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Avvocato senza Pec: cosa succede?

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(@paolo-remer)
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Come fare le notificazioni di atti e le comunicazioni di cancelleria a un legale che non ha una casella di posta elettronica certificata e non è presente sul Reginde.

Nel nostro allegro Paese capita abbastanza spesso che gli obblighi imposti dalla legge vengano elusi, anche da alcuni appartenenti alle categorie più qualificate. Per imprenditori e professionisti, l’obbligo di dotarsi di un valido domicilio digitale esiste da anni, e per farlo basta munirsi di una casella di posta elettronica certificata. Avere la Pec non è neanche particolarmente oneroso: una casella basic, presa dai principali provider che operano sul mercato, costa al massimo qualche decina di euro all’anno.

Eppure nonostante ciò alcuni avvocati, per vari motivi, non istituiscono la propria Pec oppure non la mantengono attiva; diventa, così, impossibile raggiungerli per avere un contatto ufficiale, come quando bisogna eseguire una notifica o una qualsiasi comunicazione giudiziaria nei loro confronti da parte della cancelleria o di un collega. E allora quando un avvocato è senza Pec cosa succede?

Vediamolo insieme. Scoprirai che stare senza la Pec per un avvocato in esercizio non è poi così bello, e neanche conveniente: si rischiano sanzioni disciplinari e c’è il pericolo di perdere comunicazioni importanti. Insomma, fare lo struzzo non è efficace, perché la legge prevede dei modi per effettuare validamente le notifiche anche nei confronti degli avvocati che non si sono dotati di una casella di posta elettronica o non hanno provveduto a comunicarne l’indirizzo nei modi previsti. Così un avvocato senza Pec potrebbe ricevere le comunicazioni che gli vengono inviate mediante il loro semplice deposito in cancelleria. E se questo accade, l’interessato potrebbe accorgersene quando è ormai troppo tardi per compiere un determinato atto, come impugnare un provvedimento o costituirsi in giudizio nel momento in cui i termini utili per farlo sono già scaduti.

Obbligo di Pec per gli avvocati

La legge [1] impone a tutti gli avvocati in esercizio di munirsi di una casella Pec e di comunicarne l’indirizzo al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di appartenenza (Coa), per consentirgli di intervenire in caso di mancato rispetto dell’obbligo di Pec da parte del professionista iscritto.

Si tratta di un’estensione ai professionisti che operano nel settore legale dell’obbligo di domicilio digitale che vale per tutte le imprese ed i professionisti (mentre è ancora facoltativo per i comuni cittadini). Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico istituito presso un servizio di posta elettronica certificata, quindi un luogo essenzialmente virtuale, ma che è riconosciuto valido, ai fini delle comunicazioni aventi valore legale, al pari di quelle inviate alla sede legale fisica. È ben noto, infatti, che la Pec equivale alla tradizionale lettera raccomandata, con la Rac (ricevuta di avvenuta consegna), generata dal sistema telematico al momento del recapito nella casella di destinazione, che sostituisce a tutti gli effetti la “cartolina” di avviso di ricevimento.

Avvocato senza Pec: sanzioni disciplinari

Il Consiglio, quando riscontra che un avvocato iscritto all’Ordine ha omesso di comunicare il proprio indirizzo Pec, deve inviargli una diffida ad adempiere entro 30 giorni. In caso di mancato riscontro, il Coa applica nei confronti dell’avvocato inadempiente la sanzione della sospensione dall’Albo; la sanzione sarà revocata soltanto nel momento in cui l’interessato invierà al Coa la comunicazione di un valido domicilio digitale.

In sostanza, l’avvocato senza Pec – ed è considerato tale quello che ne è privo ed anche colui che non ha provveduto a comunicarla al suo Consiglio dell’Ordine – non può esercitare la professione sino a quando non provvede a munirsene e a comunicare al Coa l’indirizzo della sua casella di posta elettronica certificata.

Come si trova la Pec di un avvocato?

Come ti abbiamo spiegato nell’articolo “Notifiche via Pec: quale indirizzo bisogna usare?“, le Pec degli avvocati confluiscono in un apposito registro alimentato dalle comunicazioni dei Coa territoriali e tenuto dal ministero della Giustizia: è il Reginde (Registro generale degli indirizzi elettronici), che si può consultare sul sito ufficiale del dicastero, nell’area riservata del Portale servizi telematici (Pst).

Come si notifica ad un avvocato via Pec?

La legge sul processo telematico [2] dispone che, nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria «sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». Con le recenti riforme della giustizia, l’efficacia di questa disposizione è stata progressivamente estesa anche ai procedimenti penali  ed a quelli amministrativi e tributari.

La notifica di atti giudiziari compiuta a mezzo Pec nei confronti di un avvocato è considerata valida anche se la casella di destinazione è piena o è diventata inattiva (ad esempio, per il mancato rinnovo dell’abbonamento), perché il titolare dell’account ha il dovere di mantenerla costantemente efficiente allo scopo di ricevere le comunicazioni che ad essa vengono indirizzate, e se non lo fa risponde delle conseguenze della sua omissione: sul punto leggi “Notifica con Pec se l’indirizzo del destinatario non è attivo“.

Comunicazione ad avvocato senza Pec: come avviene?

Se l’avvocato non ha provveduto ad istituire la propria casella di posta elettronica, o a comunicarne l’indirizzo al Coa, e duque la sua Pec non risulta presente nel Reginde, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti vengono eseguite per legge «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» [3]. Al riguardo una recente ordinanza della Cassazione [4] ha ribadito che il deposito in cancelleria scatta per tutte le comunicazioni dirette al difensore che non risulta presente con la propria Pec sul Reginde nel momento in cui il mittente esegue l’invio dell’atto. Tale circostanza può essere validamente attestata e documentata in una certificazione rilasciata dalla cancelleria, da cui emerge l’assenza del destinatario nel sistema Reginde.

La Suprema Corte, ribadendo l’orientamento già espresso in analoghe occasioni [5], ha sottolineato che «le comunicazioni al difensore, per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, devono essere eseguite, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria, quando il difensore non abbia provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo Pec».

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Pubblicato : 8 Novembre 2022 16:36