointestati, che, come abbiamo visto, sono emessi a favore di più di un nominativo.

I buoni postali cointestati vengono emessi con l’apposizione della clausola «con pari facoltà di rimborso» (in breve: cpfr), in base alla quale ciascuno dei cointestatari indicati nel buono potrà riscuotere la somma dovuta semplicemente presentando il titolo cartaceo all’ufficio postale, senza necessità di esibire allo sportello il consenso degli altri cointestatari a questa operazione. Dunque, ognuno dei cointestatari può agire autonomamente e indipendentemente dagli altri.

Chi vuole evitare questa eventualità può cautelarsi chiedendo, al momento della sottoscrizione del buono cointestato, che la clausola di pari facoltà di rimborso non venga inserita: in tal caso, dovranno essere tutti i cointestatari a chiedere il rimborso congiuntamente.

Buoni postali fruttiferi: caratteristiche

Quanto alle principali caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, ricorda sempre che:

  • il buono postale fruttifero è rimborsabile in qualsiasi momento nel capitale inizialmente versato e negli interessi corrispettivi previsti fino a quel momento (anche se prima della data stabilita, non iniziano a maturare gli interessi, che in genere decorrono dopo un anno dalla sottoscrizione);
  • i buoni sono nominativi e, dunque, non cedibili ad altre persone: non possono, cioè, circolare come avviene per gli assegni o altri tipi di titoli.

Nelle Faq (risposte a domande frequenti) sul sito di Poste Italiane si legge, infatti, che «non è assolutamente possibile modificare l’intestazione originaria dei titoli». Nei buoni postali fruttiferi nominativi, l’unica possibilità di variazione dell’intestatario è il decesso del sottoscrittore. Ed è proprio di questo caso che ora ci occuperemo.

Buono postale: chi lo incassa se muore un cointestatario?

Abbiamo visto che la clausola «con pari facoltà di ritiro» non deve essere intesa nel senso di un rimborso paritario, e dunque dimezzato, del 50% ciascuno, nel caso di due contitolari; invece, essa attribuisce il diritto al rimborso pieno e integrale in favore del solo cointestatario che lo presenta all’incasso. Ma in caso di morte di un cointestatario questo principio va contemperato con le norme in tema di eredità. Dunque, chi incassa il buono postale cointestato quando un cointestatario è deceduto?

Può incassarlo il cointestatario superstite e per l’intero importo: nell’eventualità di morte non c’è nessuna deroga al caso del cointestatario rimasto in vita. Questa è stata la soluzione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che ti abbiamo accennato in apertura. La pronuncia afferma che «Poste Italiane S.p.A. non può rifiutare il rimborso del buono, non essendo tenuta ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare». Insomma, deve pagare in favore del cointestatario superstite che presenta il buono allo sportello per incassarlo.

Cointestatario defunto: il superstite può incassare tutto?

Gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto, che servirà a risolvere i casi simili che potranno presentarsi in futuro: «in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento».

Il percorso motivazionale per arrivare a questa soluzione non è stato semplice, in quanto Poste Italiane si era opposta strenuamente al pagamento integrale del buono in favore del superstite, sostenendo che per procedere occorreva la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, come previsto dal Regolamento postale [3]. Poste Italiane sottolineava che questa norma serviva a tutelarla da «eventuali pretese degli eredi del cointestatario deceduto», che avrebbero potuto lamentarsi per lesione dei propri diritti scoprendo che il pagamento del buono era stato fatto al superstite e per l’intero ammontare.

Cosa significa che i buoni postali sono rimborsabili a vista?

La Cassazione era già intervenuta di recente sulla questione del rimborso del buono postale al cointestatario superstite [4], ma non l’aveva risolta in modo chiaro come, invece, ha fatto la nuova sentenza che ti abbiamo riportato e commentato. Adesso, invece, il Collegio ha rilevato che la norma del Regolamento invocata da Poste Italiane è riferita ai libretti di risparmio postale, non ai buoni, per i quali esiste una normativa specifica [5] che non richiede la necessità del consenso degli eredi del cointestatario defunto all’incasso da parte del superstite.

Ma l’argomento decisivo, che ha fatto propendere la Suprema Corte per la soluzione che consente il rimborso integrale al cointestatario superstite, è quello che la normativa sui buoni postali [6] dispone che essi sono «rimborsabili a vista». Dunque, chi li presenta legittimamente all’incasso – come, appunto, un cointestatario – ha diritto di ottenere l’intera somma maturata, comprensiva del capitale inizialmente versato più gli interessi accumulati fino alla data della riscossione, in base ai tassi previsti (leggi “come verificare il valore del buono fruttifero postale“).

Cosa possono fare gli eredi del cointestatario defunto per ottenere la loro parte?

Ma, se le cose stanno così, gli eredi del cointestatario defunto come vengono tutelati? Cosa possono fare per ottenere la parte di loro spettanza in base alle norme sull’eredità, quando il buono è stato, ormai, interamente incassato dal cointestatario rimasto in vita? Anche per questa eventualità la Cassazione fornisce la risposta: nonostante l’avvenuta riscossione da parte del superstite per l’importo intero, la titolarità del diritto di credito degli eredi rimane inalterata, in base al principio, sancito dal Codice civile [7] secondo cui l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote». Perciò la nuova sentenza della Cassazione afferma che «colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto».

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Pubblicato : 17 Gennaio 2023 20:15