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Badge timbrato dal collega: è lecito il licenziamento?

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(@raffaella-mari)
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Esaminiamo il licenziamento per falsa timbratura del cartellino presente e il ruolo del codice disciplinare aziendale.

Ti è mai capitato di chiederti se sia lecito il licenziamento per aver fatto timbrare il badge da un collega? Questa è una domanda che molti lavoratori si pongono, soprattutto quelli che operano in aziende che utilizzano il sistema di “controllo presenze tramite cartellino” per monitorare le ore di lavoro. In questo articolo, approfondiremo il tema del licenziamento a seguito della falsa timbratura del badge, analizzando il ruolo del codice disciplinare aziendale, la questione della recidiva e le conseguenze legali.

Cosa accade se un lavoratore fa timbrare il badge da un collega?

Qualora un dipendente timbri il badge onde attestare l’ingresso al lavoro per poi uscire immediatamente dopo oppure, pur essendo assente, chiede a un collega di timbrare il suo cartellino per dichiarare la propria presenza, il datore di lavoro può disporre il licenziamento per giusta causa (in tronco).

Prima di ciò, dovrà azionare la procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori per il licenziamento disciplinare:

  • contestazione scritta al dipendente;
  • termine di 5 giorni per presentare difese;
  • irrogazione della sanzione definitiva e comunicazione scritta della stessa.

Quando non è possibile licenziare il dipendente per falsa timbratura del badge

Tuttavia è possibile che il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda un diverso trattamento sanzionatorio stabilendo la risoluzione del rapporto solo per condotte ripetute. Il CCNL prevale quindi sulla diversa valutazione del datore di lavoro il quale non può adottare sanzioni più gravi di quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Lo stesso può succedere anche nel caso in cui a fissare le sanzioni sia il codice disciplinare aziendale il quale potrebbe chiedere una recidiva per poter giungere al licenziamento.

In assenza di indicazioni sia da parte del CCNL che del codice disciplinare il datore di lavoro è libero di valutare, secondo buona fede e correttezza, la gravità della condotta e applicare la sanzione che ritiene più opportuna, fermo restando il vaglio di proporzionalità che il giudice può successivamente fare in caso di contestazione del dipendente.

È bene ricordare che la giusta causa di licenziamento non dipende dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale, ma direttamente dalla legge.

Cosa dice la legge sul licenziamento per falsa timbratura del badge?

La Cassazione, con la sentenza 476/17, ha stabilito che il licenziamento del lavoratore è illegittimo in assenza di recidiva specifica, anche se a questo viene contestata la falsa timbratura del badge e successivi addebiti di diversa natura. Ma nel caso specifico, a richiedere la recidiva era il regolamento aziendale. Sono invece molto frequenti le ipotesi in cui il licenziamento viene ritenuto lecito in quanto il comportamento rappresenta una grave violazione del dovere di fedeltà, tanto grave da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Conclusioni

Dunque possiamo concludere che, in assenza di diverse previsioni nel CCNL o nel regolamento aziendale, è possibile licenziare il dipendente che si fa timbrare il cartellino da un collega o che, pur avendolo timbrato, esce dal lavoro poco dopo attestando falsamente la propria presenza in azienda.

Giurisprudenza sulla falsa timbratura del badge (cartellino presenze)

Legittimo il licenziamento del lavoratore che fa timbrare un collega al suo posto, violando apposito ordine di servizio

Legittimo il licenziamento del lavoratore che fa un uso distorto del rilevatore delle presenze e del badge personale in contrasto anche con apposito ordine di servizio secondo cui la timbratura doveva necessariamente essere eseguita personalmente dai lavoratori all’interno dell’azienda e non da parte di terzi compiacenti (confermato il licenziamento del dipendente di un’azienda municipalizzata che si era fatto timbrare il badge da un collega di lavoro per avere così il tempo di parcheggiare la propria vettura prima di prendere servizio).

Sacrosanto il licenziamento del dipendente della azienda municipalizzata che si è fatto timbrare il badge da un collega di lavoro per avere così il tempo di parcheggiare con calma la propria vettura prima di prendere servizio.

Evidente, secondo i Giudici, la gravità della condotta tenuta dal lavoratore, e ciò a prescindere dalla durata della presenza virtuale in ufficio.

Ricostruita la vicenda, che ha coinvolto in Puglia un dipendente di una municipalizzata, i giudici di merito ritengono legittimo il licenziamento deciso dall’azienda, a fronte della condotta tenuta in diverse occasioni dal lavoratore, risultato in ufficio, grazie al badge timbratogli da un collega, mentre era in strada impegnato a parcheggiare la propria auto.

Nello specifico, i giudici d’Appello osservano che, «pur non essendo possibile accertare in che misura l’utilizzo improprio del badge avesse permesso al lavoratore di attestare falsamente la presenza in azienda», «la contestazione di addebito non ha avuto tanto ad oggetto l’assenza ingiustificata quanto piuttosto l’uso distorto del rilevatore delle presenze e del badge personale che, in base anche ad uno specifico ordine di servizio, doveva necessariamente essere eseguita personalmente dai lavoratori all’interno dell’azienda e non da parte di terze persone compiacenti, come puntualmente contestato al lavoratore» messo alla porta.

Cassazione civile sez. lav., 18/04/2023, n.10239

Licenziamento disciplinare per il dipendente pubblico che si allontana dal lavoro senza timbrare le uscite intermedie

Tra le ipotesi di assenza ingiustificata rientra anche l’allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature all’inizio e alla fine del turno, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio (confermato il licenziamento del dipendente del Comune che timbrava regolarmente il badge all’apertura e alla chiusura del turno di lavoro ma non registrava anche le estemporanee uscite dall’ufficio, non riuscendo, peraltro, a dimostrare di essersi dovuto allontanare per ragioni di servizio).

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2022, n.569

Legittimo il licenziamento del lavoratore assente il cui badge è timbrato dal collega

La falsa attestazione della presenza in ufficio, mediante timbratura del badge identificativo ad opera di un terzo, implica la violazione di fondamentali doveri scaturenti dal vincolo della subordinazione oltre ad integrare fattispecie penalmente rilevante, reato di tentata truffa (confermato il licenziamento per giusta causa del lavoratore).

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2018, n.13269

Legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che nell’orario di lavoro si allontani dal posto di lavoro senza timbrare il badge

È legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che nell’orario di lavoro si allontani dal posto di lavoro senza timbrare il badge, in quanto la ratio dell’art. 55 quater d.lg. n. 165 (anche nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal d.lg. 116/2016) è sanzionare ogni falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, dovendosi considerare falsa e fraudolentemente attestata qualsiasi registrazione che miri a fare emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.

Cassazione civile sez. lav., 14/12/2016, n.25750

 
Pubblicato : 6 Giugno 2023 19:00