Bolletta non pervenuta: cosa fare?
Come comportarsi se non arriva la fattura periodica dei consumi di acqua, luce e gas; i rimedi per evitare le conseguenze dei mancati pagamenti.
Alcuni lettori ci segnalano che non gli è pervenuta la bolletta della luce, dell’acqua o del gas e ci chiedono cosa fare in queste situazioni, che a quanto pare sono abbastanza frequenti. In effetti con il mercato libero dell’energia i disguidi si sono moltiplicati perché non tutte le società fornitrici dispongono di adeguati sistemi di fatturazione dei consumi e di contatti con l’utenza.
Di seguito ti indichiamo i problemi più frequenti e i metodi per risolverli: tieni presente che se non provvedi tempestivamente, e perciò il pagamento dovuto viene ritardato oltre la scadenza, rischi l’applicazione di interessi di mora e penali, più, in determinati casi, la sospensione della fornitura e il distacco dell’utenza. Ecco perché è bene muoversi subito quando le bollette non arrivano entro i tempi previsti.
Entro quando deve arrivare la bolletta?
I gestori dei servizi di fornitura di acqua, luce e gas sono tenuti per legge (come prevede il TIF, Testo Integrato della Fatturazione, integrato dalle delibere ARERA, l’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente) ad emettere le fatture entro 45 giorni solari decorrenti dall’ultimo giorno di consumo che viene calcolato e addebitato nel documento. A questo termine da rispettare per l’emissione delle bollette si aggiunge, però, l’arco di tempo necessario per la spedizione e la consegna a mezzo del servizio postale sino all’effettivo recapito al destinatario.
Invece il numero di fatture annue è variabile e dipende dall’entità dei consumi periodici medi dell’utente nell’ultimo triennio.
Ad esempio, per l’acqua si si possono ricevere 2 sole bollette all’anno (una ogni semestre) se i consumi non superano i 100 metri cubi, o 6 bollette (una a bimestre) quando i consumi medi oltrepassano i 3.000 metri cubi (per i condomini il consumo medio viene riproporzionato in base al numero delle unità immobiliari presenti). Per la bolletta elettrica la periodicità è, generalmente, bimestrale per i clienti domestici, mentre il gas dipende dall’intensità dei consumi: la bolletta è a frequenza quadrimestrale se non si supera la media di 500 metri cubi annui, trimestrale o bimestrale tra 500 e 5.000, mensile oltre questa soglia.
Il mancato rispetto della periodicità stabilita per l’invio delle bollette può essere segnalato all’ARERA e comporta il riconoscimento di un indennizzo automatico forfettario in favore dell’utente pari a 30 euro.
I migliori fornitori di energia luce gas e di acqua predispongono per i propri utenti un calendario di fatturazione nel quale viene predeterminata la tempistica stabilita.
Tieni presente che nel mercato libero dell’energia la periodicità di fatturazione può essere negoziata, entro certi limiti, tra il cliente e la società, in modo da poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze entro un range di frequenza, cioè un ciclo di fatturazione, che può andare da un minimo di un mese (quindi una bolletta mensile) ad un massimo di 6 mesi (una bolletta per ogni semestre). C’è, infatti, chi preferisce pagare un po’ alla volta anziché l’intero importo tutto insieme. Recentemente alcune società propongono offerte in cui “spalmano” il consumo annuo totale sull’arco dei 12 mesi, in modo che la rata mensile sia costante, senza picchi e sorprese.
Indirizzo errato
Molte bollette non pervengono al destinatario semplicemente perché è errato l’indirizzo di recapito che era stato comunicato al momento della stipula del contratto. Succede abbastanza spesso sia con i domicili fisici sia con quelli digitali: è facile sbagliare l’indicazione della propria casella e-mail, se avevi chiesto di ricevere le bollette su di essa anziché in formato cartaceo.
Talvolta è l’account di posta elettronica ad avere problemi, come quando la ricezione dei messaggi da un determinato mittente è stata inibita oppure se il provider ha spostato automaticamente quei contenuti nell’area di spam, che non è visibile se non la si cerca appositamente nell’elenco.
A volte l’utente ha cambiato casa (o indirizzo di posta elettronica) senza preoccuparsi di informare la società fornitrice del suo nuovo domicilio, sicché le bollette continuano ad essere inviate al vecchio indirizzo.
In tutti questi casi per risolvere l’inconveniente è sufficiente comunicare al fornitore il proprio indirizzo corretto, o il nuovo recapito se esso è variato nel frattempo. Lo si può fare contattando la società al numero telefonico gratuito dedicato alla clientela o inviando il modulo predisposto sul suo sito Internet; in alternativa si può inoltrare una e-mail o una Pec (posta elettronica certificata, che fornisce prova della ricezione, come la raccomandata) alla sede legale, richiedendo anche l’invio cumulativo di tutte le bollette pregresse e non pervenute.
È consigliabile ricorrere a quest’ultimo rimedio dell’invio della Pec se è trascorso parecchio tempo senza ricevere più le bollette, in modo da prevenire eventuali azioni di recupero del credito.
Bollette non ricevute per altri motivi
Se l’indirizzo di recapito risulta esatto ed attivo ma le bollette non arrivano, il malfunzionamento potrebbe essere attribuibile al servizio postale (che in certe zone d’Italia e in determinati periodi risulta carente, soprattutto per la posta ordinaria) anziché ai gestori dei servizi elettrici, idrici o del gas.
In altri casi si potrebbe verificare anche una sottrazione e distruzione della corrispondenza ad opera di vicini, condòmini o coinquilini: fenomeni illeciti – e che possono comportare una denuncia penale – ma dei quali non è certo responsabile il fornitore di acqua, luce o gas che aveva inviato regolarmente le bollette poi non giunte a destinazione.
Pertanto quando il motivo della mancata ricezione delle bollette appare sconosciuto è bene informare le società fornitrici di questa circostanza, nei modi che abbiamo descritto al paragrafo precedente, ed eventualmente variando le modalità di recapito desiderato: ad esempio si può optare per la bolletta digitale, che sarà ricevuta sulla propria e-mail o sulla app dedicata dello smartphone anziché in formato cartaceo.
Bollette che non arrivano per colpa del fornitore
Se si ha il fondato sospetto di ritenere che le bollette non arrivino per colpa del fornitore – magari dopo averlo contattato più volte inutilmente e senza positivo esito – la cosa migliore da fare è inviare una lettera legale di diffida ad adempiere e messa in mora, nella quale si rappresenta la situazione e si richiede di provvedere sollecitamente all’invio delle fatture non ricevute, intimando anche un congruo e tassativo termine per farlo: ad esempio, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della missiva.
In tal modo il cliente avrà chiesto il corretto adempimento della prestazione alla quale ha diritto – quello di ricevere periodicamente la fatturazione dei propri consumi – e sarà liberato dalle eventuali conseguenze della controprestazione non eseguita dal fornitore, così evitando l’applicazione di penali ed interessi di mora per ritardato pagamento e prevenendo sospensioni e distacchi delle utenze.
In tutti i casi, per prevenire contestazioni da parte del fornitore su eventuali mancati o ritardati pagamenti è bene attivare il servizio di domiciliazione bancaria, o postale, delle bollette, che così saranno pre-autorizzate e verranno addebitate sul conto corrente nell’ultimo giorno di scadenza.
Quando le bollette non ricevute non vanno pagate
Infine, tieni presente che le bollette di acqua, luce e gas vanno in prescrizione in un termine molto breve, che è di soli 2 anni (fino al 2019 era più ampio, di 5 anni), che iniziano a calcolarsi dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento di ciascuna. Decorso questo termine, l’utente può legittimamente rifiutarsi di pagarle.
Attenzione: se la società fornitrice ha intrapreso iniziative di recupero del credito prima che il termine di prescrizione sia decorso, questi atti interruttivi (solleciti, richieste di pagamento, diffide, lettere di messa in mora del debitore, ecc., purché notificate in modo formale, con lettere raccomandate o Pec) fanno sì che il computo del termine di prescrizione si azzera e inizia a decorrere da capo: in sostanza, occorreranno altri 2 anni decorrenti dalla ricezione dell’ultimo di questi atti per far prescrivere le bollette cui essi si riferiscono.
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