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Biglietto aereo: ultime sentenze

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Rimborso biglietto aereo; danno non patrimoniale subito dal consumatore; tariffa aerea passeggeri; tutela dei consumatori.

Ritardi sui voli in coincidenza: spetta il rimborso?

I vettori aerei operativi che hanno effettuato i voli che costituiscono il volo in coincidenza possono chiedere il rimborso ad un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbiano stipulato un contratto, conformemente al diritto nazionale applicabile. Pertanto il regolamento 261/2004/CE non osta a che il vettore aereo operativo che ha dovuto versare la compensazione pecuniaria prevista da detto regolamento possa rivalersi, al fine di ottenere la compensazione di tale onere economico, in particolare nei confronti del soggetto tramite il quale i biglietti sono stati emessi, in caso di inadempimento degli obblighi incombenti a quest’ultimo.

Corte giustizia UE sez. VIII, 06/10/2022, n.436

Compagnia area del volo in coincidenza: quando deve indennizzare il passeggero?

La compagnia area del volo in coincidenza, facente parte di un’unica prenotazione, deve indennizzare il passeggero per il ritardo anche se è operatore diverso da quello che ha effettuato la prima tratta. La tutela dei diritti dei viaggiatori a fronte di ritardi o cancellazioni non subisce alcuna restrizione quando si tratti di voli in coincidenza costituiti da tratte effettuate da diversi vettori aerei. L’acquisto di un volo che prevede scali con cambio di aereo e di compagnia non determina un affievolimento delle tutele dei passeggeri per i ritardi dei voli in coincidenza prenotati con un unico biglietto.

Corte giustizia UE sez. VIII, 06/10/2022, n.436

Risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.

Tribunale Roma sez. VIII, 22/11/2021, n.18149

Diritto alla compensazione economica di un biglietto di viaggio cancellato

Gli artt. 18 e 19 del Regolamento n. 1177/2010 devono essere interpretati nel senso che, qualora un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai sensi dell’art. 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all’art. 18 di detto regolamento, di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’art. 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo. La nozione di «prezzo del biglietto» include, inoltre, i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva.

Corte giustizia UE sez. IV, 02/09/2021, n.570

Risarcimento del danno da ritardo del volo e riparto dell’onere probatorio

In caso di ritardo del volo aereo, il passeggero che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, vale a dire che deve produrre in giudizio il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Viceversa incombe sulla compagnia aerea convenuta l’onere di provare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.

Tribunale Palermo sez. V, 02/08/2021, n.3242

Cancellazione del volo, responsabilità della compagnia aerea e riparto dell’onere probatorio

L’acquisto di un biglietto aereo integra la stipula di un contratto di trasporto, sicché si verte in ambito di responsabilità contrattuale. Da questa premessa di ordine generale discende che in caso di cancellazione del volo (ossia di inadempimento della compagnia aerea) si applicheranno gli ordinari criteri probatori fissati in materia contrattuale, per cui il passeggero dovrà dimostrare la stipula del contratto di trasporto e l’inadempimento qualificato della compagnia, consistito nella cancellazione del volo senza preavviso e senza provvedere alla ricollocazione su altro volo, mentre la compagnia dovrà assolvere all’onere di provare l’esatto adempimento delle obbligazioni su di lei gravanti, in particolare dimostrando di aver tempestivamente avvertito i passeggeri della cancellazione, onde porli nella condizione di poter prenotare tratta alternativa.

Tribunale Palermo sez. III, 05/05/2021, n.1946

Responsabilità della compagnia aerea e riparto dell’onere probatorio

L’acquisto di un biglietto aereo integra la stipula di un contratto di trasporto, sicché si verte in ambito di responsabilità contrattuale. Da questa premessa di ordine generale discende che in caso di cancellazione del volo (ossia di inadempimento della compagnia aerea) si applicheranno gli ordinari criteri probatori fissati in materia contrattuale, per cui il passeggero dovrà dimostrare la stipula del contratto di trasporto e l’inadempimento qualificato della compagnia, consistito nella cancellazione del volo senza preavviso e senza provvedere alla ricollocazione su altro volo, mentre la compagnia dovrà assolvere all’onere di provare l’esatto adempimento delle obbligazioni su di lei gravanti, in particolare dimostrando di aver tempestivamente avvertito i passeggeri della cancellazione, onde porli nella condizione di poter prenotare tratta alternativa.

Tribunale Palermo sez. III, 05/05/2021, n.1946

Azione per il risarcimento del danno da negato imbarco, cancellazione o ritardo del volo

Il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto, deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto, ossia, produrre il titolo o biglietto di viaggio o altra prova equivalente, e allegare l’inadempimento del vettore. Quest’ultimo deve, invece, dimostrare l’esatto adempimento della prestazione o l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore, o ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del Regolamento Ce 261/2004. Difatti, l’onere probatorio, in assenza di una specifica normativa sovranazionale, è regolato dai criteri ordinari di riparto di cui agli articoli 1218 e 2697 del codice civile.

Tribunale Taranto sez. II, 16/06/2020, n.1029

L’acquisto online di un biglietto aereo

Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l’acquisto “on line” di un biglietto aereo.

Tribunale Roma sez. XVII, 30/01/2020, n.2032

Biglietto aereo extra UE acquistato online e individuazione del giudice competente

Nel contratto di trasporto aereo internazionale, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto di titolo di viaggio, intercorso tra una compagnia aerea extraeuropea e due cittadini italiani, domiciliati in Italia, in relazione all’azione risarcitoria proposta dai viaggiatori, per inadempimento contrattuale produttivo di danni a cose, ai sensi dell’art. 33, par. 1 della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 ratificata in Italia con l. n. 12/2004, ove la contrattazione e l’acquisto siano avvenuti interamente on line, la giurisdizione può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, così dovendosi interpretare il criterio di determinazione della competenza giurisdizionale, individuato nello stabilimento a cura del quale il contratto è stato concluso, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo.

Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, n.18257

Biglietto aereo e risarcimento danni

In tema di trasporto aereo internazionale, la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni, proposta da due passeggeri (nella specie, cittadini italiani) nei confronti di una compagnia aerea extraeuropea, a causa di disservizi conseguenti all’acquisto di titoli di viaggio avvenuto interamente “on line”, può radicarsi nel domicilio degli acquirenti – quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l’invio telematico dell’ordine e del pagamento del corrispettivo – così dovendosi interpretare il criterio di collegamento, individuato dall’art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004), del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto, trattandosi di criterio concorrente con quelli del domicilio del vettore e del luogo di destinazione del viaggio.

Cassazione civile sez. un., 08/07/2019, n.18257

Cancellazione del volo e rimborso del biglietto aereo

L’art.8 §. 2 Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.

Corte giustizia UE sez. III, 10/07/2019, n.163

L’uso di carta di credito da parte di un terzo autorizzato dal titolare

Anche l’uso di una carta di credito da parte di un terzo, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all’art. 12, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991, n. 197 (ora art. 493-ter c.p.), in quanto la legittimazione all’impiego del documento è contrattualmente conferita dall’istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all’eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma all’atto dell’uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un’autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come “longa manus” o mero strumento esecutivo di un’operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto.

(Fattispecie in cui l’agente, che conosceva gli estremi della carta di credito della persona offesa in ragione di un precedente utilizzo per conto di quest’ultima, acquistava un biglietto aereo destinato esclusivamente a sé stesso).

Cassazione penale sez. II, 22/02/2019, n.17453

Rimborso per volo cancellato

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (fattispecie relativa al rimborso del prezzo di biglietti acquistati tramite un tour operator).

Corte giustizia UE sez. VIII, 12/09/2018, n.601

Rimborso del biglietto aereo: l’importo

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 261/2004/CE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato deve ritenersi che il prezzo del biglietto, rilevante per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo, deve includere l’eventuale commissione, percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra passeggero e vettore nell’acquisto del biglietto, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo.

Corte giustizia UE sez. VIII, 12/09/2018, n.601

Incasso del prezzo del biglietto

Gli art. 2, punto 1, e 10, par. 2, commi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388/Cee, come modificata dalla direttiva 1999/59/Ce e, successivamente, dalla direttiva 2001/115/Ce, devono essere interpretati nel senso che l’imposta sul valore aggiunto, pagata al momento dell’acquisto del biglietto aereo dal passeggero che non lo abbia utilizzato, diviene esigibile all’atto dell’incasso del prezzo del biglietto, indipendentemente dal fatto che tale incasso sia effettuato dalla stessa compagnia aerea, da un terzo che agisca in nome e per conto propri, o da un terzo che agisca in nome proprio, ma per conto della compagnia aerea.

Corte giustizia UE sez. I, 23/12/2015, n.250

Contratto per adesione 

Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l’acquisto “on line” di un biglietto aereo.

Cassazione civile sez. VI, 10/07/2013, n.17080

Ritardo della partenza

Il danno non patrimoniale subito dal consumatore e costituito dal mancato godimento delle vacanze derivante dal mancato o dal non corretto adempimento delle prestazioni previste nel viaggio non può essere liquidato nell’ipotesi di acquisto di un biglietto aereo prevedendo sia l’art. 5 della direttiva 90/314 (trasfuso nel d.lg. n. 206 del 2005 c.d. codice del consumo) che l’art. 47 d.lg. n. 79 del 2011 (cd. codice del turismo) solo le ipotesi di acquisto del pacchetto “tutto compreso” venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte, tra: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

Tribunale Palermo, 16/01/2013

Conclusione di un contratto di trasporto aereo

L’acquisto di un biglietto aereo presso un’agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto aereo con il relativo servizio, con le modalità di cui all’art. 1342 c.c., essendo le condizioni di contratto definite dalla predisponente compagnia aerea prescelta per regolamentare la serie indefinita di rapporti conclusi da tutti coloro che acquistino il biglietto aereo già predisposto su un modulo standard che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.

Tribunale Roma sez. XI, 16/07/2012, n.14594

Acquistare il biglietto aereo per il rimpatrio

Il giustificato motivo che legittima l’intrattenimento dello straniero, espulso con ordine del questore, deve far riferimento a situazioni ostative di particolare pregnanza le quali, pur senza integrare delle cause di giustificazione in senso tecnico incidono sulla stessa possibilità soggettiva e oggettiva di adempiere all’intimazione, escludendola, ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa; non anche ad esigenze che riflettono la condizione tipica del “migrante economico”.

(Nel caso di specie si trattava di uno straniero espulso da circa un anno che aveva dichiarato di lavorare in Italia esercitando lo sfruttamento della prostituzione e di percepire circa 120 Euro al giorno: da ciò si desumeva la possibilità economica dello stesso di acquistare il biglietto aereo per il rimpatrio in Argentina).

Corte appello Roma sez. II, 14/06/2010, n.4481

Documento contrattuale prestampato

Malgrado il nomen juris dato dall’operatore di agenzia al contratto per cui è causa e malgrado la tipologia di documento contrattuale prestampato, unilateralmente predisposto dalla Società convenuta ed utilizzato in concreto, nella fattispecie a mente del disposto dell’art. 86 (rectius: art. 84) del Codice al Consumo non si verte in ipotesi di vendita di pacchetto turistico, mancandone le condizioni di legge, ma nella diversa fattispecie di vendita di biglietto aereo (nella specie, erano carenti i due requisiti normativamente contemplati).

Giudice di pace Bari, 28/04/2010, n.3738

Acquisto di biglietto aereo: condizioni del contratto

L’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 c.c., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.

Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dal d.l. 8 febbraio 2003 n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 7 aprile 2003 n. 63.

Cassazione civile sez. III, 11/05/2010, n.11361

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Pubblicato : 11 Novembre 2022 05:00