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Bambino investito: conducente sempre colpevole?

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(@redazione)
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Bambino che improvvisamente attraversa la strada: chi è responsabile?

Sarà capitato di leggere nelle pagine di cronaca che un bambino improvvisamente è sbucato dal marciapiede ed è stato investito da un’auto senza che il conducente sia riuscito ad evitarne l’impatto.

Secondo la legge [1], il conducente è sempre colpevole in caso di incidente stradale ed è quindi tenuto con la sua assicurazione a risarcire tutti i danni provocati a cose o a persone, se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare l’infortunio.

Quindi, nella malaugurata ipotesi dell’investimento di un pedone, sul conducente del veicolo grava la presunzione di colpa, fino a prova contraria.

Per capire chi è il responsabile del sinistro, e dunque chi è tenuto al risarcimento dei danni è necessario preliminarmente individuare gli obblighi che per legge sono a carico del pedone e quelli a carico del conducente di un veicolo.

Facciamo chiarezza sul tema con un occhio anche al profilo penale.

Il pedone investito ha sempre ragione?

Si. Non contemplandosi un concorso di colpa ed in assenza di dimostrazioni sulle reciproche responsabilità il conducente è sempre colpevole. Tuttavia la presunzione di colpa viene meno se dimostra che:

  • Tenuto conto delle condizioni di visibilità della strada e di quelle atmosferiche al momento dell’incidente, abbia agito con tutta la prudenza necessaria del caso;
  • Il comportamento repentino ed improvviso del pedone, e quindi il suo conseguente attraversamento della strada, era del tutto imprevedibile.

La prova liberatoria del conducente consiste nel dimostrare che non c’era alcuna possibilità di scongiurare l’evento e che l’investimento è avvenuto solo a causa di un comportamento imprevedibile del pedone.

In sintesi, per non incorrere in responsabilità penali il conducente deve utilizzare tutta la diligenza, la prudenza e l’attenzione possibile.

Essendo la colpa del conducente sempre presunta, il conducente, se non riesce a dimostrare i punti appena elencati risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni provocati al pedone, e nei casi più gravi anche di quelli causati ai familiari dello stesso.

Anche il Codice della strada definisce il pedone come “utente vulnerabile” [2] e gli riserva una tutela particolare con la conseguenza che nella maggior parte dei casi le circostanze per il conducente di dimostrare di aver agito con tutta la prudenza durante la circolazione su strada sono estremamente difficili. Dunque le probabilità che il conducente sia colpevole rimangono altissime.

 Il conducente responsabile lo è anche penalmente?

Il conducente deve dimostrare di aver rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale e dovrà fornire la prova della imprevedibilità del comportamento del pedone. Situazione che potrà risultare ben complessa come già detto. Ad esempio nei casi di sinistri avvenuto senza testimoni le sentenze che riconoscono una causazione del sinistro per responsabilità esclusiva del pedone sono molto sporadiche.

Senza necessità di esporre querela, il procedimento penale per il reato di lesioni stradali viene attivato direttamente dalla Procura di zona (su notifica delle Forze dell’Ordine che hanno fatto i rilievi dell’incidente) qualora le lesioni sono superiori ai 40 giorni di ospedale o, ancor più grave, qualora l’incidente è mortale.

I genitori del bambino possono decidere, ma sono ipotesi molto rare, di costituirsi Parte Civile nel processo penale qualora il risarcimento riconosciuto dalla Compagnia di Assicurazione non sia stato equo e giusto.

Responsabilità del genitore e necessaria vigilanza.

Analizziamo la situazione in cui mamma e bambino passeggiano lungo il marciapiede ed a un certo punto il bambino si sottragga improvvisamente dalla vigilanza del genitore provocando un incidente stradale. In questo caso il genitore che ha perso il controllo del figlio, sia pure per un attimo, potrebbe essere chiamato a rispondere dell’incidente.

Ciò non toglie che il conducente è sempre il soggetto colpevole e in quanto tale é tenuto a dimostrare che l’azione del bambino è stata così improvvisa e imprevedibile che pur percorrendo quel tratto stradale a bassa velocità non ha avuto il tempo di reagire per evitare lo scontro.

 Chi paga il danno?

Il conducente deve dimostrare di aver tenuto un comportamento prudente in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone. Dunque, mantenere una velocità moderata nei centri abitati, prestare costantemente attenzione all’ambiente circostante, nei pressi di veicoli parcheggiati e ai margini della strada dove possono trovarsi bambini, particolarmente se in prossimità vi è un parco giochi o una scuola, ad esempio.

Per la Cassazione [2] non è stato ritenuto imprevedibile l’attraversamento frettoloso e a testa bassa di un pedone in una strada del centro urbano dove si trovano vari bar ed esercizi commerciali.

Al pagamento del danno è tenuto, quindi, il conducente, il quale qualora assicurato e a fronte della denuncia dell’avvenuto incidente potrà avvalersi della copertura assicurativa.  

 Come si calcola il risarcimento del danno?

Si dovrà tenere conto sia del danno patrimoniale che consiste nelle spese mediche sostenute e sia del danno non patrimoniale ossia del danno biologico (cioè della sofferenza subita dal trauma) così come del danno morale ed esistenziale.

Per il danno biologico occorre una perizia medico-legale per quantificare le lesioni fisiche e psicologiche ed i suoi postumi tradotti in termini di invalidità permanente. Si tenga presente che fino a 9 punti percentuali i danni vengono considerati di lieve entità.  Mentre per il danno morale, spesso associato alla perdita di chance, che si configura come una voce di danno patrimoniale attuale e che si commisura non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo.

Facciamo un esempio: il bambino investito che subisce un trauma con delle lesioni fisiche permanenti era considerato dal suo allenatore di calcio una futura promessa sportiva. Il danno da perdita di chance può essere risarcito se si dimostra che prima dell’incidente vi erano effettivamente tutti i requisiti sufficienti a raggiungere quel risultato, rimasto precluso definitivamente dall’evento.

Da non escludere anche il risarcimento del danno parentale consistente nel diritto dei parenti (genitori, fratelli, nonni, zii) del bambino deceduto a seguito dell’incidente di un risarcimento per la sofferenza patita. Si valuterà, a tal fine, tanto il profilo morale (la sofferenza psichica per la impossibilità di proseguire un rapporto) quanto il profilo relazionale (la svolta di vita in negativo che il parente subisce per la perdita).

 
Pubblicato : 5 Gennaio 2024 09:38